Cassazione Civile, Ordinanza n. 06539/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un incidente stradale verificatosi lungo una strada statale, nel quale un cervo attraversava improvvisamente la carreggiata e collideva con un veicolo, causando danni alla persona e al mezzo del conducente. In primo grado il Tribunale aveva condannato in solido Regione e Provincia al risarcimento, ritenendo applicabile la responsabilità ex art. 2043 c.c. e ravvisando obblighi di gestione e prevenzione del rischio faunistico in capo agli enti pubblici. La Corte d’appello ha poi confermato la condanna della sola Regione e ha escluso la legittimazione passiva della Provincia. In Cassazione la Regione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere la Corte territoriale deciso sulla base dell’art. 2052 c.c. senza specifica impugnazione incidentale del danneggiato sul titolo della responsabilità; 2) violazione dell’art. 2052 c.c., sostenendo che tale norma non sarebbe applicabile alla fauna selvatica, non essendo configurabile una custodia effettiva dell’animale e mancando un rapporto di utilizzazione in capo alla Regione, proprietari essendo gli animali lo Stato; 3) violazione dell’art. 81 c.p.c. e della normativa sulla gestione faunistica e stradale, assumendo che la Corte avrebbe impropriamente sostituito processualmente la Regione agli altri enti e richiesto una rivalsa non prevista, nonostante la Provincia fosse già parte; 4) richiesta di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 2052 c.c., se ritenuto applicabile alla fauna selvatica. Il danneggiato ha resistito e, in via incidentale e condizionata, ha censurato l’esclusione della responsabilità della Provincia, la mancata affermazione di corresponsabilità e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della Regione. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, nei danni causati dalla fauna selvatica, si applica l’art. 2052 c.c., poiché la Regione è l’ente competente alla gestione della fauna protetta nell’interesse della tutela ambientale; il danneggiato deve provare il fatto storico, il nesso causale tra l’animale e il danno e la specie selvatica coinvolta, mentre la Regione si libera solo provando il caso fortuito, cioè che la condotta dell’animale sia stata autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. La Corte ha inoltre precisato che la scelta tra art. 2043 c.c. e art. 2052 c.c. non è preclusa dal giudicato interno sulla sola qualificazione giuridica operata dal primo giudice, perché si tratta di individuare la norma applicabile alla fattispecie accertata, attività governata dal principio iura novit curia. Ha poi dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, osservando che il giudice di merito, investito della domanda di condanna solidale, poteva condannare uno solo dei convenuti per l’intero; non vi era sostituzione processuale, ma solo tema di eventuale rivalsa, la quale richiederebbe una domanda espressa della parte interessata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la questione di legittimità costituzionale non integra di per sé un vizio della sentenza e, nel merito, l’ordinanza costituzionale richiamata non esclude affatto un’interpretazione estensiva dell’art. 2052 c.c. Il ricorso incidentale del danneggiato è stato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. La Regione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione anche degli oneri di legge conseguenti.
Norme richiamate
È richiamato come titolo generale di responsabilità extracontrattuale, ma la Corte precisa che, per i danni da fauna selvatica, la fattispecie va ricondotta al criterio speciale dell’art. 2052 c.c. quando ne ricorrano i presupposti.
Si applica anche ai danni causati da fauna selvatica protetta; il danneggiato deve provare il fatto dannoso e il nesso causale, mentre il proprietario/ente competente si libera solo provando il caso fortuito.
È invocato dalla ricorrente per contestare la riqualificazione giuridica operata in appello, ma la Corte esclude la violazione perché il giudice può individuare d’ufficio la norma applicabile ai fatti accertati.
È richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per censurare la decisione d’appello; la Corte ribadisce il principio iura novit curia.
La Corte esclude che vi sia stata sostituzione processuale impropria; la condanna di un solo convenuto per l’intero, in presenza di domanda di condanna solidale, è ammissibile. L’eventuale rivalsa richiede domanda espressa.
È richiamato per spiegare che, negli incidenti stradali, opera anche la presunzione di responsabilità del conducente, con conseguenti oneri probatori a suo carico.
art. 1, comma 3, L. n. 157/1992
La fauna selvatica protetta rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed è affidata alla Regione per la gestione in funzione della tutela ambientale.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per gli effetti economici conseguenti al rigetto del ricorso.
È la norma sul rito camerale in Cassazione richiamata nel preambolo della decisione.
È richiamato dalla parte resistente in appello come eccezione di inammissibilità del gravame.
È richiamato anche in relazione alla possibile responsabilità concorrente della Provincia per omissioni nella gestione della strada e della fauna.
È invocato nel ricorso incidentale per sostenere la solidarietà tra gli enti convenuti; la censura viene assorbita.
Massime di principio
- Nei sinistri causati da fauna selvatica protetta trova applicazione, in via generale, l’art. 2052 c.c., anche se l’animale non sia domestico, poiché conta la competenza dell’ente pubblico alla gestione della fauna e non la materiale custodia dell’esemplare.
- In tale regime il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell’animale e il danno e la riferibilità dell’animale a specie protetta; incombe invece sull’ente convenuto la prova liberatoria del caso fortuito.
- Il caso fortuito richiede la dimostrazione che la condotta dell’animale sia stata autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, tale da interrompere il nesso eziologico e da rendere impossibile evitare l’evento anche con la normale diligenza.
- Negli incidenti tra veicoli e animali selvatici opera anche la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., sicché il danneggiato, per ottenere l’integrale ristoro, deve allegare e provare di avere guidato con prudenza e di non aver potuto evitare l’impatto.
- La scelta tra applicare l’art. 2043 c.c. o l’art. 2052 c.c. alla medesima fattispecie, quando i fatti sono già accertati, integra un problema di individuazione della norma applicabile e non un giudicato interno sulla qualificazione della domanda; il giudice può quindi procedere alla corretta sussunzione ex officio secondo iura novit curia.
- In presenza di una domanda di condanna solidale proposta contro più convenuti, il giudice può condannare anche uno solo di essi per l’intero; l’eventuale rivalsa tra coobbligati o tra enti richiede una domanda specifica della parte che intenda farla valere.
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