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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06866/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'omologazione, da parte del Tribunale, di un piano del consumatore presentato da due coniugi debitori. Su gravame della banca finanziatrice, il decreto di omologazione veniva revocato dal Tribunale, che riteneva i debitori in mala fede e quindi la domanda inammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d-ter, l. 3/2012. I debitori proponevano ricorso per cassazione articolando cinque motivi di doglianza contro il decreto di revoca; la banca resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Prima della decisione, tuttavia, i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, comunicato alle controparti.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, regolarmente comunicata alle parti costituite, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha precisato che non era necessario esaminare il ricorso incidentale, perché espressamente condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Non ha pronunciato sulle spese, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ritenendo che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applichi alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma eccezionale e riferita solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata alle parti costituite, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di ricorso principale o incidentale condizionato.
  • Il ricorso incidentale espressamente subordinato all'accoglimento del ricorso principale non va esaminato quando il ricorso principale sia stato rinunciato.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di disposizione eccezionale e non estensibile oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNullità

Testo integrale

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