Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 8/2016

Legge forestale della Sardegna

Normativa regionaleL.R. Sardegna 8/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sardegna la gestione sostenibile del sistema forestale pubblico e privato, la pianificazione (PFAR, PFTD, PFP), il vincolo idrogeologico, la prevenzione incendi e la valorizzazione economica delle filiere forestali. Istituisce FoReSTAS e la RES, con regole su autorizzazioni, compensazioni e patrimonio regionale. È tuttora in vigore ma alcune parti risultano obsolete o superate.

Legge forestale e gestione del patrimonio forestale della Sardegna

Legge forestale e organizzazione del sistema forestale della Sardegna

Il provvedimento definisce la disciplina organica della gestione forestale nella Regione autonoma della Sardegna, valorizzando boschi, filiere produttive, tutela ambientale, prevenzione incendi e assetto istituzionale del settore. Introduce inoltre l’Agenzia FoReSTAS come soggetto operativo centrale e detta regole specifiche per pianificazione, autorizzazioni e fruizione del patrimonio naturale.

Finalità e ambito della legge

La legge riconosce al sistema forestale pubblico e privato un ruolo rilevante per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna e per la tutela del territorio, dell’ambiente, del paesaggio e dei servizi ecosistemici. La disciplina regionale riguarda:

  • la gestione sostenibile delle attività forestali pubbliche e private;
  • la pianificazione e programmazione forestale;
  • la manutenzione e cura del territorio in chiave di sostenibilità;
  • la semplificazione del sistema autorizzatorio sul vincolo idrogeologico;
  • la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;
  • il riordino istituzionale mediante FoReSTAS.

Definizioni di bosco e aree assimilate

Ai fini della legge, “bosco”, “foresta” e “selva” sono sinonimi. È bosco un’area di almeno 2.000 mq e larga più di 20 metri, coperta da vegetazione arborea forestale, con copertura del suolo almeno pari al 20%. Sono ricompresi, tra gli altri:

  • castagneti e sugherete;
  • rimboschimenti e imboschimenti in qualsiasi stadio;
  • aree già boscate temporaneamente sotto la soglia del 20% per tagli, danni o incendio;
  • popolamenti ripari e rupestri, vegetazione retrodunale, fondi obbligati al rimboschimento e colonizzazioni spontanee che superino i requisiti previsti. Non sono considerati bosco, tra gli altri, parchi urbani, giardini, vivai, alberature stradali, colture specializzate e taluni cespugliati di cisto.

Pianificazione forestale: livelli e strumenti

La pianificazione forestale si articola su tre livelli:

  • regionale, con il Piano forestale ambientale regionale (PFAR);
  • territoriale di distretto, con i Piani forestali territoriali di distretto (PFTD);
  • aziendale o particolareggiato, con i Piani forestali particolareggiati (PFP). Gli strumenti sono coordinati con gli altri piani territoriali e ambientali regionali e, nei siti Natura 2000, con la relativa disciplina di conservazione.

PFAR: contenuti, durata e approvazione

Il PFAR definisce gli obiettivi strategici della politica forestale e coordina i livelli inferiori di pianificazione. Deve indicare orientamenti gestionali, criteri per i distretti forestali, strumenti conoscitivi e linee strategiche per interventi pubblici e privati. È approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, dopo VAS. Ha durata decennale dalla data di approvazione definitiva e resta efficace fino al nuovo piano.

PFTD: disciplina di distretto e procedimento

Il PFTD analizza il territorio locale, individua destinazioni funzionali e definisce linee gestionali, interventi infrastrutturali e risorse finanziarie utili. Contiene anche il piano della viabilità forestale. Lo schema preliminare è adottato con decreto dell’Assessore competente, pubblicato sul BURAS e sottoposto a osservazioni entro 60 giorni; segue istruttoria pubblica e VAS. Il piano è poi approvato con decreto assessoriale. Ha durata decennale e si aggiorna quando viene approvato un nuovo PFAR.

PFP: gestione operativa e regime transitorio

Il Piano forestale particolareggiato è lo strumento operativo per gli interventi selvicolturali e per le opere connesse. La sua approvazione costituisce elemento di premialità per i finanziamenti pubblici e per l’accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali. Il PFP è redatto dal proprietario o gestore, in coerenza con la pianificazione sovraordinata. Sostituisce le Prescrizioni di massima e di polizia forestale ed è approvato dal servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Ha validità massima decennale. In assenza di PFP esecutivo, i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati dal Servizio territoriale del Corpo forestale.

Viabilità forestale e siti Natura 2000

La viabilità forestale è considerata essenziale per la gestione dei boschi e per l’accesso ai mezzi antincendio. Il relativo piano censisce le strade esistenti, le esigenze di accessibilità e gli interventi di miglioramento; la Giunta definisce i parametri dimensionali della viabilità principale, secondaria e delle piste forestali. Nei siti della Rete Natura 2000, la pianificazione forestale deve rispettare la normativa specifica, recepire i piani di gestione e le misure di conservazione, ed essere sottoposta a valutazione di incidenza.

Programmazione forestale e Consulta regionale

La pianificazione è attuata tramite il Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF), di durata triennale con aggiornamento annuale, che individua attività e interventi prioritari e le risorse disponibili. È approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’ambiente, sentita la Consulta regionale per le politiche forestali e la Commissione consiliare competente. La Consulta è un organo consultivo e propositivo, nominato dal Presidente della Regione, composto da rappresentanti istituzionali e da esperti del settore, resta in carica cinque anni e svolge pareri su PFAR e DEPF a titolo gratuito.

Sistema informativo, cartografia e inventario forestale

Il Sistema informativo forestale regionale costituisce la base conoscitiva della pianificazione e fa parte del SIRA. Gestisce cartografie tematiche, dati sulla carta forestale e sull’inventario forestale, statistiche e diffusione pubblica delle informazioni. La Regione realizza e aggiorna la carta forestale regionale e redige l’inventario forestale, anche con il supporto di altri soggetti pubblici o privati.

Rete escursionistica della Sardegna, ippovie e aree di sosta

La legge promuove la Rete escursionistica della Sardegna (RES) come infrastruttura per il turismo sostenibile, la fruizione del territorio e la valorizzazione delle aree naturali e rurali. Il Piano per lo sviluppo e la gestione della RES, approvato dalla Giunta regionale, individua i percorsi, gli ambiti territoriali, le aree di sosta e le azioni di connessione; è aggiornato almeno ogni tre anni. L’Agenzia FoReSTAS cura il supporto tecnico, il catasto RES e il coordinamento tecnico interassessoriale. La legge disciplina anche il registro delle ippovie e il registro delle ciclovie, su richiesta degli enti territoriali interessati. Sono inoltre regolati i bivacchi mobili, i bivacchi fissi e i rifugi escursionistici come aree di sosta temporanea, nonché la fruizione, il numero massimo di persone e le modalità d’uso. Le soste conformi alla disciplina regionale non rientrano nel divieto di campeggio libero. I percorsi RES sono dichiarati di pubblico interesse; per i tratti su proprietà privata si favoriscono accordi d’uso e, in mancanza, può essere imposta una servitù di uso pubblico per il solo transito escursionistico.

Gestione del patrimonio forestale pubblico e affidamento dei beni

Il patrimonio forestale pubblico comprende i beni forestali demaniali e patrimoniali di Regione, province, comunità montane, comuni e altri enti pubblici. La Regione subentra nella titolarità del patrimonio del soppresso Ente foreste della Sardegna; nelle more delle procedure di ricognizione e affidamento, i beni sono gestiti da FoReSTAS in comodato d’uso. La legge disciplina anche la riconsegna dei terreni in occupazione temporanea, l’eventuale acquisizione di terreni privati al patrimonio regionale, la gestione dei beni riconsegnati e le forme di concessione, locazione o comodato dei beni affidati all’Agenzia.

Trasformazione del bosco, vincolo idrogeologico e interventi compensativi

La trasformazione del bosco è qualsiasi intervento che elimini la vegetazione esistente per un uso diverso da quello forestale. Gli interventi selvicolturali e quelli su terreni soggetti a vincolo idrogeologico seguono procedure differenziate: comunicazione semplice, comunicazione con relazione tecnica o autorizzazione regionale, secondo quanto stabilito dalla Giunta. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è competente per i procedimenti e rilascia un provvedimento unico per trasformazione del bosco e del suolo; svolge inoltre le determinazioni sul vincolo idrogeologico. Gli interventi sono comunque soggetti al rispetto della normativa paesaggistica. La trasformazione del bosco autorizzata è compensata con rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie, salvo alcune ipotesi di esclusione. Se il rimboschimento è impossibile, è ammesso il versamento di una somma sostitutiva da destinare ai comuni per opere di miglioramento forestale e ambientale o per acquisizione di terreni.

Prevenzione incendi, prescrizioni e sanzioni

La Regione promuove studio, ricerca, innovazione, educazione ambientale e formazione per prevenire gli incendi boschivi. Il Piano regionale antincendio (PRAI), redatto dalla Protezione civile regionale, contiene prescrizioni annuali, carta del rischio, regole di prevenzione diretta e indiretta, coordinamento del sistema antincendio e standard del volontariato. Ha validità triennale con revisione annuale. Le prescrizioni antincendio disciplinano abbruciamenti, gestione del combustibile vegetale, autoprotezione degli insediamenti, elettrodotti, aree turistiche e aggravanti per violazioni. Per nuovi insediamenti entro 200 metri dai boschi o in aree di interfaccia incendi è richiesta la previsione delle misure di protezione e la loro effettiva realizzazione per l’agibilità. Sono previste sanzioni amministrative differenziate, oltre alla sospensione di licenze o autorizzazioni per attività turistiche o agrituristiche in caso di violazioni specifiche. Le sanzioni sono irrogate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Sistema regionale antincendio

Il sistema operativo antincendio è composto da Protezione civile regionale, Corpo forestale e di vigilanza ambientale, FoReSTAS e, mediante accordi, soggetti statali, volontariato e compagnie barracellari. Il Corpo forestale svolge il coordinamento delle attività di lotta attiva e la direzione delle operazioni di spegnimento. Gli ambiti territoriali del sistema coincidono con i servizi ripartimentali del Corpo forestale.

Imprese forestali, associazioni e consorzi

È istituito l’albo regionale delle imprese forestali, nel quale sono iscritti imprese, cooperative e consorzi che operano negli interventi forestali, incluse utilizzazione, trasformazione e commercializzazione. Gli interventi sul patrimonio pubblico sono eseguiti dall’Agenzia o affidati a soggetti iscritti all’albo, secondo i criteri fissati dalla Giunta. La Regione promuove forme associative di gestione forestale, in particolare consorzi forestali e altre aggregazioni legate a filiere legno, prodotti non legnosi, vivaistica, fauna, apicoltura, sentieristica e turismo. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono i terreni conferiti tramite un piano forestale particolareggiato.

Filiere produttive, certificazione e sughero

La legge sostiene le attività selvicolturali pubbliche e private, il rimboschimento, la rinaturalizzazione, la difesa fitosanitaria e l’arboricoltura da legno. Promuove la certificazione forestale, anche di prodotto e processo, come strumento di valorizzazione del comparto. Particolare rilievo è attribuito alla filiera legnosa, alla filiera foresta-prodotti non legnosi, alle risorse silvo-pastorali e al comparto sughericolo. Per la sughericoltura la Regione approva un programma straordinario pluriennale, individua risorse dedicate, realizza inventari e carte specifiche, sostiene ricerca, innovazione, formazione degli operatori e la figura degli addetti alla decortica (“scorzini”).

Vivaistica forestale e risorse genetiche

La Regione disciplina produzione, commercializzazione, cessione e utilizzo del materiale forestale di moltiplicazione. È “Organismo ufficiale” e “Regione di provenienza”, istituisce i registri dei produttori e dei materiali di base e attribuisce funzioni di controllo al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. FoReSTAS è la struttura di riferimento per i vivai forestali, per la produzione e commercializzazione del materiale di propagazione e per la conservazione della biodiversità forestale, anche in collaborazione con università ed enti di ricerca.

FoReSTAS: istituzione, missione e ambiti di intervento

FoReSTAS nasce come ente pubblico regionale con personalità giuridica, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile e finanziaria, e subentra all’Ente foreste della Sardegna nei rapporti giuridici attivi e passivi. Lo statuto deve disciplinarne organizzazione e funzionamento. L’Agenzia opera come struttura tecnico-operativa della Regione in ambiti quali:

  • gestione forestale e costiera;
  • manutenzione del tessuto rurale;
  • protezione civile e antincendio;
  • ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione;
  • valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale;
  • gestione della RES.

Funzioni operative dell’Agenzia

FoReSTAS cura tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale e della biodiversità, realizza interventi di difesa del suolo, rimboschimenti e sistemazioni idraulico-forestali, partecipa alle attività di protezione civile e antincendio, promuove filiere produttive e turismo rurale, gestisce vivai e materiali di propagazione e sostiene ricerca, divulgazione ed educazione ambientale. Può stipulare convenzioni con enti locali, anche pluriennali e gratuite, per la cura e manutenzione di beni e territori affidati.

Governance, organi e personale di FoReSTAS

Gli organi dell’Agenzia sono amministratore unico, collegio dei revisori e comitato territoriale. L’amministratore unico è nominato dal Presidente della Regione, dura cinque anni rinnovabili una sola volta, rappresenta legalmente l’Agenzia e ne guida gli atti fondamentali; può essere revocato per grave disavanzo, violazioni di legge o inosservanza delle direttive. Il comitato territoriale svolge funzioni consultive e propositive, raccordando l’attività dell’Agenzia con le autonomie locali. Il collegio dei revisori esercita controlli contabili e sul bilancio. Il personale segue una disciplina contrattuale speciale, poi progressivamente inserita nel comparto unico regionale secondo la normativa richiamata. Per il personale operaio sono previste modalità assunzionali particolari; la legge prevede anche un incremento straordinario della capacità assunzionale per il triennio 2023-2025 fino a 650 unità di categoria B, nei limiti delle risorse disponibili.

Finanza, patrimonio e norme transitorie

La legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, utilizzando risorse già destinate agli interventi forestali. Il patrimonio dell’Agenzia comprende fondo di dotazione, cespiti economici, contributi regionali, finanziamenti statali o comunitari e beni affidati dalla Regione. In sede di prima applicazione, il PFAR già adottato resta valido fino al 2018 e comunque fino al nuovo piano; il PFP è inizialmente redatto secondo linee guida; Consulta e Comitato territoriale sono costituiti entro termini brevi; il commissario e il direttore generale dell’Ente foreste svolgono funzioni transitorie per un periodo limitato.

Abrogazioni e raccordo normativo

La legge abroga la disciplina previgente sull’Ente foreste della Sardegna, salvo alcune disposizioni espressamente mantenute, e dispone che ogni riferimento normativo all’Ente foreste si intenda riferito a FoReSTAS. È inoltre prevista una modifica alla legge regionale sugli usi civici, consentendo la concessione di terreni gravati a favore di FoReSTAS per le sue funzioni, per una durata massima di 30 anni rinnovabili.

Stato di attualità

La legge è ancora vigente come testo base della disciplina forestale sarda, ma contiene numerose modifiche successive. È da considerarsi non obsoleta nel complesso, pur con singole disposizioni transitorie o già esaurite nel tempo e con alcune parti aggiornate da interventi successivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.