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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14017/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso un avviso di intimazione e quattro cartelle di pagamento. La ricorrente deduceva: violazione del diritto al contraddittorio per mancato rispetto dei termini dilatori di fissazione udienza e dei termini per deposito documentale; carenza di legittimazione del procuratore speciale e invalidità della procura; illegibilità dei documenti informatici notificati via PEC e quindi invalidità della notifica; inefficacia dell'intimazione di pagamento in costanza di sospensione anti-usura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. Ha ritenuto infondati i profili relativi al contraddittorio perché i termini di cui agli artt. 31 e 32 del d.lgs. 546/1992 valgono per la prima udienza e non per udienze interlocutorie; ha escluso vizio di rappresentanza ritenendo legittima la procura speciale conferita ad un soggetto esterno, atteso che AER è ente pubblico economico e può avvalersi della disciplina privatistica e del difensore del libero foro; ha ritenuto inammissibili e infondate le censure sull'illeggibilità del documento informatico in assenza di prove specifiche, e ha condiviso l'accertamento di fatto della CTR secondo cui la sospensione anti-usura era terminata il 28/08/2018, rendendo efficace l'intimazione di pagamento. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e indicazione della possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi delle norme vigenti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 31 e art. 32

    art. 31, comma 1; art. 32, commi 1 e 2

    I termini dilatori previsti si riferiscono alla prima udienza di fissazione della controversia e non alle successive udienze interlocutorie; il mancato rispetto di termini per udienze successive non configura violazione del contraddittorio se non vi è specifica prova del pregiudizio.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 11

    Non sussiste vizio di legittimazione per la rappresentanza se la procura speciale è conferita a soggetto terzo: rileva la legittimazione processuale dell'ente e la validità della procura, salvo prova contraria specifica.

  • cod. proc. civ. - art. 112

    L'eccezione di carenza di legittimazione deve essere decisa; nel caso la pronuncia nel merito implicita rigetto dell'eccezione, e non si configura omissione di pronuncia né decisione extrapetita.

  • cod. proc. civ. - art. 360

    art. 360, primo comma, nn. 4 e 5

    I motivi di cassazione dedotti ai sensi dell'art. 360 devono dimostrare violazione di norme o omissione di esame di fatti decisivi; qui le censure non hanno fornito prova sufficiente per sovvertire gli accertamenti di fatto del giudice d'appello e sono state ritenute infondate o inammissibili.

  • legge 23 febbraio 1999, n. 44

    sospensiva prevista dalla l. 23 febbraio 1999, n. 44

    La CTR ha accertato che la sospensiva è definitivamente spirata in data 28/08/2018; pertanto le intimazioni e le cartelle sono efficaci dopo tale data.

  • d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modificazioni nella l. 1 dicembre 2016, n. 225

    Agenzia delle Entrate Riscossione è un ente pubblico economico soggetto alla disciplina privatistica, per cui la conferimento di procura speciale a terzi e l'assistenza di un difensore del libero foro sono rispettosi della normativa e validi in giudizio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1 quater

    art. 13, comma 1 quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228

    In caso di rigetto del ricorso proposto successivamente al 30/01/2013 il giudice può dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • I termini di cui agli artt. 31 e 32 del d.lgs. 546/1992 sono finalizzati alla prima udienza di fissazione; le censure sulla mancata osservanza dei termini interlocutori hanno rilievo solo se è provato il concreto pregiudizio del contraddittorio.
  • La legittimazione e la validità della procura speciale devono essere contestate con prove specifiche; in assenza di documentazione probatoria la declaratoria di invalidità della rappresentanza è difficile da ottenere.
  • Le notifiche tramite PEC di atti in forma elettronica si presumono efficaci e conformi se il documento è integrale e non viene dimostrata l'illeggibilità o l'alterazione del documento informatico; l'onere probatorio grava su chi eccepisce l'illeggibilità.
  • Per enti che hanno natura privatistica o sono qualificati come enti pubblici economici, è ammessa la difesa tramite procuratore speciale e avvocato del libero foro, salvo specifiche limitazioni previste dalla legge o dallo statuto.
  • Le decisioni dei giudici di merito sugli accertamenti di fatto (es. decorrenza o fine di una sospensione) richiedono elementi probatori per essere riformate in cassazione; contestazioni meramente assertive risultano inammissibili o infondate.
  • Nel proporre impugnazioni in Cassazione è essenziale documentare le violazioni di norme e gli effettivi pregiudizi subiti, presentando la documentazione probatoria necessaria per sovvertire gli accertamenti di fatto del giudice di appello.

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