Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che lo ha riconosciuto colpevole di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Denuncia difetto e contraddittorietà della motivazione, travisamento delle prove e violazione di legge (art. 589 c.p. e art. 125 c.p.p.), in particolare sul nesso di causalità: sostiene di aver rispettato il segnale di "stop", di essersi immesso correttamente e a bassa velocità, di non aver potuto prevedere la condotta del motociclista che viaggiava ad alta velocità (circa 100 km/h) e senza revisione/patente/assicurazione; contesta la valutazione delle perizie e delle fotografie prodotte dalla difesa e la ricostruzione del punto di impatto operata dal consulente del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, ritenendo che la controversia siano valutazioni di merito riservate ai giudici di merito, congruamente motivate sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello. Ha escluso il vizio di motivazione e il travisamento delle risultanze, confermando la ricostruzione della dinamica (omissione di fermata allo stop e manovra di "taglio" dell'incrocio in violazione degli artt. 142, 145 e 146 C.d.S., con concorso di colpa della vittima). A seguito della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa (sanzione pecuniaria indicata in dispositivo).
Norme richiamate
art. 589 cod. pen. (omicidio colposo)
La norma è la fattispecie base contestata: il giudice ha ritenuto integrato il delitto di omicidio colposo in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione stradale da parte dell'imputato
artt. 142, 145 e 146 Codice della Strada
Le disposizioni sul dovere di fermarsi allo stop e sulle modalità di immissione e svolta sono state considerate violate dall'imputato; tale violazione è stata ritenuta causalmente rilevante per l'evento mortale
art. 125 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente come presunta violazione di legge: la Cassazione non ha rilevato un concreto vizio di legge riconducibile a tale articolo nelle argomentazioni dell'impugnante
art. 360 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto agli accertamenti tecnici: la Corte ha ritenuto inammissibili le censure riguardanti la presunta nullità o inutilizzabilità degli accertamenti svolti
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso; la Corte non ha riscontrato assenza di colpa nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- La ricostruzione fattuale di incidenti stradali (dinamica e nesso causale) è rimessa al giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione, non semplici apprezzamenti di fatto adeguatamente motivati
- Il comportamento colposo di due o più soggetti può concorrere nell'evento: l'esistenza di colpa della vittima (es. velocità e violazioni) non esclude automaticamente la responsabilità dell'altro conducente se la sua condotta ha contribuito in modo prevedibile all'evento
- La prevedibilità della condotta altrui e il principio di affidamento sono criteri fondamentali: il conducente deve reagire secondo la diligenza richiesta dalla circolazione, ma non è tenuto a prevedere condotte del tutto imprevedibili; tuttavia, la prevedibilità è valutata dal giudice di merito in concreto
- Le censure in cassazione devono dimostrare errori di diritto, contraddizioni manifeste o travisamento specifico delle prove: contestazioni generiche della motivazione o rivalutazioni alternative dei fatti sono, di regola, inammissibili
- Per mettere in dubbio perizie tecniche occorre contestarne profili specifici (metodo, dati, presupposti) e non limitarsi ad affermarne l'arbitrarietà: la mera divergenza tra consulenze non è sufficiente a ribaltare la valutazione di merito
- Se si contesta il punto di impatto o la dinamica, è necessario proporre elementi probatori decisivi (nuove prove o vizi formali negli accertamenti) poiché il giudizio di fatto è sovente inattaccabile in sede di legittimità
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