Cassazione Penale, Sentenza n. 22833/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per omicidio colposo per aver travolto e cagionato la morte del pedone Idonia Eugenio mentre guidava un autobus. Il ricorso deduceva: (i) travisamento della consulenza tecnica difensiva (ing. La Cava) circa il punto di attraversamento del pedone, sostenendo che l'attraversamento fosse avvenuto non sulle strisce ma circa otto metri dopo, nascosto da alberi e da un veicolo in sosta e quindi in una zona non avvistabile; (ii) che la velocità del bus era modesta (10-20 km/h) e che le lesioni non risultavano compatibili con l'arrotamento o travolgimento; (iii) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento prevalente delle attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile parte delle doglianze per carenza di autosufficienza del ricorso (mancata integrale riproduzione/produzione degli atti richiamati) e ha ritenuto infondati i rilievi di merito. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello, che aveva individuato nell'art. 191 CdS la regola cautelare violata: il conducente deve moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia in presenza di pedoni in attraversamento anche se questi sono nelle vicinanze delle strisce. La cassazione ha ritenuto che l'attraversamento non avesse carattere di eccezionalità o imprevedibilità tale da interrompere il nesso causale e che la consulenza medico-legale fosse compatibile con la tesi dell'investimento. È stato altresì ritenuto insindacabile in sede di legittimità il giudizio di bilanciamento delle circostanze ai fini del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 191 Codice della Strada
Individua l'obbligo di arrestare la marcia in presenza di pedoni in attraversamento sulle strisce; la Corte l'ha interpretata come norma cautelare applicabile anche quando l'attraversamento avviene nelle vicinanze delle strisce, imponendo al conducente moderazione della velocità e attenzione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nella censura sulla motivazione: la doglianza in cassazione che invoca travisamento della prova deve essere "autosufficiente", con indicazione o allegazione integrale degli atti richiamati; la mancata produzione rende il motivo inammissibile.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato a supporto del principio formale che vieta di costringere la Corte di cassazione ad una lettura integrale degli atti, imponendo al ricorrente l'onere di rendere il ricorso autosufficiente.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato insieme alle altre norme procedurali per spiegare i limiti di ammissibilità dei motivi che lamentano vizio di motivazione senza adeguata produzione degli atti richiamati.
Massime di principio
- In incidenti con pedoni conta più l'avvistabilità del pedone da parte del conducente che la perfetta coincidenza dell'attraversamento con le strisce: il dovere di moderare la velocità e, se necessario, arrestare il veicolo sussiste anche per attraversamenti nelle vicinanze delle strisce pedonali.
- Per escludere la responsabilità del conducente occorre che la condotta del pedone sia eccezionale, atipica, imprevedibile e da sola sufficiente a causare l'evento; non basta la mera eccentricità dell'attraversamento.
- In Cassazione le censure che denunciano travisamento della prova devono essere "autosufficienti": il ricorrente deve riprodurre o allegare integralmente gli atti/prove richiamati, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le valutazioni di fatto (compresa la compatibilità medico-legale delle lesioni e il bilanciamento di attenuanti/aggravanti) sono insindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione logica e coerente.
- Una consulenza medico-legale che ritenga le lesioni compatibili con una traumatica da schiacciamento o investimento può essere sufficiente a ricostruire il nesso causale anche in assenza di prova assoluta dell'arrotamento; testimonianze oculari possono integrare tale quadro probatorio.
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