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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19730/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'accertamento del diritto a percepire integralmente i contributi per l'editoria relativi all'anno 2002, secondo il criterio fissato dal DPCM del 23 febbraio 2004, nonché la declaratoria di illegittimità o la disapplicazione del DPCM del 27 aprile 2007 che aveva rideterminato i contributi e disposto il recupero di somme già erogate. Aveva inoltre domandato il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto della compensazione tra quanto dovuto per il 2006 e le somme ritenute indebitamente percepite in relazione al 2002. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: violazione di norme sul procedimento amministrativo e sull'autotutela per mancata disapplicazione del DPCM del 2007 e per illegittimità del recupero senza previo annullamento in autotutela; omesso esame della legittimità del procedimento amministrativo di annullamento dei DPCM del 2004; violazione dell'art. 2043 c.c. per avere la Corte territoriale escluso l'illecito della P.A.; omesso esame del nesso causale e di altri fatti decisivi relativi al danno; ulteriore violazione dell'art. 2043 c.c. e omesso esame del valore confessorio di un precedente DPCM del 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e, conseguentemente, infondati anche i tre motivi relativi alla domanda risarcitoria. Ha affermato che i contributi per il 2002 erano stati corrisposti sulla base di un criterio solo provvisorio e con riserva di conguaglio; che la legge sopravvenuta aveva previsto una disciplina di riordino e una sanatoria limitata all'annualità 2003, non estesa al 2002; e che, quindi, il recupero delle somme eccedenti per il 2002 era legittimo senza necessità di annullare in autotutela il precedente DPCM. Poiché mancava l'illiceità della condotta amministrativa, è venuto meno anche il presupposto della domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli oneri processuali conseguenti.

Norme richiamate

  • artt. 7, 21-octies, 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che il recupero dei contributi dovesse seguire le regole dell'annullamento in autotutela; la Corte ha escluso che tali norme imponessero l'autotutela quando l'amministrazione si limiti a ricalcolare e recuperare somme erogate provvisoriamente e con riserva di conguaglio.

  • art. 1, comma 136, l. 30 dicembre 2004, n. 311

    Invocato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul recupero di erogazioni; la Corte non ne ha tratto un limite al potere di recupero nel caso concreto.

  • art. 2, comma 127, l. 24 novembre 2006, n. 286

    "qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato"

    Norma di riordino e di sanatoria limitata all'annualità 2003; la Corte l'ha letta come conferma che il recupero per il 2002 restava consentito e che la disciplina eccezionale non si estendeva a tale annualità.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 250

    Richiamato tra le disposizioni che disciplinano i contributi all'editoria.

  • artt. 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Evocati dalla ricorrente per sostenere la disapplicazione dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria presupponeva un illecito della P.A.; la Corte ha escluso tale presupposto perché l'operato dell'amministrazione è stato ritenuto legittimo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un contributo pubblico è stato erogato sulla base di un criterio espressamente qualificato come provvisorio e con riserva di conguaglio, l'amministrazione può procedere al successivo ricalcolo e recupero delle somme indebitamente corrisposte senza dover previamente annullare in autotutela l'atto originario.
  • La necessità dell'autotutela presuppone la definitività dell'assetto creato dal precedente provvedimento e la sua illegittimità; se il precedente atto aveva natura solo provvisoria, l'intervento successivo di correzione e recupero non costituisce annullamento in autotutela.
  • Una disciplina sopravvenuta di riordino dei contributi pubblici che preveda una sanatoria limitata a una specifica annualità non può essere estesa analogicamente ad annualità diverse non menzionate dal legislatore.
  • La domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. contro la pubblica amministrazione richiede la prova di un comportamento illecito; se l'azione amministrativa è legittima perché conforme alla disciplina applicabile, viene meno il presupposto dell'illecito e la pretesa risarcitoria deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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