Cassazione Civile, Ordinanza n. 00661/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti garanti personali di una società commerciale proponevano opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di rilevanti somme dovute dalla debitrice principale, eccependo: difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della società che agiva per la banca; estinzione o invalidità delle fideiussioni; carenza di prova del credito; nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per contrasto con la disciplina antitrust e per mancata specifica approvazione; applicabilità della disciplina consumeristica ai garanti persone fisiche; nullità della clausola anatocistica e usurarietà degli interessi applicati al rapporto di conto corrente della debitrice principale. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo valida la procura alla società mandataria, sufficiente la prova del credito tramite documentazione bancaria e consulenza tecnica d'ufficio, valida la deroga all'art. 1957 c.c., non provata la nullità antitrust nei termini tempestivamente allegati, infondata la questione consumeristica per novità e, infine, legittima la capitalizzazione trimestrale per pari periodicità e insussistente l'usura. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto cinque motivi: difetto di rappresentanza, erroneità della prova del credito mediante riassunti scalari e CTU, nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per antitrust, omessa applicazione del codice del consumo e decadenza/prescrizione, nonché nullità dell'anatocismo e usura bancaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e la parte principale del quarto motivo, ritenendo inoltre infondata la residua censura del quarto motivo e infondato il quinto. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso. Le spese del giudizio di cassazione non sono state liquidate perché la resistente non ha svolto attività difensiva. È stata inoltre data atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, nei termini di legge.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per censurare il difetto di rappresentanza processuale e sostanziale
richiamato dai ricorrenti in tema di rappresentanza processuale
richiamato dai ricorrenti in tema di legittimazione ad agire
art. 63, comma 3, n. 2, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla rappresentanza
richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla rappresentanza
richiamato dai ricorrenti per contestare i poteri di rappresentanza
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
l'omessa riproduzione o localizzazione degli atti/documenti su cui il motivo si fonda comporta inammissibilità del ricorso
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quanto all'onere di deposito e di identificazione degli atti richiamati in ricorso
richiamato dai ricorrenti sulla prova del credito e degli interessi
richiamato nel motivo sulla prova del credito bancario
richiamato nel motivo sulla fideiussione
la clausola contrattuale di deroga, specificamente approvata, è stata ritenuta valida; la sua eventuale nullità per antitrust non è stata utilmente dedotta nei termini processuali richiesti
richiamato per la specifica approvazione della clausola vessatoria/derogatoria
art. 101 T.F.U.E.
richiamato dai ricorrenti per il profilo antitrust
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità antitrust della clausola conforme allo schema ABI
richiamato nel motivo sul codice del consumo e sull'omessa pronuncia
art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206/2005
invocato per sostenere la vessatorietà/nullità della clausola nei contratti del consumatore
richiamato dai ricorrenti nel motivo sul trattamento della clausola consumeristica
richiamato per denunciare la nullità dell'anatocismo
richiamato dai ricorrenti per la disciplina degli interessi e dell'usura
ritenuto dalla Corte compatibile con la capitalizzazione a pari periodicità prevista nel contratto concluso dopo la delibera CICR
richiamato come Testo unico bancario nel ragionamento su anatocismo e usura
delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamata come fonte regolatrice della pari periodicità degli interessi nei rapporti bancari
provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005
richiamato dai ricorrenti quale fonte del giudizio antitrust sullo schema ABI
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato
art. 40 dello Statuto della Banca "G. Toniolo"
richiamato dalla Corte territoriale per individuare il legale rappresentante pro tempore autorizzato a conferire procura
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su atti o documenti del giudizio di merito è indispensabile indicarne in modo specifico il contenuto essenziale e la collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- La prova del saldo di un rapporto di conto corrente non richiede necessariamente la produzione di tutti gli estratti conto periodici: il giudice di merito può ricostruire il dare-avere anche sulla base di riassunti scalari e di una consulenza tecnica d'ufficio, se tali elementi consentono una ricostruzione certa e completa delle movimentazioni.
- L'accertamento del contenuto probatorio dei documenti contabili e la valutazione dell'idoneità dei riassunti scalari a ricostruire il rapporto bancario appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
- La deduzione della nullità di una clausola contrattuale, anche ove rilevabile d'ufficio, richiede che i fatti costitutivi del vizio siano stati tempestivamente allegati nel giudizio di merito; il potere officioso del giudice non consente di introdurre nuovi accertamenti fattuali in cassazione.
- La contestazione di una clausola fideiussoria per contrasto con la disciplina consumeristica o antitrust è inammissibile se la relativa questione non risulta previamente e specificamente dedotta nei gradi di merito.
- La clausola di deroga all'art. 1957 c.c., quando sia specificamente approvata e il credito sia stato azionato secondo gli oneri contrattuali e processuali rilevanti, può essere ritenuta valida ed efficace.
- In tema di anatocismo bancario, per i contratti stipulati dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000 è legittima la capitalizzazione degli interessi quando sia rispettata la pari periodicità tra interessi attivi e passivi e la pattuizione sia conformata alla disciplina applicabile.
- La censura di usurarietà degli interessi non è idonea se resta generica o non si confronta con l'accertamento tecnico-contabile che abbia escluso il superamento del tasso soglia sia al momento della pattuizione sia nel corso del rapporto.
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