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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00841/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due amministrazioni statali ricorrevano per cassazione contro la decisione d’appello che aveva confermato il rigetto della loro domanda di regresso verso il Comune di Sarno, in una causa risarcitoria originata dai danni mortali causati dal dissesto franoso di Sarno del 5 maggio 1998. I ricorrenti deducevano, con un primo motivo, la violazione degli artt. 28 Cost., 22 e 23 t.u. n. 3/1957, 185 c.p., 2043, 2049 e 2055, comma 2, c.c., sostenendo che il Comune fosse responsabile direttamente per fatto proprio, in ragione del rapporto di immedesimazione organica e dei poteri pubblicistici del sindaco, e che quindi sussistesse il presupposto per l’azione di regresso. Con un secondo motivo denunciavano la violazione degli artt. 185 c.p., 2043, 2049 e 2055, commi 2 e 3, c.c., contestando l’idea che, ove la responsabilità della pubblica amministrazione sia qualificata come responsabilità per fatto altrui, non sia possibile il regresso ex art. 2055 c.c. tra coobbligati solidali titolari di diversi titoli di responsabilità; chiedevano quindi di affermare l’autonomia dell’art. 2055 rispetto all’art. 1298 c.c. e la possibilità di regresso anche tra responsabili indiretti.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure, ritenendo il ricorso inammissibile per tardività. Ha osservato che la copia autentica della sentenza impugnata depositata dai ricorrenti era priva della data di pubblicazione e che tale data non risultava altrimenti documentata; pertanto, ai fini del calcolo del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., ha fatto riferimento alla data di deliberazione della sentenza d’appello, indicata al 26 luglio 2021. Poiché il ricorso era stato notificato il 15 marzo 2022, esso risultava tardivo. Non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per le amministrazioni statali ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    è la rubrica processuale invocata per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere notificato entro il termine lungo calcolato dalla pubblicazione della sentenza; se la data di pubblicazione non è documentata, può rilevare la data di deliberazione.

  • art. 28 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità diretta della pubblica amministrazione per gli atti del funzionario/sindaco.

  • art. 22 t.u. n. 3 del 10 gennaio 1957

    norma invocata dai ricorrenti nel quadro della responsabilità dell’amministrazione per il fatto del dipendente/funzionario.

  • art. 23 t.u. n. 3 del 10 gennaio 1957

    norma invocata dai ricorrenti nel quadro della responsabilità dell’amministrazione per il fatto del dipendente/funzionario.

  • art. 185 c.p.

    richiamato quale base del risarcimento del danno derivante da reato.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti quale norma generale dell’illecito aquiliano.

  • art. 2049 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di responsabilità per fatto altrui.

  • art. 2055, comma 2, c.c.

    richiamato per sostenere l’ammissibilità del regresso tra coobbligati solidali e per contestare il diniego opposto dalla Corte territoriale.

  • art. 2055, commi 2 e 3, c.c.

    invocato per affermare che il regresso sarebbe possibile anche tra coobbligati con titoli di responsabilità diversi, non solo tra autori di fatto colpevole.

  • art. 1298, primo comma, c.c.

    richiamato dalla sentenza d’appello come parametro del regresso nelle obbligazioni solidali, ma ritenuto inapplicabile dalla Corte territoriale al caso di responsabilità per fatto altrui.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni statali ricorrenti, in quanto esentate tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività quando la parte ricorrente non dimostra la data di pubblicazione della sentenza impugnata e, in difetto di tale prova, il termine lungo di impugnazione va computato dalla data di deliberazione risultante dagli atti.
  • L’onere di provare la tempestività dell’impugnazione grava sul ricorrente; se la copia autentica della sentenza è priva della data di pubblicazione e non vi sono altre certificazioni, la parte non può avvalersi di una data diversa non ritualmente acquisita al processo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari, la Corte non esamina le censure di merito e non procede alla regolazione delle spese se le controparti intimate non hanno svolto difese.
  • Per le amministrazioni dello Stato che agiscono in giudizio tramite prenotazione a debito non si applica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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