Cassazione Civile, Ordinanza n. 21273/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, percettore dal 1986 di una pensione ordinaria INPS e di una pensione integrativa erogata dal Fondo previdenziale CAP, ha presentato istanza di rimborso per maggiori ritenute IRPEF subite sui ratei integrativi relativi agli anni 2008-2011. Egli sosteneva che la prestazione dovesse essere tassata solo sull'87,50% dell'importo, assumendo applicabile la disciplina previgente e la normativa transitoria del d.lgs. n. 47 del 2000, che avrebbe mantenuto tale regime agevolato per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 2001. L'Ufficio ha negato il rimborso. In primo grado il ricorso del contribuente è stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata; successivamente la CTR ha corretto con ordinanza un apparente contrasto tra motivazione e dispositivo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando, da un lato, la mancata formazione del giudicato interno su un capo della decisione di primo grado e, dall'altro, la violazione della disciplina fiscale che egli riteneva applicabile. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale/cross-ricorso, deducendo l'erronea ammissione della correzione di errore materiale e, nel merito, l'erronea riconduzione dei ratei pensionistici al regime di tassazione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso dell'Agenzia e ha accolto il secondo motivo, ritenendo che le prestazioni pensionistiche integrative erogate dopo il 31 dicembre 2000 siano integralmente imponibili secondo la disciplina sopravvenuta; ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, perché rivolto contro la sentenza nella sua originaria formulazione, ormai superata dall'ordinanza di correzione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La correzione dell'errore materiale non può incidere sul contenuto concettuale della decisione; il provvedimento di correzione ha natura non decisoria e non è impugnabile autonomamente con ricorso per cassazione.
La sentenza può essere impugnata, quanto alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dalla notificazione dell'ordinanza di correzione; il mezzo impugnatorio riguarda la sentenza come corretta.
art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c.
Le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo non sono modificabili né revocabili; la Corte richiama tale principio per escludere l'impugnabilità autonoma del provvedimento di correzione.
Richiamato dal ricorrente per il dedotto giudicato interno e per la nullità della sentenza, ma il relativo motivo è stato esaminato e dichiarato inammissibile in relazione alla sentenza originaria non più esistente.
Richiamato dal contribuente in relazione al dedotto giudicato interno su un capo non impugnato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal contribuente quale parametro della dedotta nullità, senza esito favorevole per la sua tesi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di violazione di legge relativo al regime fiscale delle prestazioni pensionistiche integrative.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di nullità/procedendo relativi alla correzione dell'errore materiale e al giudicato interno.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 47 del 2000
Invocato dal contribuente, ma la Corte ritiene applicabile il principio per cui la disciplina sopravvenuta incide sui ratei erogati dopo il 31 dicembre 2000, rendendo non operante il regime dell'87,50% per tali prestazioni.
art. 10, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 47 del 2000
La riforma fiscale della previdenza complementare rende integralmente tassabili le prestazioni periodiche erogate dopo il 31 dicembre 2000, salvo componenti non rilevanti nel caso concreto.
artt. 47, comma 1, lett. h-bis, e 48, comma 7-bis, TUIR
Richiamati dal contribuente per sostenere il regime agevolato dell'87,50%, ma la Corte applica la disciplina sopravvenuta e ne esclude l'operatività per i ratei 2008-2011.
art. 48-bis, comma 1, lett. d, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le prestazioni periodiche del fondo previdenziale sono ricondotte nell'ambito di tale disposizione, nella versione vigente al momento dell'erogazione.
art. 52, comma 1, lett. d, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Indicata come disciplina successiva corrispondente all'art. 48-bis nel TUIR riformato.
art. 13 del d.l. 17 dicembre 1986, n. 873
Richiamato quale base normativa del fondo CAP e del relativo trattamento previdenziale, poi qualificato dalla giurisprudenza come forma pensionistica complementare.
d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
La prestazione del fondo CAP è qualificata come forma pensionistica complementare soggetta a tale disciplina.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, con attestazione dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Il provvedimento di correzione dell'errore materiale ha natura non decisoria e non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione; l'impugnazione deve investire la sentenza come corretta, per verificare se la correzione abbia indebitamente inciso sul contenuto sostanziale della decisione.
- In tema di tassazione delle prestazioni periodiche di previdenza complementare, il regime fiscale applicabile si determina in base al momento dell'erogazione del rateo e non al solo momento di maturazione del diritto; per i ratei erogati dopo il 31 dicembre 2000 opera la disciplina sopravvenuta che prevede la tassazione sull'intera base imponibile, salvo componenti specificamente esclusi.
- La sopravvenienza normativa in materia fiscale può rendere irrilevante la pretesa di applicare un precedente regime agevolato a prestazioni già maturate ma effettivamente corrisposte dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.
- Le censure rivolte contro una pronuncia emendata da ordinanza di correzione devono confrontarsi con il testo della decisione come corretto; doglianze riferite alla sola formulazione originaria sono inammissibili.
- Quando la controversia è definita sulla base di una questione di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
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