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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00661/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due soggetti garanti personali di una società commerciale proponevano opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di rilevanti somme dovute dalla debitrice principale, eccependo: difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della società che agiva per la banca; estinzione o invalidità delle fideiussioni; carenza di prova del credito; nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per contrasto con la disciplina antitrust e per mancata specifica approvazione; applicabilità della disciplina consumeristica ai garanti persone fisiche; nullità della clausola anatocistica e usurarietà degli interessi applicati al rapporto di conto corrente della debitrice principale. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo valida la procura alla società mandataria, sufficiente la prova del credito tramite documentazione bancaria e consulenza tecnica d'ufficio, valida la deroga all'art. 1957 c.c., non provata la nullità antitrust nei termini tempestivamente allegati, infondata la questione consumeristica per novità e, infine, legittima la capitalizzazione trimestrale per pari periodicità e insussistente l'usura. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto cinque motivi: difetto di rappresentanza, erroneità della prova del credito mediante riassunti scalari e CTU, nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per antitrust, omessa applicazione del codice del consumo e decadenza/prescrizione, nonché nullità dell'anatocismo e usura bancaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e la parte principale del quarto motivo, ritenendo inoltre infondata la residua censura del quarto motivo e infondato il quinto. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso. Le spese del giudizio di cassazione non sono state liquidate perché la resistente non ha svolto attività difensiva. È stata inoltre data atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 3, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per censurare il difetto di rappresentanza processuale e sostanziale

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di rappresentanza processuale

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di legittimazione ad agire

  • art. 63, comma 3, n. 2, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla rappresentanza

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla rappresentanza

  • art. 1387 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare i poteri di rappresentanza

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    l'omessa riproduzione o localizzazione degli atti/documenti su cui il motivo si fonda comporta inammissibilità del ricorso

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quanto all'onere di deposito e di identificazione degli atti richiamati in ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla prova del credito e degli interessi

  • art. 50 d.lgs. n. 385/1993

    richiamato nel motivo sulla prova del credito bancario

  • art. 1941 c.c.

    richiamato nel motivo sulla fideiussione

  • art. 1957 c.c.

    la clausola contrattuale di deroga, specificamente approvata, è stata ritenuta valida; la sua eventuale nullità per antitrust non è stata utilmente dedotta nei termini processuali richiesti

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    richiamato per la specifica approvazione della clausola vessatoria/derogatoria

  • art. 101 T.F.U.E.

    richiamato dai ricorrenti per il profilo antitrust

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità antitrust della clausola conforme allo schema ABI

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul codice del consumo e sull'omessa pronuncia

  • art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206/2005

    invocato per sostenere la vessatorietà/nullità della clausola nei contratti del consumatore

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sul trattamento della clausola consumeristica

  • art. 1283 c.c.

    richiamato per denunciare la nullità dell'anatocismo

  • art. 1815 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per la disciplina degli interessi e dell'usura

  • art. 120 T.U.B.

    ritenuto dalla Corte compatibile con la capitalizzazione a pari periodicità prevista nel contratto concluso dopo la delibera CICR

  • d.lgs. n. 385/1993

    richiamato come Testo unico bancario nel ragionamento su anatocismo e usura

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    richiamata come fonte regolatrice della pari periodicità degli interessi nei rapporti bancari

  • provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005

    richiamato dai ricorrenti quale fonte del giudizio antitrust sullo schema ABI

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 40 dello Statuto della Banca "G. Toniolo"

    richiamato dalla Corte territoriale per individuare il legale rappresentante pro tempore autorizzato a conferire procura

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su atti o documenti del giudizio di merito è indispensabile indicarne in modo specifico il contenuto essenziale e la collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La prova del saldo di un rapporto di conto corrente non richiede necessariamente la produzione di tutti gli estratti conto periodici: il giudice di merito può ricostruire il dare-avere anche sulla base di riassunti scalari e di una consulenza tecnica d'ufficio, se tali elementi consentono una ricostruzione certa e completa delle movimentazioni.
  • L'accertamento del contenuto probatorio dei documenti contabili e la valutazione dell'idoneità dei riassunti scalari a ricostruire il rapporto bancario appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
  • La deduzione della nullità di una clausola contrattuale, anche ove rilevabile d'ufficio, richiede che i fatti costitutivi del vizio siano stati tempestivamente allegati nel giudizio di merito; il potere officioso del giudice non consente di introdurre nuovi accertamenti fattuali in cassazione.
  • La contestazione di una clausola fideiussoria per contrasto con la disciplina consumeristica o antitrust è inammissibile se la relativa questione non risulta previamente e specificamente dedotta nei gradi di merito.
  • La clausola di deroga all'art. 1957 c.c., quando sia specificamente approvata e il credito sia stato azionato secondo gli oneri contrattuali e processuali rilevanti, può essere ritenuta valida ed efficace.
  • In tema di anatocismo bancario, per i contratti stipulati dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000 è legittima la capitalizzazione degli interessi quando sia rispettata la pari periodicità tra interessi attivi e passivi e la pattuizione sia conformata alla disciplina applicabile.
  • La censura di usurarietà degli interessi non è idonea se resta generica o non si confronta con l'accertamento tecnico-contabile che abbia escluso il superamento del tasso soglia sia al momento della pattuizione sia nel corso del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto correnteFideiussioneInadempimentoAccollo ed espromissione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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