Cassazione Civile, Ordinanza n. 34019/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione in materia Irpef relativo alla plusvalenza tassabile derivante dalla cessione di un immobile. Il giudice tributario regionale aveva rigettato l’appello del contribuente ritenendo non applicabile la disciplina premiale del cosiddetto scudo fiscale. Il contribuente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: con i primi tre ha denunciato, sotto diversi profili, l’omessa pronuncia e/o la motivazione mancante o insufficiente della sentenza di appello, sostenendo che la CTR non aveva esaminato la doglianza secondo cui la plusvalenza non poteva essere determinata in via induttiva assumendo come base il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro; con il quarto motivo ha censurato la ritenuta inoperatività degli effetti favorevoli dello scudo fiscale, assumendo che la notificazione dell’avviso di liquidazione anteriore alla dichiarazione riservata non fosse ostativa al rimpatrio agevolato delle attività finanziarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata era affetta da nullità per motivazione apparente o comunque per totale omessa considerazione del motivo di appello relativo al criterio di determinazione della plusvalenza. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti perché riproponevano, sotto ulteriori profili, la medesima censura. È stato dichiarato assorbito anche il quarto motivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il parametro del sindacato di legittimità invocato per censurare sia la violazione di legge sia la nullità della sentenza per vizi motivazionali o processuali
la mancanza della motivazione rileva come causa di nullità della sentenza
nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea; la sua carenza integra nullità
richiamato in relazione ai requisiti motivazionali della decisione tributaria d’appello
richiamato quale ulteriore parametro del dovere di motivazione della sentenza
richiamati dal ricorrente come norme sul criterio di determinazione della plusvalenza tassabile
richiamato dal ricorrente in tema di appello tributario e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamati dal ricorrente a fondamento della censura di omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dal ricorrente nella censura relativa agli effetti dello scudo fiscale
richiamato quale disciplina dello scudo fiscale e del rimpatrio delle attività finanziarie
richiamato insieme all’art. 68 per il principio del corrispettivo ai fini della plusvalenza
richiamato insieme all’art. 67 per il principio del corrispettivo ai fini della plusvalenza
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza d’appello è nulla quando omette di esaminare le specifiche censure formulate dall’appellante e si limita, espressamente o sostanzialmente, a una motivazione apparente o meramente adesiva alla decisione di primo grado.
- La motivazione è solo apparente quando esiste graficamente ma non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, impedendo il controllo sulla correttezza della decisione; in tal caso la nullità è deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 4.
- È sufficiente per l’ammissibilità del vizio di nullità che l’anomalia motivazionale emerga dal testo della sentenza, senza necessità di un confronto con le risultanze istruttorie.
- Quando il giudice di appello non affronta una specifica doglianza relativa al criterio di determinazione della base imponibile o del corrispettivo, la decisione è cassabile per difetto di motivazione e la questione deve essere riesaminata in sede di rinvio.
- Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione per nullità della sentenza, i motivi che ripropongono la medesima censura sotto diversi profili possono essere dichiarati assorbiti.
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