Cassazione Civile, Ordinanza n. 15802/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una banca per ritenute d'acconto non versate su utili distribuiti in due annualità a favore di diversi soci. La contribuente sosteneva che, nelle more, i sostituiti avessero già assolto integralmente o quasi integralmente i propri obblighi IRPEG per i medesimi periodi d'imposta, sicché la pretesa nei confronti del sostituto si sarebbe tradotta in una indebita duplicazione del tributo. L'Ufficio aveva riconosciuto un parziale adempimento del debitore principale e aveva sgravato parte della pretesa, ma il giudice d'appello aveva comunque confermato la debenza residua, richiamando l'art. 64, comma 1, d.P.R. 600/1973, e aveva condannato la contribuente alle spese. In cassazione la banca ha proposto cinque motivi: violazione delle norme tributarie sulla sostituzione d'imposta e sulla base imponibile, nullità per motivazione apparente della sentenza d'appello, e censure sulle statuizioni di spese per soccombenza e per mancata impugnazione incidentale dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente e quindi nulla ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992. Ha rilevato che il giudice tributario si era limitato a richiamare l'art. 64, comma 1, d.P.R. 600/1973 senza spiegare il percorso logico-giuridico che giustificasse la pretesa nei confronti del sostituto nonostante l'adempimento, sostanzialmente integrale, del sostituito, né aveva chiarito il rapporto tra le obbligazioni del sostituto e del sostituito in termini di solidarietà o alternatività. L'accoglimento di tale motivo ha assorbito gli altri. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla sostituzione d'imposta, per sostenere l'inesistenza di una maggiore imposta dovuta rispetto a quella già versata dal sostituito; la Corte non si pronuncia nel merito su tale profilo perché assorbito.
invocato in ricorso insieme alle altre norme tributarie; il testo non consente di ricavarne una specifica interpretazione della Corte.
definisce il sostituto d'imposta come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta in luogo di altri, anche a titolo di acconto; la Corte evidenzia però che il semplice richiamo della norma non basta a motivare la debenza del sostituto quando il sostituito abbia già adempiuto, occorrendo chiarire il rapporto tra le obbligazioni dei due soggetti.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo non emerge una specifica ratio decidendi su tale disposizione.
la Corte lo richiama, insieme all'art. 132 c.p.c., per affermare che la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
menzionato tra le norme processuali dedotte nei motivi di ricorso; il suo rilievo resta assorbito dall'accoglimento del vizio di motivazione.
la sentenza è nulla quando manchi l'esposizione dei motivi o la motivazione sia solo apparente, perché non consente il controllo sulla ratio decidendi.
costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
invocato dai motivi sulle spese; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo decisivo è quello sulla motivazione apparente.
richiamato in relazione alla cessazione della materia del contendere e alle spese; non forma oggetto della ratio decidendi.
richiamato in ricorso in tema di impugnazione e spese; nessuna specifica interpretazione nella decisione.
richiamato in ricorso; non incide sulla decisione finale.
richiamato nei motivi sulle spese; la Corte non decide sul punto perché il giudizio è definito dalla cassazione con rinvio.
evocato nel quinto motivo in relazione al capo spese; profilo assorbito.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza di merito si limita a richiamare una norma senza spiegare il nesso logico-giuridico tra quella norma e la fattispecie concreta, in modo da impedire il controllo sulla ratio decidendi.
- Nel processo tributario, la motivazione deve dare conto del rapporto tra l'obbligazione del sostituto d'imposta e quella del sostituito, soprattutto quando sia allegato l'avvenuto pagamento, totale o quasi totale, da parte del soggetto nel cui interesse la ritenuta era dovuta.
- La sentenza è nulla se la motivazione non chiarisce se e in quale misura l'adempimento del sostituito incida sulla pretesa rivolta al sostituto, lasciando indeterminato se il rapporto sia di solidarietà, alternatività o di altra natura.
- Quando un motivo di ricorso denuncia validamente la nullità della motivazione perché apparente, tale censura è assorbente rispetto alle ulteriori doglianze che investano il merito della pretesa tributaria o le spese di lite.
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