Cassazione Civile, Ordinanza n. 21754/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dal decreto con cui erano stati liquidati i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso tale decreto; il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del "visto PM" nel registro informatico. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non provasse l’effettiva comunicazione nelle forme di legge; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che il Tribunale non aveva considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che non poteva gravare sul PM l’onere di provare la data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa e non consentiva una chiara ricostruzione delle vicende processuali. Ha inoltre affermato che, ai fini dell’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di comunicazione o notificazione si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.; poiché il decreto era del 7 dicembre 2018 e l’opposizione era stata proposta il 19 dicembre 2019, essa risultava comunque tardiva, essendo ormai decorso il termine semestrale. Per questa ragione la questione della rituale comunicazione era irrilevante, perché il provvedimento era già definitivo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la parte intimata non si è difesa. Nessun ulteriore contributo unificato è stato posto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
L’opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si propone ai sensi di questa norma.
Il decreto di liquidazione del compenso va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è impugnabile con opposizione.
L’opposizione al decreto di pagamento è disciplinata dal rito sommario speciale previsto da questa disposizione.
La Corte richiama l’equiparazione del decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico, con conseguente regime impugnatorio analogo.
In mancanza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo di impugnazione, riferibile anche all’opposizione ex d.Lgs. 150/2011 contro i decreti di liquidazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
Richiamato come norma che disciplina la comunicazione degli atti, rispetto alla quale era dedotta la violazione per la mancata rituale comunicazione del decreto.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova; la censura sosteneva che non potesse gravare sul PM la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a rendere intelligibili le vicende sostanziali e processuali della controversia.
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta, di regola, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in difetto di tali adempimenti, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
- Se il termine lungo per impugnare è già decorso, non assume rilievo stabilire se il provvedimento sia stato o meno comunicato in modo rituale, perché l’opposizione è comunque tardiva e il provvedimento è definitivo.
- Quando la tardività dell’impugnazione risulta già per decorso del termine lungo, le censure incentrate sulla ritualità della comunicazione possono essere assorbite e diventare irrilevanti ai fini della decisione.
- Nel ricorso per cassazione, le doglianze relative alla mancata considerazione di documenti o attestazioni devono comunque confrontarsi con i requisiti di ammissibilità del ricorso e con la tempestività dell’impugnazione a monte.
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