Cassazione Civile, Ordinanza n. 34483/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da alcuni scritti depositati in cancelleria presso il Tribunale di Cosenza, ritenuti offensivi della reputazione, dell’immagine, dell’onore, della dignità e del prestigio personale e professionale di un magistrato. Nei precedenti gradi, il Giudice di Pace aveva accolto la domanda risarcitoria dell’attore, condannando l’avvocato convenuto al pagamento di euro 2.500 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 200 a titolo di sanzione pecuniaria. Il Tribunale, in appello, aveva confermato la decisione, valorizzando il contenuto degli scritti: l’avvocato aveva attribuito al magistrato una condotta dilatoria e vessatoria nell’ambito di una procedura fallimentare, sostenendo che egli avesse strumentalizzato l’esercizio della funzione per negare la liquidazione del compenso richiesto, con espressioni ritenute gratuite, sproporzionate e non pertinenti, escludendo la scriminante del diritto di critica. In cassazione il soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia o adesione acritica del giudice d’appello alla motivazione di primo grado; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2043, 2697, 2059 e 1226 c.c., sostenendo che il danno non patrimoniale era stato riconosciuto in modo apodittico e in re ipsa, senza adeguata prova del concreto pregiudizio subito dal magistrato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso la sussistenza di un vizio di omessa pronuncia, osservando che il Tribunale aveva effettivamente deciso il gravame e poteva legittimamente ricorrere alla motivazione per relationem, purché la decisione restasse autonoma e comprensibile, come avvenuto nel caso concreto. Ha poi ritenuto infondato il motivo relativo al danno non patrimoniale, ribadendo che il pregiudizio non è risarcibile in re ipsa, ma richiede l’accertamento delle conseguenze concrete della lesione del diritto inviolabile all’onore, alla reputazione e alla dignità; nel caso di specie il giudice di merito aveva individuato specifici indici sintomatici del danno, quali la gravità dell’offesa, la delegittimazione dell’operato del magistrato e la sua particolare posizione professionale e sociale. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna spesa è stata liquidata per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non coincide con una motivazione ritenuta insufficiente o con l’adesione del giudice d’appello alla sentenza di primo grado.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza o l’apparenza della motivazione attiene al vizio motivazionale, non all’omessa pronuncia; la sentenza è nulla solo se non consente di individuare le ragioni della decisione.
Richiamato come norma sostanziale alla base della responsabilità per il fatto lesivo, in combinazione con la disciplina del danno non patrimoniale.
L’allegazione e la dimostrazione del pregiudizio concreto gravano su chi lo invoca; il danno va provato anche per presunzioni, ma non può essere desunto dal solo fatto illecito.
Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nelle ipotesi previste dall’ordinamento e richiede la prova delle conseguenze dannose effettive della lesione.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, subordinata all’esistenza di un pregiudizio effettivo e alla sua non precisa quantificazione.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
Richiamato dal giudice di merito per escludere la scriminante del diritto di critica nei confronti del magistrato, in ragione del contenuto gratuito, non pertinente e sproporzionato delle espressioni usate.
artt. 2 e 3 Cost.
Sono evocati come fondamento costituzionale dei diritti inviolabili alla dignità, all’immagine, all’onore e alla reputazione la cui lesione può generare danno non patrimoniale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Richiamata come norma di modifica dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. si configura solo quando il giudice non decida affatto su una domanda o eccezione ritualmente introdotta; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o che il giudice d’appello condivida la motivazione di primo grado.
- La motivazione per relationem è legittima in appello se il giudice non si limita a un richiamo meramente formale, ma rende comprensibili e autonomamente verificabili le ragioni della decisione, facendo propri i contenuti della sentenza richiamata e sottoponendoli a una valutazione critica.
- Il danno non patrimoniale da lesione di onore, reputazione e dignità non è in re ipsa: occorre accertare e allegare il concreto pregiudizio sofferto, anche mediante presunzioni, purché fondate su indici diversi dal mero fatto illecito.
- Ai fini della prova del danno non patrimoniale da diffamazione o offesa alla reputazione rilevano, tra gli altri, la gravità dell’offesa, la sua diffusione o incisività, la posizione sociale e professionale della vittima e il contesto in cui l’offesa si inserisce.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell’an e può essere sorretta da criteri presuntivi e da parametri desunti dagli elementi concreti del caso, senza trasformare il risarcimento in una compensazione automatica della sola lesione del diritto.
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