Cassazione Penale, Sentenza n. 12691/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado del 04/03/2025 che li aveva riconosciuti penalmente responsabili, lamentando soprattutto: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (reato connesso allo spaccio di stupefacenti) e del concetto di ruolo nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis c.p.); incoerenze nell'attribuzione dei ruoli (promotore/organizzatore vs mero partecipante o "longa manus" di Lomolino); eccessiva e acritica valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di intercettazioni, nonché impropria estensione alle singole posizioni delle responsabilità ascrivibili ad altri sodali. Alcuni motivi lamentavano inoltre l'uso, da parte della Corte, di precedenti sentenze (procedimento "Point Break") per provare la sussistenza del metodo mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello coerente e integrata con quella del G.U.P., idonea a sostenere la sussistenza della partecipazione al sodalizio mafioso e dei ruoli qualificati nel ramo di traffico di stupefacenti. In particolare la Corte ha affermato che non v'è contraddizione nel riconoscere a uno stesso soggetto una posizione di semplice affiliato nella struttura mafiosa generale e, al contempo, un ruolo organizzativo o di responsabilità nella specifica articolazione dedita allo spaccio; ha ritenuto legittima la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e l'uso del giudicato su reati aggravati dal "metodo mafioso" (procedimento "Point Break") come elemento probatorio integrativo circa la pervasività e capacità di controllo della consorteria. Ha dichiarato inammissibili o infondate le censure difensive che si limitavano a proposte interpretative alternative o a letture parcellizzate delle risultanze. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che prevede circostanze aggravanti per reati relativi a stupefacenti quando commessi nell'ambito di associazioni dedite allo spaccio; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione nei confronti degli imputati per il loro ruolo qualificato nella articolazione dedita allo smercio
art. 416‑bis cod. pen.
Disposizione sull'associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato che la prova della partecipazione mafiosa può risultare da un complesso probatorio e che l'appartenenza può convivere con ruoli diversi nelle varie articolazioni del gruppo
art. 416‑bis.1 cod. pen. (aggravante "metodo mafioso")
Aggravante che rileva il "metodo mafioso" nelle condotte (diversa dall'agevolazione mafiosa): la Corte ha ritenuto che il giudicato constatante l'uso del metodo mafioso in altro procedimento possa concorrere a dimostrare la pervasività e capacità di controllo della struttura nel presente procedimento
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Prescrive i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e per erronea applicazione della legge penale: la Corte ha valutato che le doglianze non dimostravano tali vizi manifesti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla sintesi del motivo nei ricorsi per cassazione: citata in relazione alla descrizione e riassunto dei motivi nei ricorsi presentati
Massime di principio
- In sede di cassazione la motivazione delle corti di merito (pronuncia di primo grado e sentenza di appello) va letta congiuntamente: se sono conformi si integrano a vicenda formando un unico apparato argomentativo.
- Non costituisce contraddizione riconoscere a uno stesso soggetto ruoli differenti in ambiti distinti di una stessa struttura criminale: si può essere mero affiliato nella consorteria mafiosa e al contempo avere un ruolo organizzativo nel ramo dedicato allo spaccio di stupefacenti.
- La valutazione probatoria fondata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia e su intercettazioni è rimessa al giudizio di merito e può essere sindacata in cassazione solo se emergono criteri inaccettabili, manifesti vizi logico‑giuridici o illogicità manifesta.
- Il giudicato maturato in procedimenti diversi che accerta l'uso del "metodo mafioso" può essere valorizzato per dimostrare la capacità di controllo territoriale e la pervasività di una struttura, anche se in quel procedimento l'aggravante non era fondata sull'agevolazione di un'associazione alle spalle dell'autore.
- L'attribuzione di qualifiche come promotore, organizzatore o finanziatore non richiede che chi le riveste si trovi al medesimo livello gerarchico dei vertici; ruoli di organizzazione possono avere anche connotazione esecutiva e compatibile subalternità verso il vertice.
- La rinuncia nel corso dell'appello ad alcuni motivi di gravame circoscrive l'ambito delle questioni sindacabili in cassazione: i motivi non devoluti non possono essere riesaminati in questa sede.
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