Cassazione Civile, Ordinanza n. 06336/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento intimato a una lavoratrice per superamento del periodo di comporto. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha dichiarato inefficace il recesso per difetto di motivazione, ritenendo che la comunicazione del licenziamento non fosse sufficientemente specifica quanto ai fatti posti a base del superamento del comporto; ha tuttavia escluso la reintegrazione e applicato la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 6, della L. n. 300/1970, liquidando otto mensilità. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 32 Cost., 1418 e 2110 c.c., 18, comma 7, L. n. 300/1970 e 384 c.p.c., sostenendo che, una volta accertata l'illegittimità del licenziamento per superamento del comporto, doveva applicarsi la tutela reintegratoria prevista dal comma 7 dell'art. 18, norma speciale che non distinguerebbe tra vizi formali e sostanziali; con il secondo, subordinato, ha contestato la quantificazione dell'indennità, ritenendola troppo bassa e prospettando anche questioni di legittimità costituzionale e di contrasto con la Carta Sociale Europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'ordinanza rescindente aveva già individuato una violazione del solo requisito di motivazione del licenziamento, con conseguente inefficacia ex art. 2, comma 2, L. n. 604/1966, e che la Corte d'appello si era conformata a tale principio applicando correttamente la tutela meramente indennitaria prevista per il difetto di comunicazione, senza riqualificare la fattispecie come violazione sostanziale dell'art. 2110 c.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare una valutazione di fatto sulla misura dell'indennità, rimessa al giudice di merito entro i limiti legali. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione costituzionale, richiamando la discrezionalità del legislatore nella scelta dei meccanismi di tutela contro il licenziamento illegittimo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 32 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
evocato dal ricorrente per sostenere la nullità/invalidità del licenziamento, ma la Corte non ha accolto tale impostazione.
la Corte distingue tra violazione sostanziale del comporto e difetto di motivazione del licenziamento per superamento del comporto.
art. 18, comma 6, legge n. 300/1970
applicato dalla Corte d'appello e ritenuto correttamente utilizzato per la violazione formale del dovere di comunicazione.
art. 18, comma 7, legge n. 300/1970
invocato dalla ricorrente; la Corte esclude che, nel caso concreto, operi la tutela reintegratoria prevista per il licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, secondo comma, c.c.
richiamato nel primo motivo per dedurre violazione del principio di diritto enunciato in sede rescindente.
art. 2, comma 2, legge n. 604/1966
la motivazione del licenziamento deve essere contestuale e idonea a evidenziare il superamento del comporto; il difetto di sufficiente specificazione comporta inefficacia del recesso.
art. 23 Carta Sociale Europea
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inadeguatezza del solo rimedio indennitario.
art. 3 Cost.
invocato nella questione di costituzionalità sul quantum dell'indennità.
art. 4 Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale come parametro dei valori in gioco nella tutela contro il licenziamento.
art. 10 Cost.
invocato dalla ricorrente nella questione di costituzionalità.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente nella questione di costituzionalità.
art. 32 Cost.
invocato dalla ricorrente nella questione di costituzionalità.
art. 35 Cost.
invocato dalla ricorrente nella questione di costituzionalità.
art. 117 Cost.
invocato dalla ricorrente nella questione di costituzionalità in relazione alla Carta Sociale Europea.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, la motivazione può essere resa anche in forma sintetica o complessiva, purché sia idonea a consentire di comprendere che il recesso si fonda sul superamento del limite contrattuale di assenze, con indicazione del periodo considerato e del numero totale delle assenze; in giudizio, resta comunque a carico del datore l'allegazione e prova dei fatti costitutivi del potere esercitato.
- Se il licenziamento è inefficace per violazione del requisito di motivazione imposto dalla legge, il giudice applica la tutela prevista per il vizio formale/di comunicazione e non può automaticamente trasformare tale violazione in una violazione sostanziale dell'art. 2110 c.c. solo perché il licenziamento riguarda il comporto.
- La scelta del legislatore di prevedere, per alcune ipotesi di licenziamento illegittimo, una tutela meramente indennitaria rientra nella sua discrezionalità e non è incostituzionale in sé, purché il meccanismo complessivo rispetti un criterio di ragionevolezza.
- Le censure che investono la misura dell'indennità liquidata entro un minimo e un massimo legale non sono, di regola, scrutinabili in cassazione quando mirano a ottenere una diversa valutazione del fatto e della gravità della violazione, se il giudice di merito ha motivato in modo razionale.
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