Cassazione Civile, Ordinanza n. 06866/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'omologazione, da parte del Tribunale, di un piano del consumatore presentato da due coniugi debitori. Su gravame della banca finanziatrice, il decreto di omologazione veniva revocato dal Tribunale, che riteneva i debitori in mala fede e quindi la domanda inammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d-ter, l. 3/2012. I debitori proponevano ricorso per cassazione articolando cinque motivi di doglianza contro il decreto di revoca; la banca resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Prima della decisione, tuttavia, i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, comunicato alle controparti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, regolarmente comunicata alle parti costituite, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha precisato che non era necessario esaminare il ricorso incidentale, perché espressamente condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Non ha pronunciato sulle spese, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ritenendo che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applichi alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma eccezionale e riferita solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, lett. d-ter, l. 3/2012
È richiamato come base della declaratoria di inammissibilità della domanda di piano del consumatore per condotta di mala fede dei debitori, secondo la valutazione del giudice di merito.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
È indicato come norma procedurale per il deposito della memoria da parte del controricorrente nel giudizio di cassazione.
art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso, comunicata alle parti costituite, produce l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 35, comma 6, d. lgs. 149/2022
Rende applicabile al caso la disciplina processuale della rinuncia al ricorso di cui all'art. 390, comma 3, c.p.c.
art. 1, comma 380, lett. a), l. 197/2022
È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina applicabile alla rinuncia al ricorso.
art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
Esclude la pronuncia sulle spese nel caso concreto, tenuto conto della rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata alle parti costituite, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di ricorso principale o incidentale condizionato.
- Il ricorso incidentale espressamente subordinato all'accoglimento del ricorso principale non va esaminato quando il ricorso principale sia stato rinunciato.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di disposizione eccezionale e non estensibile oltre i casi espressamente previsti.
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