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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12684/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, da parte del Pubblico Ministero, dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Verbania che aveva negato la convalida di ritardati arresti eseguiti il 27/01/2026 nei confronti di Di Maio Giacomo, autorizzati ai sensi dell'art. 9, comma 6, L. 146/2006 nell'ambito di indagini su reati in materia di stupefacenti. Il Gip aveva motivato il diniego osservando che, a distanza di quasi sette mesi dagli ultimi fatti (3 giugno 2025), non risultava comprensibile la persistenza delle ragioni di urgenza e immanenza che giustificassero il ritardo, ritenendo dunque necessario che la flagranza perdurasse al momento dell'esecuzione. Il PM ha dedotto che il Gip ha erroneamente interpretato la disciplina dei ritardati arresti: il requisito della flagranza va valutato al momento del fatto-reato (quando l'arresto sarebbe dovuto essere eseguito) e non al momento dell'esecuzione differita, e la valutazione del momento dell'esecuzione compete alla polizia giudiziaria e al PM in funzione delle esigenze investigative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ritenendo l'arresto legittimamente eseguito. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice della convalida deve operare una verifica "ex ante" basata sulle informazioni conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza dagli operanti al momento in cui l'arresto si sarebbe dovuto eseguire; ha affermato che l'art. 9, comma 6, L. 146/2006 autorizza l'omissione o il ritardo degli atti, compresi arresti obbligatori in flagranza per specifici delitti in materia di stupefacenti, quando ciò sia necessario per acquisire elementi probatori o per individuare/catturare i responsabili, e che il Gip ha introdotto un requisito (la persistenza della flagranza al momento dell'esecuzione) non previsto dalla norma. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 12 aprile 2006, n. 146, art. 9, comma 6

    «Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale»

    La norma autorizza la polizia giudiziaria, con avviso e rapporto al PM, a omettere o ritardare atti di propria competenza (compresi arresti obbligatori in flagranza per specifici reati in materia di stupefacenti) quando è necessario per acquisire elementi probatori o per individuare/catturare i responsabili; il requisito della flagranza va valutato al momento del fatto-reato per il quale è stata concessa l'autorizzazione a ritardare l'arresto, non al momento dell'esecuzione differita.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 70 (commi 4,6,10), 73, 74

    Individuano i delitti in materia di stupefacenti che giustificano l'applicazione dell'art. 9, comma 6, L. 146/2006; sono il riferimento sostanziale alla materia per poter disporre ritardi/omissioni degli atti investigativi.

  • Codice di procedura penale, art. 380, lett. h)

    Indica gli ipotesi in cui l'arresto è obbligatorio in caso di flagranza (richiamato per spiegare che l'art. 9 L.146/2006 consente il differimento di arresti altrimenti obbligatori).

  • Codice di procedura penale, art. 382

    Citato nel combinato con l'art. 9 L.146/2006: la Corte ha ritenuto che l'interpretazione del Gip, che richiedeva la persistenza della flagranza al momento dell'esecuzione, è errata rispetto al significato combinato della norma e delle regole processuali applicabili.

  • Codice di procedura penale, artt. 386 (comma 3) e 390 (comma 1)

    Rilevati come riferimenti procedurali: il giudice della convalida deve verificare il rispetto dei termini e la legittimità dell'arresto basandosi sugli elementi conoscibili al momento dell'intervento della polizia (verifica ex ante).

  • Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)

    Consente alla Corte di Cassazione, in presenza di decisione che rende superfluo il rinvio e quando il giudizio di rinvio sarebbe meramente formale, di annullare senza rinvio; applicata per annullare l'ordinanza del Gip senza rimandare il caso al giudice di merito.

Massime di principio

  • Quando la polizia giudiziaria esegue un arresto differito/autorizzato ai sensi dell'art. 9, comma 6, L.146/2006, la verifica della convalida da parte del giudice deve essere effettuata "ex ante", sulla base delle informazioni conosciute o conoscibili dagli operanti al momento in cui l'arresto si sarebbe dovuto eseguire, non con riguardo a elementi successivamente acquisiti.
  • Il requisito della flagranza, ai fini dell'arresto obbligatorio, va valutato in relazione al momento della commissione del fatto-reato (ovvero al momento in cui l'arresto sarebbe dovuto essere eseguito), non al momento dell'esecuzione differita se questa è stata preventivamente autorizzata per ragioni investigative.
  • La facoltà di omettere o ritardare atti prevista dall'art. 9, comma 6, L.146/2006 è finalizzata a consentire l'acquisizione di elementi probatori o l'individuazione/cattura di responsabili; la verifica giudiziale non può introdurre requisiti aggiuntivi non previsti dalla norma (ad es. la persistenza di urgenza al momento dell'esecuzione).
  • Il giudice della convalida può negare la convalida quando emergono, già nel verbale di arresto, gravi carenze o false attestazioni da parte degli operanti che rendono manifestamente illegittima la compressione della libertà, ma non può svolgere valutazioni tipiche del merito o della sede cautelare (es. gravità indiziaria usata per rifiutare convalida), essendo il controllo circoscritto alla ragionevolezza dell'operato degli agenti al momento dell'intervento.
  • Se la Corte di legittimità ritiene che un rinvio sarebbe privo di rilevanza pratica (fase esaurita o decisione meramente formale), può disporre l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando un inutile giudizio di rinvio.

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