Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Menicagli, mentre era alla guida di una VW Polo, guidava in modo sconsiderato causando un incidente: tamponamento, perdita del controllo e ripetuti urti contro il guard-rail. La passeggera Rosalbi Stella batté ripetutamente la testa e, temendo che il conducente riprendesse la marcia, si gettò fuori dall'auto procurandosi lesioni; fu poi soccorsa da un'altra automobilista. In primo e secondo grado Menicagli era stato condannato per non essersi fermato e per non aver prestato soccorso (art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 285/1992). Il ricorso in Cassazione contestava, tra l'altro, la sussistenza materiale e intenzionale dei reati, errori nella motivazione e contraddizioni tra motivazione e dispositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale: non sono state integrate le condotte tipiche dei reati ascritti. Quanto al "fuga" (art. 189, comma 6), è incontroverso che l'imputato non si è allontanato dal luogo della cessazione della marcia: il veicolo era fermo contro il guard-rail e rimase sul posto fino all'arrivo delle forze di polizia che ne identificarono il conducente. Quanto alla mancata prestazione di assistenza (art. 189, comma 7), la condotta accertata non corrisponde alla fattispecie: la passeggera uscì volontariamente dall'abitacolo per timore e fu soccorsa da terzi; la Corte territoriale aveva invece valorizzato condotte anteriori all'incidente e il comportamento complessivo del conducente, errore che non può sorreggere la condanna. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
Norme richiamate
art. 189, comma 6, d.lgs. 285/1992
«Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (...)»
Reato omissivo di pericolo; per la sua configurabilità è richiesto il dolo diretto o eventuale relativo all'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento incidente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone. Non è sufficiente che il veicolo si sia arrestato per effetto dell'incidente senza allontanamento volontario del conducente.
art. 189, comma 7, d.lgs. 285/1992
Sanziona il mancato obbligo di prestare assistenza alle persone ferite quando il pericolo si è concretizzato in effettive lesioni; occorre consapevolezza del pericolo e un legame con il comportamento omissivo rispetto alle concrete lesioni. Non ricorre quando la vittima esce volontariamente e viene soccorsa da altri.
art. 186, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 285/1992
La Corte ha evidenziato che la Corte territoriale ha talora citato commi non pertinenti rispetto alle contestazioni; in ogni caso le norme sulla guida in stato di ebbrezza/non idoneità vanno richiamate solo se effettivamente pertinenti ai fatti oggetto di accertamento.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Riguarda il concorso di reati (comunicato nella sentenza originaria): la sua menzione serve a qualificare eventuali effetti di regolarizzazione delle pene quando più reati concorrono.
art. 125 e art. 546 cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa per denunciare contraddizioni fra motivazione e dispositivo (es. durata della sanzione amministrativa). Tali vizi possono rilevare, ma nella fattispecie sono stati assorbiti dal motivo decisivo sulla non sussistenza dei fatti.
Giurisprudenza: Sez. 4 n. 34335 del 3/6/2009, Rizzante
Richiamata per affermare che il reato di fuga è un reato omissivo di pericolo e che il dolo deve investire l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento incidente.
Massime di principio
- Il reato di fuga (art. 189, comma 6) richiede che il conducente si allontani volontariamente dal luogo del sinistro o che intenda non ottemperare all'obbligo di fermarsi: la mera continuazione temporanea della marcia se il veicolo resta poi bloccato e identificabile non sempre integra il reato.
- La mancata prestazione di soccorso (art. 189, comma 7) richiede un nesso tra l'omissione del conducente e le effettive lesioni della vittima; se la vittima esce volontariamente e viene soccorsa da terzi, può mancare l'elemento materiale del reato.
- Condotte anteriori all'incidente (es. guida spericolata) possono essere rilevanti ai fini civilistici o per altre imputazioni, ma non sostituiscono la prova specifica degli elementi costitutivi del reato di fuga o di omissione di soccorso.
- Contraddizioni tra motivazione e dispositivo (es. diversa indicazione della durata di una sanzione) possono costituire vizio formale; tuttavia, se emerge che i fatti non sussistono sostanzialmente, la Cassazione può annullare senza rinvio per insussistenza dei fatti.
- Per imputare i reati previsti dall'art. 189 è necessario accertare sia l'elemento materiale (allontanamento o omissione di assistenza) sia il dolo relativo; prove documentali e verbalizzazioni delle forze di polizia (presenza del veicolo sul luogo, identificazione del conducente) sono determinanti per escludere il reato.
- Quando in sede d'appello vengano citate norme non pertinenti alla fattispecie, la difesa può sollevare il vizio sia ai fini della motivazione sia ai fini della correttezza dell'imputazione giuridica.
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