Cassazione Civile, Ordinanza n. 15821/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata in eccedenza per l'anno d'imposta 2009, sostenendo di avere diritto alla deduzione prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 446/1997, come modificato dalla l. 296/2006, perché non rientrava tra i soggetti esclusi dal beneficio. La CTP aveva accolto la domanda e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo spettante l'agevolazione sulla base della qualificazione del rapporto con l'ente pubblico come appalto di servizi e non come concessione, oltre che per la ritenuta insussistenza del requisito della tariffa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente e/o mancante, lamentando la violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 11 d.lgs. 446/1997, 1361, 1367 e 2697 c.c., sostenendo che il rapporto dovesse essere qualificato come concessione remunerata a tariffa, con conseguente esclusione del rimborso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale solo apparente e quindi nulla, perché svolta in termini astratti e apodittici, senza un concreto esame del contratto e senza un effettivo confronto con i motivi di appello. Ha ritenuto generico il rinvio alla sentenza di primo grado e insufficiente a rendere intellegibili le ragioni della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 446/1997
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti
Per l'esclusione dalla deduzione IRAP devono concorrere entrambi i presupposti della concessione e della tariffa; la disposizione non si applica se il rapporto non integra tali requisiti cumulativi.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La decisione è nulla quando la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, impedendo di comprendere l'iter logico della pronuncia.
Il rinvio per relationem è consentito solo se rende possibile il controllo delle ragioni poste a base della decisione, con richiamo specifico e comprensibile alle argomentazioni condivise.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il provvedimento giurisdizionale deve essere motivato in modo tale da consentire la comprensione della decisione e il controllo sulla sua logicità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio processuale che comporta nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il secondo motivo denunciava violazione di legge nella qualificazione del rapporto e nell'applicazione della disciplina IRAP, ma è rimasto assorbito.
Sono evocati dal ricorrente come criteri interpretativi del contratto/provvedimento concessorio, ma la Corte non li esamina nel merito per assorbimento del motivo.
Richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere probatorio, ma non deciso per effetto dell'assorbimento.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale che disciplina il procedimento camerale in cassazione.
Massime di principio
- In tema di processo tributario, la motivazione della sentenza d'appello è nulla quando si limita a un'adesione generica alla decisione di primo grado o a formule astratte, senza indicare le ragioni concrete del dissenso rispetto ai motivi di gravame.
- La motivazione per relationem è legittima solo se, mediante il rinvio alla sentenza richiamata, sia possibile ricostruire in modo agevole e controllabile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e le ragioni di infondatezza delle censure d'appello.
- Ai fini dell'esclusione dalla deduzione IRAP prevista per le imprese operanti in concessione e a tariffa, occorre la compresenza di entrambi i requisiti; la sola qualificazione del rapporto come appalto di servizi, ove correttamente accertata, impedisce l'applicazione della disciplina agevolativa esclusiva.
- La motivazione apparente ricorre quando il testo della sentenza contiene affermazioni solo formalmente motivanti ma inidonee a rendere percepibile il ragionamento decisorio, così da impedire il controllo sulla correttezza della decisione.
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