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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12687/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Aiello ha chiesto la revisione ex art. 630 lett. a) cod. proc. pen. della sentenza di condanna (Corte d'Appello di Milano 27/02/2018) per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 (occultamento/distruzione di scritture contabili), deducendo che una successiva sentenza del Tribunale di Milano (20/10/2024) lo aveva assolto "perché il fatto non sussiste" dal delitto di bancarotta per operazioni dolose (omessi versamenti sistematici di imposte) e quindi avrebbe introdotto accertamenti incompatibili con i fatti posti a fondamento della condanna; chiedeva pertanto l'annullamento della condanna per revisione. Inoltre censurava la misura e la motivazione della sanzione pecuniaria irrogata dall'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di revisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che non sussiste inconciliabilità oggettiva tra i fatti fondamentali delle diverse sentenze: le decisioni potevano coesistere perché riguardano condotte tenute in momenti diversi e con diversa rilevanza ai fini penali. Quanto al vizio materiale circa l'ammontare della sanzione, la Corte ha rilevato un errore materiale fra motivazione e dispositivo e ha rettificato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. l'indicazione dell'ammenda nella ordinanza impugnata (prevalendo il conteggio più favorevole al ricorrente: €500 invece di €1.000). In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende (nel provvedimento sono indicate diverse riflessioni e rettifiche circa gli importi: la Corte ha altresì disposto rettifica formale riportando €500 come importo rettificato).

Norme richiamate

  • art. 630 lett. a) cod. proc. pen.

    Fondamento dell'istanza di revisione: la sentenza assolutoria può costituire prova nuova ai fini della revisione solo se introduce accertamenti oggettivamente incompatibili con i fatti storici fondamentali alla base della condanna. La Corte richiede che l'inconciliabilità sia oggettiva e riguardi gli stessi fatti fondamentali, non una mera divergenza di valutazione.

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte su i redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta odistrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

    La norma richiede il dolo specifico finalizzato all'evasione fiscale propria o a consentire l'evasione a terzi. La Corte sottolinea che la finalità evasiva è elemento essenziale e che in sede di revisione non è consentita una reinterpretazione in pejus del fatto accertato; tuttavia nel caso concreto si è ritenuto che l'occultamento successivo delle scritture potesse essere valutato autonomamente rispetto alle omesse dichiarazioni/versamenti precedenti.

  • art. 223, commi 1 e 2 l.f. (bancarotta da operazioni dolose)

    Norma richiamata nella sentenza assolutoria (Tribunale di Milano) riguardante bancarotta per omessi versamenti sistematici; la Corte di Cassazione ha valutato che l'assoluzione per bancarotta non provava automaticamente l'inesistenza di responsabilità per successivo occultamento delle scritture.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile; la Corte ha valutato la motivazione della applicazione della sanzione e ha ritenuto sussistenti, anche implicitamente, le ragioni giustificative per infliggerla, correggendo però l'errore materiale sull'importo.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di rettificare errori materiali nel provvedimento impugnato; la Corte ha utilizzato tale norma per correggere l'indicazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza impugnata, dando prevalenza al valore più favorevole al ricorrente.

  • art. 611 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione alle conclusioni scritte del Procuratore Generale depositate in Cassazione; segnala l'intervento del Pubblico Ministero nelle conclusioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti della dichiarata inammissibilità e all'assenza di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità; la Corte nega l'insussistenza di colpa e conferma l'applicazione della sanzione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti di motivazione imposti al difensore nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato articolato nei limiti strettamente necessari.

  • art. 167 cod. pen.

    Richiamato nel testo in relazione all'estinzione del reato per prescrizione: comunque la Corte osserva che l'interesse alla revisione può sussistere anche in presenza di estinzione del reato.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Norma citata come criterio di decisività degli elementi posti a base della revisione: gli elementi devono essere tali da determinare la proscioglimento, ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p., per rendere ammissibile la revisione.

  • artt. 25 e 24 Cost. e art. 7 CEDU

    Richiamati dal ricorrente a tutela del principio di legalità e della non retroattiva interpretazione in pejus; la Corte ricorda che non è consentita in revisione una rivalutazione in senso peggiorativo del fatto accertato, ma ha ritenuto che nel caso la ricostruzione dei fatti nel diverso giudizio non fosse oggettivamente incompatibile con la condanna impugnata.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione ex art. 630 lett. a) cod. proc. pen. non è sufficiente la mera divergenza di valutazione tra due sentenze: occorre un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici fondamentali su cui si fondano le decisioni.
  • La sentenza assolutoria è "prova nuova" ai fini della revisione solo se introduce accertamenti incompatibili con i fatti fondamentali già giudicati; divergenze relative a momenti diversi delle condotte o a profili non decisivi non determinano automaticamente ammissibilità della revisione.
  • In sede di legittimità non è consentita una rinnovata valutazione del fatto storico; la Corte di Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica del ragionamento ma non riconsidera i fatti quando la motivazione territoriale è coerente e non manifestamente illogica.
  • L'elemento soggettivo nei reati tributari (dolo finalizzato all'evasione) è essenziale: non è ammessa in revisione una rimodulazione in senso peggiorativo della finalità del fatto a meno che non emerga oggettiva incompatibilità dei fatti storici.
  • Errori materiali nei provvedimenti (es. discordanza tra motivazione e dispositivo sul quantum della sanzione) possono essere rettificati d'ufficio ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., privilegiando l'interpretazione più favorevole al ricorrente.
  • Per l'irrogazione di sanzioni per istanze manifestamente infondate o temerarie il giudice deve motivare, ma la contestazione di inammissibilità priva di elemento di colpa può comunque comportare la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria se le ragioni sono logicamente illustrate.

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