Cassazione Civile, Ordinanza n. 20736/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, divenuto definitivo per mancata impugnazione, cui seguì la notifica di una cartella di pagamento notificata nel giugno 2011. Il contribuente impugnò la cartella deducendo di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto e sostenendo altresì che la notifica fosse comunque tardiva rispetto al termine di decadenza. La C.T.P. rigettò il ricorso, ma la C.T.R. riformò la decisione accogliendo l'appello del contribuente per asserite irregolarità del procedimento notificatorio: mancata produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento, carenze del duplicato prodotto, e mancanza della prova dell'invio/ricezione della comunicazione informativa. L'Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina della notifica postale e degli artt. 2700 e 2697 c.c., sostenendo che il duplicato dell'avviso di ricevimento sostituisce l'originale e fa piena prova, con contestazione esperibile solo con querela di falso; (2) violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari e postali, deducendo che, quando la consegna avviene a persona diversa dal destinatario, è sufficiente la raccomandata semplice di comunicazione di avvenuta notifica e non occorre la prova della ricezione di una raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente entrambi i motivi del ricorso, ritenendoli fondati. Ha cassato la sentenza della C.T.R. perché il giudice di merito non si era conformato ai principi in tema di prova della notifica a mezzo posta: il duplicato dell'avviso di ricevimento ha valore probatorio idoneo anche senza la sottoscrizione del consegnatario, e, nel caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, non era necessaria la prova della ricezione di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento, essendo sufficiente la raccomandata semplice. La causa è stata quindi rinviata alla C.T.R. della Campania in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
L'avviso di ricevimento e il suo duplicato, in quanto atto pubblico, fanno piena prova delle attestazioni dell'agente postale; la contestazione della loro autenticità o dell'avvenuta notificazione richiede querela di falso.
La prova della ritualità della notificazione e degli eventuali fatti impeditivi o contrari segue le regole sull'onere della prova, gravando sul soggetto che contesta o che deve dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
art. 8 d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655
In caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, il duplicato rilasciato dall'ufficio postale è l'atto idoneo a provare l'avvenuta notificazione.
art. 7, comma 6, L. 20 novembre 1982, n. 890
Quando il piego non è consegnato personalmente al destinatario ma a un soggetto diverso abilitato a riceverlo, la notizia dell'avvenuta notificazione può essere data con raccomandata semplice, senza necessità di avviso di ricevimento.
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
Per gli atti tributari sostanziali e della riscossione si applica la disciplina speciale delle notifiche postali, con i relativi adattamenti previsti dalla normativa tributaria.
È richiamata quale base della notificazione a mezzo posta, integrata dalla legge speciale sulle notifiche postali.
La comunicazione informativa nei casi di irreperibilità relativa richiede regole più rigorose rispetto alla consegna a persona diversa dal destinatario; la disciplina non è estensibile automaticamente a quest'ultima ipotesi.
art. 139, quarto comma, c.p.c.
È richiamato per distinguere l'ipotesi della consegna a persona diversa dal destinatario, cui si applica la disciplina dell'art. 7 L. n. 890/1982.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il rinvio alle norme processualcivilistiche opera, con gli adattamenti propri della materia tributaria, anche per gli atti impositivi.
art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario si applicano le regole sulle notificazioni richiamate dalla disciplina tributaria, salve le specificità previste.
d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31
È richiamato dal ricorrente come base normativa della disciplina applicabile alla notificazione e alla comunicazione informativa.
Disciplina speciale delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti tributari, oggetto dell'interpretazione della Corte.
Massime di principio
- Nel sistema delle notificazioni a mezzo posta, il duplicato dell'avviso di ricevimento rilasciato dall'ufficio postale può sostituire l'originale smarrito o distrutto e costituisce prova idonea del perfezionamento della notificazione, senza che sia necessaria la sottoscrizione del destinatario o del consegnatario sul duplicato stesso.
- L'avviso di ricevimento e il suo duplicato, in quanto atto pubblico, fanno piena prova fino a querela di falso delle attestazioni compiute dall'agente postale; la parte che contesti l'avvenuta notifica non può limitarsi a una contestazione generica.
- Quando il piego è consegnato non personalmente al destinatario ma a persona diversa a ciò abilitata, la comunicazione informativa al destinatario può essere eseguita con raccomandata semplice, essendo sufficiente la spedizione e non essendo richiesta la prova della ricezione della raccomandata.
- Non va confusa la disciplina delle notifiche per irreperibilità relativa, che richiede adempimenti più rigorosi per compensare la mancata consegna materiale dell'atto, con quella della consegna a persona diversa dal destinatario, nella quale il legislatore presume una maggiore probabilità di effettiva conoscenza dell'atto.
- Nel contenzioso tributario, la prova della regolarità della notifica dell'atto presupposto va valutata alla luce delle norme speciali sulle notifiche degli atti tributari e del principio secondo cui le irregolarità dedotte devono essere soppesate in relazione al concreto assetto probatorio offerto dal notificante.
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