Cassazione Civile, Ordinanza n. 13292/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore del pubblico impiego aveva ottenuto in primo grado la condanna dell’azienda ospedaliera al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, liquidato in cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. In appello, la domanda risarcitoria era stata invece rigettata perché il lavoratore era stato successivamente stabilizzato con decorrenza 1 settembre 2016; la Corte territoriale aveva ritenuto tale stabilizzazione sufficiente a sanare o sanzionare l’abuso e aveva anche rilevato l’assenza di allegazioni specifiche su danni ulteriori. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 416 e 437 c.p.c., sostenendo che la stabilizzazione fosse un fatto impeditivo ultroneo rispetto al thema decidendum e non dedotto tempestivamente; 2) violazione del divieto di nova in appello e delle regole del contraddittorio, perché la riforma della decisione di primo grado si era basata su fatti successivi alla sentenza; 3) violazione dell’art. 36 d.lgs. 165/2001, dell’art. 1, comma 519, l. 296/2006 e della clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sostenendo che l’assunzione a tempo indeterminato era avvenuta tramite procedura concorsuale riservata con mera riserva di posti e quindi non poteva valere come riparazione automatica dell’abuso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che la questione della successiva stabilizzazione fosse già entrata nel thema decidendum nel giudizio di primo grado, anche per le allegazioni e i riferimenti svolti dal difensore del lavoratore in udienza. Ha invece accolto il terzo motivo: ha ribadito che, nel lavoro pubblico privatizzato, la stabilizzazione ha efficacia riparatoria dell’abuso dei contratti a termine solo se vi è una stretta correlazione soggettiva e oggettiva tra abuso e immissione in ruolo, cioè se l’assunzione costituisce effetto diretto e immediato della condotta abusiva dell’amministrazione. Quando, invece, l’assunzione avviene all’esito di una procedura concorsuale riservata, anche solo in parte, essa rappresenta una mera agevolazione o chance di assunzione, non idonea di per sé a elidere il diritto al ristoro del danno da abuso. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per censurare l’asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione perché la questione della stabilizzazione era già emersa nel giudizio di merito.
invocato per contestare la tempestività delle allegazioni difensive; la Corte ha ritenuto che la questione fosse già stata introdotta nel primo grado.
richiamato per denunciare la dedotta introduzione di nova in appello; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione rilevante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamata come parametro del motivo concernente il vizio processuale per asserita introduzione di nova.
richiamato dal ricorrente quale base normativa del divieto/limite all’abuso del lavoro a termine nel pubblico impiego privatizzato.
art. 1, comma 519, l. 296/2006
richiamato per la disciplina dei requisiti e delle procedure di stabilizzazione/riserva nel comparto pubblico.
clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE
utilizzata come parametro eurounitario per affermare che la procedura riservata non sostituisce automaticamente il rimedio contro l’abusiva reiterazione dei contratti a termine.
d.P.C.M. 6 marzo 2015
esaminato per verificare la natura della procedura di assunzione; la Corte ha ritenuto che prevedesse una procedura concorsuale con riserva di posti, cioè una mera agevolazione e non un automatismo assuntivo riparatorio.
art. 1, comma 565, l. 296/2006
richiamato nelle premesse del decreto, ma non ritenuto decisivo per trasformare la procedura in stabilizzazione automatica.
richiamato dal decreto come passaggio procedurale da esperire prima del concorso riservato.
art. 1, commi 519 e 558, l. 296/2006
utilizzati come requisiti per l’accesso riservato alle procedure concorsuali, senza effetto di automatica immissione in ruolo.
richiamato insieme agli altri requisiti per la partecipazione alle procedure riservate.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore assunto a termine ha efficacia riparatoria dell’abuso solo se esiste una stretta correlazione soggettiva e oggettiva tra la condotta abusiva e la stabilizzazione ottenuta.
- Una procedura concorsuale riservata, anche quando preveda una quota di posti destinata ai dipendenti precari, non integra di per sé una riparazione automatica dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine: l’abuso costituisce soltanto un antecedente remoto dell’assunzione e il lavoratore consegue solo una chance di assunzione.
- La stabilizzazione può escludere o attenuare il danno risarcibile solo se risulta che l’assunzione sia effetto diretto e immediato della condotta illegittima dell’amministrazione; in mancanza di tale nesso, resta configurabile il diritto al risarcimento.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazioni processuali su ultrapetizione o nova in appello è infondata se la questione su cui la sentenza si è fondata era già stata introdotta nel giudizio di primo grado.
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