Cassazione Civile, Ordinanza n. 22336/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sindacato)
La controversia
Un sindacato aveva agito ex art. 28 L. 300/1970 lamentando una serie di condotte antisindacali di un ente pubblico regionale del comparto forestale. In particolare contestava: il mancato versamento, nonostante la sua sopravvenuta legittimazione a una quota dei contributi di assistenza sindacale previsti dal contratto integrativo regionale, mentre le altre sigle continuavano a essere pagate; il diniego di informazioni sul numero dei permessi retribuiti fruiti dai dirigenti sindacali delle altre organizzazioni, dati necessari per verificare il rispetto della disciplina sulle prerogative sindacali; la limitazione della partecipazione alle assemblee indette da altre sigle ai soli aderenti di queste; la ritenuta preclusione, per giudicato, della domanda di attribuzione di un locale per attività sindacale; il criterio di calcolo della rappresentatività per la ripartizione del monte permessi; e il mancato avvio dell’inquadramento per aree del personale. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi: omessa pronuncia e violazione dell’art. 28 Statuto, violazione dei principi di imparzialità e correttezza sui contributi sindacali, violazione delle norme sull’accesso alle informazioni sui permessi, errata interpretazione dell’art. 20 Statuto sulle assemblee, erronea applicazione del giudicato, illegittimità del criterio di calcolo della rappresentatività, e violazione della disciplina sull’inquadramento del personale.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto, rigettando il quinto, il settimo e l’ottavo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda attenendosi ai principi affermati, in particolare sulla parità di trattamento tra sigle sindacali nel pagamento dei contributi, sul diritto alle informative sui permessi e sulla non operatività del giudicato rispetto a un diverso periodo contrattuale. Ha inoltre disposto che il giudice del rinvio valuti anche l’eccezione di giudicato, non esaminata correttamente nel merito. Le questioni sulle assemblee e sull’inquadramento del personale sono state invece respinte, mentre il motivo sul criterio di calcolo della rappresentatività è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Norme richiamate
L'azione è esperibile contro condotte del datore di lavoro che, anche in ambito pubblico, alterino la parità e la trasparenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali o comprimano prerogative sindacali tutelate dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
La procura alle liti può considerarsi validamente autenticata anche mediante firma digitale dell'avvocato e attestazione di conformità del deposito telematico.
le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva
Le RSA possono delimitare discrezionalmente il gruppo dei lavoratori convocati in assemblea, anche in base all'appartenenza sindacale; il datore di lavoro non può ingerirsi in tale scelta se rispettate le condizioni di legge e di contratto collettivo.
Il diritto ai locali sindacali va valutato in relazione al diverso rapporto contrattuale cui esso accede; un giudicato su un precedente periodo non si estende automaticamente al periodo successivo.
Le organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto a informative e accesso agli atti necessari a controllare il rispetto delle regole legali e contrattuali, quando vi sia un concreto e motivato interesse alla verifica della legalità intersindacale.
art. 40, co. 3-quinquies, d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità di un criterio di calcolo difforme dalla contrattazione nazionale; nel caso concreto il motivo è stato però dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 52, co. 1-bis, d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente per l'inquadramento per aree del personale; la doglianza è stata respinta perché la questione, così come prospettata, non evidenziava una lesione diretta delle prerogative sindacali.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono alla pubblica amministrazione di non favorire alcune organizzazioni sindacali rispetto ad altre e di operare nel rispetto rigoroso della disciplina legale e contrattuale.
Richiamati per affermare che i rapporti tra amministrazione e sindacati devono essere gestiti secondo correttezza e buona fede, anche nella trasmissione delle informazioni e nell'attuazione delle prerogative sindacali.
Il giudicato non si estende a diritti sorti da una contrattazione collettiva successiva, perché si tratta di un diverso rapporto giuridico.
Rileva ai fini della denuncia di omessa pronuncia e della necessità che il giudice esamini tutte le questioni dedotte con l'impugnazione.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione delle norme sull'accesso alle informazioni sindacali e sulla disciplina applicabile.
L.R. Sardegna n. 8/2016, art. 42, comma 2, lett. h)
Attribuisce all'amministratore unico il potere di promuovere e resistere alle liti; non è richiesta una ulteriore delibera autorizzatoria interna.
L.R. Sardegna n. 31/1998, art. 68
Richiamata per la disciplina delle comunicazioni sui permessi sindacali, ma la Corte la considera finalizzata al controllo dei costi pubblici e non alla trasparenza intersindacale.
CCIRL 1996/1999, art. 72
Prevede trattenute giornaliere per contributi di assistenza sindacale e la successiva ripartizione periodica tra le organizzazioni firmatarie.
CIRL 2008/2010, art. 1, co. 2
Rinvia e applica la disciplina sulla ripartizione dei contributi e delle prerogative sindacali nel nuovo periodo contrattuale.
Massime di principio
- Quando una organizzazione sindacale acquisisce titolo a una quota di contributi o prerogative previste dalla contrattazione, il datore di lavoro pubblico non può sospenderne l'erogazione verso quella sola sigla continuando però a pagare le altre: ciò integra condotta antisindacale per violazione dei canoni di parità e trasparenza.
- In presenza di incertezza sulla ripartizione tra più sigle, il debitore può ricorrere a modalità provvisorie o richiedere la definizione delle rispettive spettanze, ma non può selettivamente adempiere solo verso alcune organizzazioni escludendone un'altra che il diritto lo abbia già maturato.
- Le organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto a conoscere, in modo funzionale e motivato, i dati necessari a verificare il rispetto della disciplina su permessi e prerogative sindacali; tale diritto discende dai principi di imparzialità dell'amministrazione e dagli obblighi di correttezza nei rapporti intersindacali.
- L'art. 20 dello Statuto dei lavoratori consente alle rappresentanze sindacali di indire assemblee anche per gruppi di lavoratori, individuabili secondo una scelta discrezionale non sindacabile dal datore di lavoro, purché rispettate le condizioni di legge e di contratto collettivo.
- Il giudicato formatosi su diritti collegati a una specifica contrattazione collettiva non si estende automaticamente a pretese riferite a un diverso periodo contrattuale, poiché cambia il rapporto giuridico presupposto.
- Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando non spiega in concreto quale pregiudizio derivi dalla regola contestata, impedendo di apprezzare la sua incidenza su un preteso vulnus antisindacale.
- Le questioni organizzative che incidono primariamente su diritti individuali dei lavoratori non sono, di per sé, idonee a fondare l'azione ex art. 28 Statuto, salvo che sia allegata e provata una concreta lesione anche delle prerogative sindacali.
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