Cassazione Penale, Sentenza n. 12688/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Verona che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio relativo a 1.098,90 grammi lordi di sostanza stupefacente (hashish e marijuana) e aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidentale. La ricorrente deduceva che la condanna alle spese (art.592 c.p.p.) era illegittima perché l'inammissibilità era dovuta a una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile alla stessa (mancata esecuzione delle analisi tossicologiche da parte dell'autorità procedente), con conseguente compressione del diritto di difesa; chiedeva in via subordinata la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.592, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il precedente giurisprudenziale secondo cui l'art.592, comma 1, c.p.p., non va applicato automaticamente quando l'inammissibilità dell'impugnazione è determinata da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile alla parte. Tuttavia, nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non si trattasse di una sopravvenuta carenza di interesse ma di una rinuncia al gravame determinata da una valutazione discrezionale della difesa (connessa all'utilità del riesame in relazione agli atti), per cui la pronuncia di condanna alle spese era legittima. Di conseguenza il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento"
La norma è applicabile anche al procedimento incidentale di riesame; la giurisprudenza di legittimità esclude tuttavia l'automatismo della condanna alle spese quando l'inammissibilità derivi da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile alla parte, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che si trattasse di una rinuncia discrezionale e non di una causa sopravvenuta esonerativa
art.18 d.l. 11 aprile 2025, n.48, comma 3-bis
Norma richiamata nel provvedimento di convalida del sequestro operato dal pubblico ministero; pertinente al quadro normativo che giustificava il sequestro probatorio
Sez. U. n.30475 del 30/05/2019 (Castignani)
Giurisprudenza di riferimento richiamata dalla procura e rilevante per l'interpretazione del quadro normativo applicato alla convalida del sequestro
Richiamato in relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n.186/2000, che aveva dichiarato l'illegittimità della parte della norma che prevedeva sanzione automatica indipendentemente dall'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzato come parametro interpretativo per escludere automatismi ingiustificati
art.324, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesto ai fini della trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e quindi rilevante nella valutazione della conoscibilità dell'assenza delle analisi tossicologiche
art.589, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina della rinuncia al gravame e alla sua valutazione giuridica rispetto alla condanna alle spese
art.568, comma 4 e art.591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norme indicate come coordinate ai fini della distinzione tra inammissibilità originaria e sopravvenuta carenza di interesse, richiamate a supporto della distinzione giurisprudenziale
Costituzione (art.3, art.24, art.111, art.27)
Gli artt. sono stati invocati dalla ricorrente per prospettare profili di illegittimità costituzionale dell'applicazione automatica di art.592 c.p.p.; la Corte di legittimità ha esaminato le deduzioni ma non ha accolto la questione, ritenendo il caso inquadrabile come rinuncia discrezionale e non come sopravvenuta carenza di interesse esonerativa
Massime di principio
- L'art.592 c.p.p. non impone una condanna automatica alle spese in ogni ipotesi di inammissibilità: se l'inammissibilità è dovuta a una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile alla parte (es. cessazione della misura, restituzione del bene), la condanna alle spese può essere esclusa.
- Perché si possa escludere la condanna alle spese per sopravvenuta carenza di interesse è necessario che la causa dell'inammissibilità sia effettivamente sopravvenuta rispetto alla proposizione dell'impugnazione e non già un elemento mancante o conosciuto fin da prima che renda l'impugnazione inefficace.
- Una rinuncia al gravame determinata da una valutazione discrezionale della difesa (tattica o per valutata inefficacia dell'azione) non costituisce una causa sopravvenuta esonerativa e può legittimare la condanna alle spese ai sensi di art.592 c.p.p.
- Se si intende contestare la legittimità di una condanna alle spese per sopravvenuta carenza di interesse, è importante documentare tempestivamente l'elemento sopravvenuto (es. comunicazioni ufficiali, atti trasmessi) e farne esplicita menzione nel verbale/atto processuale, per consentire al giudice una valutazione della natura "sopravvenuta".
- In sede di riesame su sequestro probatorio, il Tribunale verifica l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini; la mancanza di analisi tecniche può essere rilevata nel merito della valutazione del fumus del reato, ma non sempre determina automaticamente l'assenza di interesse impugnatorio.
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