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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22835/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (fatti derivanti da sinistro autostradale con allontanamento dal luogo). Il ricorrente contestava: travisamento della prova e vizio motivazionale per mancata considerazione della mancanza di danni e della tempestiva identificazione del conducente da parte di terzi; mancata valutazione dell'assenza di stato di ebbrezza (con produzione di analisi); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); violazione di varie norme processuali (artt. 125, 530, 529, 546 c.p.p. etc.) e omissione di risposte a censure specifiche sollevate in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e, in ogni caso, non sindacabili in sede di legittimità poiché attengono alla valutazione delle prove riservata ai giudici di merito. La Corte ha confermato la congruità della motivazione d'appello che evidenziava: l'allontanamento repentino dell'imputato dopo il sinistro, l'impedimento agli accertamenti immediati e all'identificazione, la testimonianza di terzi che descrivevano la situazione e la necessità di soccorso; che il rifiuto successivo delle cure da parte del ferito non esclude la commissione dei reati in quanto circostanza successiva al fatto; l'inapplicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis per la gravità del comportamento, la mancanza di rimorso e precedenti; e la legittimità della mancata concessione delle attenuanti generiche. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 6 e 7

    Applicata per ritenere punibile l'allontanamento dopo un sinistro autostradale e l'omissione di adeguata assistenza; il rifiuto successivo delle cure da parte della vittima non esclude la responsabilità, essendo fatto successivo alla condotta dell'imputato

  • codice penale, art. 131-bis

    La Corte ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, richiamando la necessità di valutare complessivamente la gravità della condotta, l'intensità del dolo e la personalità dell'autore; l'allontanamento repentino e la mancanza di rimorso sono stati ritenuti incompatibili con la tenuità

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamato il principio secondo cui l'omesso esame di un motivo di appello non costituisce automaticamente vizio quando quel motivo risulti implicitamente assorbito o incompatibile con la motivazione e le premesse decisive della sentenza

  • codice penale, artt. 372, 377, 483

    Norme originariamente valutate in sede di trasmissione atti (es. false dichiarazioni, omissioni) ma non centrali nel giudizio di legittimità; il giudice ha osservato che gli ulteriori profili penali erano stati esaminati nei precedenti gradi

Massime di principio

  • In Cassazione le censure che impugnano la valutazione delle prove sono ammissibili solo se denunciano vizi logico-giuridici gravi e specifici; il semplice fatto di richiedere una diversa valutazione dei fatti è inammissibile
  • L'allontanamento immediato dal luogo di un sinistro, impedendo accertamenti e soccorsi, costituisce elemento decisivo per configurare responsabilità e può escludere il riconoscimento di attenuanti o della particolare tenuità
  • Il rifiuto successivo delle cure da parte della vittima non cancella gli obblighi dell'autore del sinistro: le condotte poste in essere prima del rifiuto sono autonome e valutabili ai fini della responsabilità
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione globale della condotta, del dolo, del comportamento successivo e della personalità dell'agente; comportamenti gravi o ripetuti e mancanza di rimorso possono escluderla
  • L'omesso esame espresso di un motivo d'appello non è automaticamente viziato se quel motivo è implicitamente assorbito o incompatibile con la ratio decidendi della sentenza impugnata
  • Un ricorso generico, privo di specifica correlazione con le ragioni che hanno sorretto la decisione impugnata, può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese

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