Cassazione Civile, Ordinanza n. 28296/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso determinazioni dirigenziali comunali relative a violazioni del regolamento locale sull'imposta di pubblicità e sulle pubbliche affissioni. La parte opponente deduceva, in sintesi, la carenza di motivazione degli atti, la mancata audizione personale nel procedimento amministrativo, e soprattutto l'avvenuta adesione a una sanatoria prevista dalla normativa statale in materia di affissioni, sostenendo di aver versato quanto dovuto nei termini. In cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione della disciplina sulla sanatoria per le violazioni in materia di affissioni e pubblicità, assumendo che essa dovesse applicarsi anche alla fattispecie concreta e che, inoltre, il ricorso al Prefetto avrebbe dovuto ritenersi accolto per decorso dei termini e mancata convocazione; con il secondo si è denunciata la violazione della disciplina del ricorso al Prefetto e dei termini per l'adozione e notificazione dell'ordinanza ingiunzione, sostenendo anche che la relativa questione fosse stata ritualmente proposta sin dal primo grado e non fosse nuova in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito secondo cui la sanatoria invocata era limitata alle sole ipotesi di affissioni di manifesti politici, striscioni e mezzi similari, e quindi non estensibile alle violazioni contestate alla ricorrente. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il sindacato investe il rapporto e non il solo atto, sicché la mancata audizione in sede amministrativa non determina nullità dell'ordinanza, potendo le difese essere riproposte in giudizio. Infine, ha rilevato che la doglianza sulla tardività del procedimento non risultava ritualmente devoluta in appello, essendo stata introdotta solo nelle note conclusive, e comunque il motivo difettava di specificità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 480, L. n. 311/2004
sanatoria delle violazioni ripetute e continuate in materia d'affissioni e pubblicità
ha introdotto una definizione agevolata limitata alle affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, non estensibile a tutte le affissioni
art. 20-bis, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993
Le violazioni ripetute e continuate ... mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite...
la disposizione è stata letta come sanatoria circoscritta alle sole affissioni politiche o assimilate
art. 204, comma 1-bis, D.Lgs. n. 285/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività del procedimento prefettizio e dell'ordinanza ingiunzione
il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa non è limitato al controllo formale dell'atto, ma investe il rapporto
richiamato, insieme all'art. 204 C.d.S., come base del procedimento amministrativo sanzionatorio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- La sanatoria prevista per violazioni in materia di affissioni e pubblicità va interpretata in modo restrittivo quando il testo la circoscrive a specifiche categorie di affissioni: non può essere estesa in via analogica a fattispecie diverse.
- Nel giudizio di opposizione avverso una sanzione amministrativa, il sindacato del giudice investe il rapporto sanzionatorio e non il solo atto: eventuali vizi del procedimento amministrativo, come la mancata audizione dell'interessato, non determinano automaticamente la nullità dell'ordinanza se le difese possono essere pienamente spese in sede giurisdizionale.
- Le questioni non ritualmente devolute con i motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità; la censura è inammissibile anche quando difetti di specificità o non sia dimostrato il relativo percorso processuale.
- In cassazione la contestazione deve essere specifica e coerente con quanto dedotto nei precedenti gradi: affermazioni tra loro contraddittorie o non chiaramente circostanziate impediscono l'esame del motivo nel merito.
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