Cassazione Penale, Sentenza n. 22854/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Luigi Lombardo ha proposto opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto del GIP che aveva respinto la sua domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'istanza di ammissione era corredata da autodichiarazione attestante un reddito familiare 2019 di euro 6.573,80, inferiore al limite di legge. Il GIP, richiamando giurisprudenza che considera rilevante anche il reddito illecito, aveva ritenuto significativi i precedenti penali a carico dell'imputato (almeno quattro procedimenti per reati contro il patrimonio) per presumere l'esistenza di redditi derivanti da attività illecite e quindi escludere il beneficio. Il Presidente del Tribunale, giudicando l'opposizione, ha confermato il rigetto ritenendo che il giudice possa respingere l'istanza anche se l'interessato ha dichiarato il possesso dei requisiti, quando vi siano "fondati motivi" alla luce delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività svolte; ha inoltre evidenziato che il ricorrente non aveva depositato il certificato del casellario. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo che l'ordinanza è viziata per mancanza di motivazione (apparente) e per aver formulato una presunzione negativa basata soltanto sulla mancata produzione del certificato del casellario giudiziale, in modo apodittico e congetturale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Sciacca. La Corte ha spiegato che il giudizio di opposizione ex art. 99 D.P.R. 115/2002 è pienamente devolutivo e il giudice dell'opposizione deve applicare il criterio di cui all'art. 96 D.P.R. 115/2002 valutando in modo composito le risultanze del casellario giudiziale, il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e le attività economiche eventualmente svolte, compresi gli indizi, ma senza ricorrere a presunzioni assolute o a valutazioni apodittiche. Gli indizi possono essere utilizzati solo se rispondono ai requisiti di gravità, precisione e concordanza e devono essere valutati con rigore. Nel caso concreto l'ordinanza impugnata è risultata carente perché ha fondato il rigetto su affermazioni generiche e apodittiche (precedenti penali non meglio indicati e mancata produzione del certificato del casellario) prive di efficacia dimostrativa rispetto all'esistenza di redditi illeciti nel periodo di riferimento. Perciò annullamento e rinvio per nuova valutazione conformemente ai principi enunciati.
Norme richiamate
avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello
Il giudizio ex art. 99 è pienamente devolutivo: il ricorrente può devolvere al giudice dell'opposizione l'intera questione relativa all'ammissione al gratuito patrocinio, e il giudice deve esaminare compiutamente i presupposti del beneficio senza limitarsi a motivazioni formali.
l'istanza va respinta "se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92 del d.P.R. n. 115/2002, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte"
Il giudice deve applicare una valutazione composita e motivata dei diversi indici (casellario, tenore di vita, attività svolte ecc.). Le prove indiziarie sono ammissibili ma devono soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza e essere valutate con rigore; non è possibile rigettare l'istanza basandosi su presunzioni apodittiche o su un singolo elemento non specificamente dimostrato.
D.P.R. n. 115/2002, art. 76, comma 1, lett. c)
la presentazione, da parte dell'istante, di una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti la "specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76"
L'autodichiarazione del reddito è elemento centrale per l'ammissione; il rifiuto della domanda non può fondarsi univocamente sui precedenti penali o sulla sola assenza di altri documenti senza una valutazione probatoria puntuale.
Codice di procedura penale, art. 192
I criteri relativi alla prova indiziaria (gravità, precisione e concordanza) sono richiamati come parametro per valutare eventuali elementi indiziari utilizzati nel giudizio sull'ammissione al patrocinio.
Richiamato per analogia come riferimento ai criteri di valutazione della prova presuntiva nel quadro del giudizio composito sui redditi e sulle attività economiche.
Codice di procedura civile, art. 702-ter
Norma processuale richiamata come base procedurale per l'ordinanza del Presidente del Tribunale (norme sul rito camerale/ordinanze), citata in relazione alla forma dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 99 D.P.R. 115/2002 è pienamente devolutivo: chi impugna il rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio può portare all'esame del giudice dell'opposizione l'intera questione meritandosi una valutazione completa.
- Il giudice dell'opposizione deve applicare il criterio di cui all'art. 96 D.P.R. 115/2002 e valutare in modo composito casellario, tenore di vita, condizioni personali/familiari e attività economiche; non esistono gerarchie fisse tra queste fonti di prova.
- La mera esistenza di precedenti penali o la mancata produzione del certificato del casellario non sono di per sé sufficienti a escludere il diritto al patrocinio: occorrono elementi specifici, obiettivi e dimostrati che consentano, con rigore, di ritenere l'esistenza di redditi illeciti.
- Gli indizi possono essere utilizzati ma devono soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 192 c.p.p.) e devono essere valutati logicamente e motivatamente; argomentazioni apodittiche o generiche portano all'annullamento del provvedimento.
- Per il richiedente è buona prassi depositare, oltre all'autodichiarazione, documentazione integrativa (certificato del casellario, documenti fiscali, prove sul tenore di vita e sui redditi) per evitare valutazioni negative basate su assenze documentali.
- Se il giudice non fornisce una motivazione specifica e collegata alle prove acquisite, la decisione può essere considerata apparente e annullata dalla Cassazione con rinvio per nuovo esame.
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