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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14432/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2012. L'Agenzia aveva imputato il tributo, in solido, a un centro di trasmissione dati operante in Italia quale obbligato principale e alla società bookmaker estera quale coobbligata. La CTR aveva rigettato l'appello della società. In cassazione la società ha proposto otto motivi: un'istanza pregiudiziale di rinvio alla Corte di giustizia per l'interpretazione del TFUE; un motivo preliminare per nullità dell'avviso per mancata traduzione in inglese; tre motivi centrali sulla violazione del diritto UE, sul presupposto soggettivo dell'imposta, sul presupposto territoriale e sul legittimo affidamento; un motivo sulla compatibilità dell'imposta con la direttiva IVA; un motivo per omessa pronuncia e applicazione di esimenti sanzionatorie; un motivo sulle spese di lite. La ricorrente sosteneva, in sintesi, che il tributo non fosse dovuto dal bookmaker estero per le scommesse accettate all'estero, che la disciplina fosse discriminatoria e contraria alla libera prestazione di servizi, che mancasse prova della conoscenza dell'atto per la mancata traduzione, che vi fosse incertezza normativa idonea a escludere sanzioni, e che fossero errate le statuizioni sulle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate sia la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sia tutte le censure di merito. In particolare ha affermato che l'imposta unica sulle scommesse colpisce la prestazione del servizio di raccolta e organizzazione delle scommesse svolta in Italia, che il bookmaker estero è soggetto passivo anche se privo di concessione, che non vi è violazione del diritto UE o del principio di non discriminazione, che la mancata traduzione dell'avviso non comporta nullità in mancanza di prova concreta della lesione del diritto di difesa, che il tributo non ha natura di IVA e può coesistere con l'imposta sul valore aggiunto, che per il 2012 non opera l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, e che la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione costituitasi a mezzo funzionari è corretta, mentre la mancata compensazione non è censurabile in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    non sussisteva necessità di rinvio pregiudiziale, poiché le questioni erano già chiarite dalla giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità

  • art. 56 TFUE

    non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta le scommesse raccolte in Italia, anche con coobbligazione solidale del bookmaker estero privo di concessione

  • art. 57 TFUE

    richiamato unitamente all'art. 56 TFUE nelle censure pregiudiziali, senza autonoma incidenza decisoria

  • art. 52 TFUE

    richiamato nelle richieste di interpretazione unionale, ma ritenuto non necessario ai fini del decidere

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    la mancata traduzione dell'avviso di accertamento non determina nullità in assenza di prova che il destinatario non abbia compreso l'atto e non abbia potuto difendersi

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche per conto di terzi e anche se ubicati all'estero

  • art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    norma interpretativa che chiarisce la soggettività passiva anche per gli operatori senza concessione e la solidarietà del bookmaker per l'attività svolta per conto di terzi

  • art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    esprime gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco minorile, alle infiltrazioni criminali e all'evasione nel settore del gioco

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288

    richiamato dalla ricorrente per sostenere un limite territoriale dell'imposta, ma la Corte ha escluso tale lettura

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    consente agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari

  • art. 135 direttiva 2006/112/CE

    richiamato nella lettura unionale del sistema IVA, senza impedire il tributo speciale sui giochi

  • art. 73 direttiva 2006/112/CE

    richiamato dalla giurisprudenza UE come non ostativo alla base imponibile nazionale sui giochi

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per l'esimente da obiettiva incertezza, ma non applicabile al periodo 2012

  • art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato insieme alle norme sulle sanzioni per l'esimente dell'errore scusabile/incertezza, esclusa nel caso

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato per l'esimente dalle sanzioni, ritenuta non operante per il 2012

  • art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in tema di tutela dell'affidamento e buona fede del contribuente, ma non idoneo a escludere la pretesa per il periodo d'imposta considerato

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, censura respinta perché la questione era comunque decisa o irrilevante

  • art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di assistenza tecnica e spese processuali nel giudizio tributario

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione assistita da propri funzionari, con i criteri previsti dalla normativa vigente

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue la soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione salvo specifici vizi non dedotti

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190

    richiamato per la base imponibile forfetaria dell'imposta unica, quale conferma del sistema di tassazione sul gioco

Massime di principio

  • L'imposta unica sulle scommesse colpisce la prestazione di servizi di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, non la singola giocata in sé; ai fini del tributo rilevano le attività di ricezione, registrazione e trasmissione della scommessa effettuate in Italia.
  • Il bookmaker estero privo di concessione può essere soggetto passivo e, se l'attività è svolta per suo conto tramite un centro di trasmissione dati, può rispondere in solido del tributo e delle sanzioni, anche per annualità successive al 2011.
  • La disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse non viola di per sé la libera prestazione di servizi né il principio di non discriminazione, poiché si applica agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia indipendentemente dal luogo di stabilimento.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione unionale è già stata chiarita da pronunce della CGUE e il giudice nazionale dispone di un quadro interpretativo consolidato.
  • La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non comporta automaticamente nullità; il contribuente deve allegare e provare una concreta lesione del diritto di difesa.
  • Il tributo speciale sui giochi e sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e può coesistere con l'IVA ai sensi della direttiva 2006/112/CE.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non opera quando, per il periodo d'imposta considerato, la disposizione interpretativa e la giurisprudenza di riferimento avevano già chiarito il quadro applicabile.
  • Nel processo tributario, la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione assistita da propri funzionari è legittima; la mancata compensazione delle spese è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è normalmente censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezza

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