Cassazione Civile, Ordinanza n. 30424/2024 del 26/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un dipendente, già in servizio presso CONI Servizi con inquadramento nel livello A3, presso l’Amministrazione delle dogane a seguito di mobilità volontaria. Il lavoratore aveva ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel profilo B2, ritenuto corrispondente al suo precedente inquadramento ai fini dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001. L’Amministrazione ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, con un primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente spiegato perché il corretto inquadramento dovesse essere B2 e non B1, sostenendo la sovrapponibilità delle mansioni con la posizione B1 e la loro divergenza rispetto alla B2. Con un secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 51 del CCNL CONI Servizi 2002-2005 e della Tabella B del CCNL Comparto enti pubblici non economici 2002-2005, sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel valorizzare la tabella del Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato; secondo la ricorrente, il dipendente non sarebbe stato inquadrato nella IV qualifica funzionale al momento del transito e, in base alle tabelle di equiparazione applicabili, il suo livello A3 sarebbe stato equivalente alla posizione B1 super, non alla B2.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale era invece chiara, avendo esplicitato il criterio legale di inquadramento e il percorso tabellare seguito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché fondato su un presupposto di fatto non condiviso dalla sentenza impugnata, cioè che il dipendente fosse inquadrato nel IV livello funzionale, e perché non confutava specificamente la ratio della decisione, ossia l’applicazione del criterio di corrispondenza tra qualifiche del previgente ordinamento professionale e nuove posizioni economiche, indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché il resistente non ha svolto difese; è stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001
Il passaggio per mobilità deve avvenire nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l’amministrazione di provenienza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o perplessità/incomprensibilità della motivazione.
Richiama l’esigenza di una motivazione idonea, ma non consente di censurare in cassazione la mera insufficienza argomentativa nei limiti oggi non più ammessi.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È il parametro di deduzione della nullità della sentenza per vizi della motivazione riconducibili all’art. 132 c.p.c.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge o di contratto collettivo.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.
art. 51 CCNL CONI Servizi 2002-2005
È richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’equiparazione tabellare e dell’inquadramento sostenuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è più consentito denunciare come vizio di legittimità la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, oppure all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La motivazione è apparente solo quando il giudice di merito non renda effettivamente percepibile la ratio decidendi; non lo è quando esponga in modo chiaro i criteri giuridici e fattuali utilizzati per la decisione.
- Nei trasferimenti per mobilità del personale pubblico l’inquadramento deve essere effettuato in coerenza con l’area funzionale e la posizione economica possedute presso l’amministrazione di provenienza, secondo i criteri di corrispondenza previsti dalle discipline di settore e dalle tabelle di equiparazione applicabili.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando si fonda su un presupposto di fatto non condiviso dalla sentenza impugnata e non contesta specificamente la ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
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