Cassazione Civile, Sentenza n. 14017/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso un avviso di intimazione e quattro cartelle di pagamento. La ricorrente deduceva: violazione del diritto al contraddittorio per mancato rispetto dei termini dilatori di fissazione udienza e dei termini per deposito documentale; carenza di legittimazione del procuratore speciale e invalidità della procura; illegibilità dei documenti informatici notificati via PEC e quindi invalidità della notifica; inefficacia dell'intimazione di pagamento in costanza di sospensione anti-usura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. Ha ritenuto infondati i profili relativi al contraddittorio perché i termini di cui agli artt. 31 e 32 del d.lgs. 546/1992 valgono per la prima udienza e non per udienze interlocutorie; ha escluso vizio di rappresentanza ritenendo legittima la procura speciale conferita ad un soggetto esterno, atteso che AER è ente pubblico economico e può avvalersi della disciplina privatistica e del difensore del libero foro; ha ritenuto inammissibili e infondate le censure sull'illeggibilità del documento informatico in assenza di prove specifiche, e ha condiviso l'accertamento di fatto della CTR secondo cui la sospensione anti-usura era terminata il 28/08/2018, rendendo efficace l'intimazione di pagamento. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e indicazione della possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi delle norme vigenti.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 31 e art. 32
art. 31, comma 1; art. 32, commi 1 e 2
I termini dilatori previsti si riferiscono alla prima udienza di fissazione della controversia e non alle successive udienze interlocutorie; il mancato rispetto di termini per udienze successive non configura violazione del contraddittorio se non vi è specifica prova del pregiudizio.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 11
Non sussiste vizio di legittimazione per la rappresentanza se la procura speciale è conferita a soggetto terzo: rileva la legittimazione processuale dell'ente e la validità della procura, salvo prova contraria specifica.
L'eccezione di carenza di legittimazione deve essere decisa; nel caso la pronuncia nel merito implicita rigetto dell'eccezione, e non si configura omissione di pronuncia né decisione extrapetita.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5
I motivi di cassazione dedotti ai sensi dell'art. 360 devono dimostrare violazione di norme o omissione di esame di fatti decisivi; qui le censure non hanno fornito prova sufficiente per sovvertire gli accertamenti di fatto del giudice d'appello e sono state ritenute infondate o inammissibili.
sospensiva prevista dalla l. 23 febbraio 1999, n. 44
La CTR ha accertato che la sospensiva è definitivamente spirata in data 28/08/2018; pertanto le intimazioni e le cartelle sono efficaci dopo tale data.
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modificazioni nella l. 1 dicembre 2016, n. 225
Agenzia delle Entrate Riscossione è un ente pubblico economico soggetto alla disciplina privatistica, per cui la conferimento di procura speciale a terzi e l'assistenza di un difensore del libero foro sono rispettosi della normativa e validi in giudizio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1 quater
art. 13, comma 1 quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228
In caso di rigetto del ricorso proposto successivamente al 30/01/2013 il giudice può dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Massime di principio
- I termini di cui agli artt. 31 e 32 del d.lgs. 546/1992 sono finalizzati alla prima udienza di fissazione; le censure sulla mancata osservanza dei termini interlocutori hanno rilievo solo se è provato il concreto pregiudizio del contraddittorio.
- La legittimazione e la validità della procura speciale devono essere contestate con prove specifiche; in assenza di documentazione probatoria la declaratoria di invalidità della rappresentanza è difficile da ottenere.
- Le notifiche tramite PEC di atti in forma elettronica si presumono efficaci e conformi se il documento è integrale e non viene dimostrata l'illeggibilità o l'alterazione del documento informatico; l'onere probatorio grava su chi eccepisce l'illeggibilità.
- Per enti che hanno natura privatistica o sono qualificati come enti pubblici economici, è ammessa la difesa tramite procuratore speciale e avvocato del libero foro, salvo specifiche limitazioni previste dalla legge o dallo statuto.
- Le decisioni dei giudici di merito sugli accertamenti di fatto (es. decorrenza o fine di una sospensione) richiedono elementi probatori per essere riformate in cassazione; contestazioni meramente assertive risultano inammissibili o infondate.
- Nel proporre impugnazioni in Cassazione è essenziale documentare le violazioni di norme e gli effettivi pregiudizi subiti, presentando la documentazione probatoria necessaria per sovvertire gli accertamenti di fatto del giudice di appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13894/2024 del 20/05/2024
- Sentenza civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13896/2024 del 20/05/2024
- Sentenza civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13947/2024 del 20/05/2024
- Sentenza civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13948/2024 del 20/05/2024
- Sentenza civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13959/2024 del 20/05/2024
- Sentenza civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13965/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →