Cassazione Penale, Sentenza n. 8814/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la convalida dell'obbligo di presentazione imposta dal Questore, denunciando la violazione del termine minimo di 48 ore concesso per depositare memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari prima della convalida del provvedimento. Sostenevano che la convalida è intervenuta prima dello spirare del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del provvedimento del Questore, pregiudicando le prerogative difensive e il "contraddittorio cartolare".
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento del Questore è stato emesso il 21/06/2023, notificato il 26/06/2023 (ore 15:30, 16:00, 16:30) e convalidato dal GIP il 28/06/2023 alle ore 08:00, prima dello spirare del termine di 48 ore utile per la difesa. Pertanto ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 21/06/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione; è rimasto invece intatto il divieto di accesso. La Corte ha qualificato la violazione come error in procedendo in violazione dell'art. 178 c.p.p., con conseguente annullamento radicale dell'atto nella parte indicata.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Protegge le garanzie difensive; la sua violazione (impossibilità di esercitare il diritto di difesa per mancato rispetto del termine) integra un error in procedendo che può determinare la radicale illegittimità dell'ordinanza di convalida.
termine di 48 ore previsto dalla legge per la richiesta di convalida del provvedimento del Questore
Il termine minimo di 48 ore, entro cui il pubblico ministero deve richiedere la convalida, determina anche il termine minimo che deve essere consentito all'interessato per depositare memorie; una convalida intervenuta prima della scadenza di tale termine è viziata per violazione delle garanzie difensive.
Corte costituzionale, sentenza n. 144 del 23/05/1997
Ha stabilito il principio che termini troppo brevi renderebbero impossibile l'esercizio del diritto di difesa, principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità a sostegno dell'obbligo di garantire un termine adeguato per il contraddittorio cartolare.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. 3 – pronunce citate)
Esempi citati nella sentenza: Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013; Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011; Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007
Costante giurisprudenza afferma che il termine per la difesa non può essere inferiore a 48 ore; la decisione di convalida anteriore alla scadenza del termine configura violazione di legge e legittima l'annullamento dell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il Questore impone obblighi (es. obbligo di presentazione), l'interessato deve ricevere un termine minimo per depositare memorie; la giurisprudenza fissa tale termine in almeno 48 ore dal momento della notificazione utile per far valere le proprie difese.
- Se il giudice convalida il provvedimento prima dello spirare del termine utile per la difesa, l'ordinanza è viziata per violazione delle garanzie difensive (art. 178 c.p.p.) e può essere annullata senza rinvio su quella parte.
- L'annullamento della convalida determina l'inefficacia della misura impugnata nella parte interessata (qui: obbligo di presentazione), ma non necessariamente invalida altre misure diverse (es. divieti di accesso) se correttamente motivate e provate.
- In casi simili è utile documentare tempestivamente la volontà di difendersi (richiesta di termini, deposito di memorie non appena possibile) e segnalare al giudice e al PM la mancata osservanza del termine, chiedendo l'annullamento se la convalida è avvenuta prematuramente.
- La giurisprudenza di legittimità e la Corte costituzionale pongono il principio del "contraddittorio cartolare": i termini procedurali che comprimono il diritto di difesa sono scrutinati severamente e possono comportare l'annullamento degli atti adottati in violazione.
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