Cassazione Penale, Sentenza n. 12689/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi. Primo motivo: censura dell'interpretazione e applicazione dell'art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990 (traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti), con particolare richiesta di riconoscimento della "lieve entità" ex comma 5; si sostiene che le quantità sequestrate erano compatibili con piccolo spaccio (assenza di suddivisione in dosi, mancata prova della concentrazione di principio attivo, mancanza di acquirenti fermati, assenza di appunti/contatti, somme non significative). Secondo motivo: censura dell'adozione della misura cautelare in carcere (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che gli arresti domiciliari sarebbero stati adeguati, non sussistendo concreto pericolo di reiterazione e considerandosi significativo l'ammissione dei fatti da parte dell'indagato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e respinto. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha richiamato la giurisprudenza consolidata sulle condizioni per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73 comma 5, affermando che tale valutazione richiede un esame complessivo degli elementi qualificanti (dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze, relazioni con il mercato) e non può fondarsi solo sul dato quantitativo. L'ordinanza impugnata è stata considerata correttamente motivata: eterogeneità delle sostanze (anche "pesanti"), quantità non modiche, presenza di un sistema di videosorveglianza che proteggeva il luogo di custodia, e il rinvenimento di un'arma da fuoco artigianalmente trasformata e funzionante, elementi che aumentano la pericolosità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la scelta della custodia in carcere in ragione dei collegamenti con un più ampio contesto criminale e dei precedenti penali, che rendevano insufficiente la misura degli arresti domiciliari per scongiurare il pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
La Corte interpreta il comma 5 (lieve entità) come deroga che richiede valutazione complessiva degli elementi qualitativi e quantitativi e delle modalità; il mero dato quantitativo o l'eterogeneità delle sostanze non escludono automaticamente la fattispecie delittuosa né garantiscono il riconoscimento della lieve entità se altri indici (organizzazione, potenzialità offensiva, collegamenti di mercato) evidenziano rilevanza penale.
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23
Norma richiamata per la contestazione della detenzione illegale di arma: la presenza di una pistola semiautomatica artigianalmente modificata e priva di matricola è stata valutata come fattore aggravante della pericolosità della condotta.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80
art. 80, comma 1, lett. d)
Richiamata in riferimento alla qualificazione/contestazione complessiva dei reati con riferimento a circostanze e aggravanti previste dal testo unico sugli stupefacenti; il richiamo contribuisce alla cornice valutativa della rilevanza penale complessiva.
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
art. 274, comma 1, lett. c)
Norma evocata nella censura relativa alla scelta della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che i presupposti per la custodia in carcere (pericolo di reiterazione, pericolosità concreta) siano sussistenti in base agli elementi probatori, precludendo l'idoneità degli arresti domiciliari.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1‑ter
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria dopo la decisione.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 è necessaria una valutazione complessiva: non conta solo la quantità sequestrata, ma anche la natura delle sostanze, le modalità di detenzione, l'organizzazione dell'attività e la capacità di incidere sul mercato.
- L'eterogeneità delle sostanze (presenza di "droghe pesanti") non esclude di per sé il riconoscimento della lieve entità; tuttavia, se tale eterogeneità aumenta la pericolosità o indica una maggiore capacità offensiva, può far escludere la lieve entità.
- La mancanza di elementi tipici del piccolo spaccio (dosaggio in confezioni, appunti, acquirenti fermati, rete commerciale) è utile ma non decisiva: il giudizio è globale e può essere ribaltato da altri indici (armi, sorveglianza, quantità complessiva, collegamenti).
- La presenza di armi, sistemi di videosorveglianza o di luoghi custoditi in modo organizzato è un forte indizio di pericolosità e organizzazione e può giustificare la custodia in carcere anche se i quantitativi di stupefacente non appaiono elevati.
- Per la scelta della misura cautelare (carcere vs arresti domiciliari) rilevano il pericolo di reiterazione, i precedenti penali, i collegamenti con contesti criminali più ampi e la concretezza del quadro indiziario; l'ammissione dei fatti da parte dell'indagato non è necessariamente idonea a neutralizzare tali esigenze cautelari se non accompagnata da concreta collaborazione o elementi che riducano il rischio.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe documentare elementi concreti e circostanziati a favore della lieve entità o dell'assenza di pericolo di reiterazione: scarsa quantità comparata a soglie giurisprudenziali, assenza di confezionamento per la vendita, mancanza di collegamenti, assenza di armi, assenza di misure di occultamento/organizzazione, eventuale stato di tossicodipendenza con percorso terapeutico, e proposte concrete di misure cautelari alternative e idonee.
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