Cassazione Penale, Sentenza n. 22841/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Tushaj). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che disponeva la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) e ha ordinato la trasmissione degli atti al Prefetto di Pescara per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Salutari Roberto era stato ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza (artt. 186, 186-bis c. s.) ma assolto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; nonostante il proscioglimento il Tribunale aveva comunque ordinato la sospensione della patente per 8 mesi. Con ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto l'illegittimità della sanzione amministrativa accessoria irrogata dal giudice, sostenendo che tale sanzione è di competenza del Prefetto e non può essere disposta dal giudice penale ove sia stata esclusa la punibilità.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
norma che prevede la responsabilità per guida in stato di ebbrezza; la Corte rileva che l'accertamento penale del reato non comporta automaticamente potere del giudice di irrogare le sanzioni amministrative accessorie in caso di esclusione della punibilità
art. 186-bis cod. strada
comma 1, lettera a) e comma 3
configura ipotesi aggravate con previsione di sanzioni accessorie; tuttavia l'applicazione di tali sanzioni amministrative è rimessa all'amministrazione in assenza di condanna
art. 131-bis cod. pen.
prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte sottolinea che l'applicazione di questa causa di non punibilità impedisce al giudice penale di irrogare sanzioni amministrative accessorie che, in assenza di condanna, ricadono nella competenza del Prefetto
art. 224 cod. strada
ultimo periodo del comma 3
richiamato per sottolineare l'autonomia delle sanzioni amministrative accessorie e che la loro applicazione non è automaticamente assorbita dall'estinzione della pena
art. 224-ter cod. strada
ulteriore conferma normativa dell'autonomia delle sanzioni amministrative accessorie rispetto all'esito penale
Sezioni Unite, sent. Tushaj (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016)
principio di diritto: in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie è demandata al Prefetto e non al giudice penale
Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015 (Longoni)
citata come orientamento contrario che riteneva dovere del giudice disporre la sospensione della patente anche in caso di esclusione della punibilità; superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite
art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
consente il ricorso 'per saltum' contro la pronuncia di primo grado quando sussiste un vizio di legge; la Corte ritiene applicabile tale rimedio nel caso di violazione della normativa sulla sanzione amministrativa accessoria
Massime di principio
- Se il giudice penale esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), non può irrogare sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione della patente: queste sono di competenza dell'autorità amministrativa (Prefetto).
- Il giudice penale può applicare sanzioni amministrative accessorie solo quando vi sia una pronuncia di condanna o un provvedimento equiparabile (decreto penale di condanna, sentenza di applicazione pena).
- In presenza di una statuizione penale di proscioglimento o estinzione che non è condanna, la competenza per le sanzioni amministrative ritorna all'amministrazione e gli atti andranno trasmessi al Prefetto.
- Il ricorso "per saltum" ai sensi dell'art. 569 c.p.p. è ammissibile quando in primo grado si sia verificata una violazione di legge sostanziale che può essere rimossa solo dalla Corte di Cassazione.
- Nelle difese pratiche, distinguere sempre tra conseguenze penali (condanna/assoluzione) e conseguenze amministrative; se si ottiene proscioglimento per tenuità, va richiesta espressa eliminazione di misure cautelari o sanzioni rimesse all'amministrazione e va monitorato l'eventuale procedimento amministrativo davanti al Prefetto.
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