Cassazione Civile, Ordinanza n. 12516/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi confinanti in relazione a opere edilizie realizzate su un fondo vicino e alla pretesa occupazione di una porzione del fondo dell'attore. In primo grado era stata accolta la domanda di arretramento del fabbricato dei convenuti, mentre era stata rigettata la domanda risarcitoria. In appello, la corte territoriale ha invece rigettato la domanda di arretramento e ha escluso anche la prova dello sconfinamento sul terreno dell'attore. Il ricorrente per cassazione ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulle distanze legali e vizi processuali, sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato, nel calcolo delle distanze tra edifici, la pavimentazione antistante il fabbricato dei resistenti, che a suo dire costituirebbe una costruzione e sconfinerebbe nel suo fondo, nonché la maggiore altezza del manufatto sull'ultimo piano; con il secondo ha lamentato la mancata considerazione della violazione delle distanze per vedute a meno di 1,50 metri dal confine e l'erroneo rilievo delle distanze effettuato dal consulente tecnico, assumendo anche che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la violazione dell'art. 905 c.c.; con il terzo ha censurato il rigetto della domanda di rilascio della striscia di terreno occupata e del risarcimento danni, deducendo omesso esame dello sconfinamento derivante dalla pavimentazione e dalla balconata aggettante, oltre a vizio di motivazione per avere il giudice d'appello preferito gli esiti della consulenza svolta in grado di appello senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo parzialmente il terzo motivo, limitatamente alla domanda di rilascio e risarcimento relativa alla striscia di terreno asseritamente occupata dalla pavimentazione antistante il fabbricato, rilevando che tale fatto storico era stato allegato, discusso e decisivo, ma non esaminato dalla corte territoriale. Ha invece rigettato il primo motivo, affermando che la semplice pavimentazione non integra una 'costruzione' rilevante ai fini delle distanze legali e che, nel contesto normativo applicabile, la distanza tra edifici risultava comunque rispettata; ha rigettato anche il secondo motivo, ritenendo inammissibile la deduzione sulla veduta ex art. 905 c.c. perché estranea al thema decidendum e comunque priva di decisività, oltre a considerare insindacabili in cassazione gli accertamenti di fatto sulla misurazione delle distanze; quanto al terzo motivo, lo ha accolto solo nella parte concernente il preteso sconfinamento della pavimentazione, escludendo invece ogni rilievo della balconata perché la sua sporgenza risultava inferiore alla distanza dal confine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiama la disciplina delle distanze legali tra costruzioni; la pavimentazione semplice non è considerata nuova costruzione ai fini della norma.
attiene alle vedute a distanza inferiore a quella legale; la questione non è stata ritenuta rilevabile d'ufficio nel caso concreto perché estranea alla domanda originaria.
denunciato nel ricorso per ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione quanto ai capi espressamente esaminati, ma ravvisa l'omesso esame del fatto storico relativo allo sconfinamento della pavimentazione.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza specifiche deduzioni idonee a fondare il motivo.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza concreta allegazione di una sua inosservanza.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
evocato per vizio di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza d'appello sufficiente sui punti espressamente trattati.
richiamato in relazione al contenuto dell'appello e al vizio dedotto, senza che la Corte vi ravvisi una violazione decisiva.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione, utilizzata per qualificare le censure di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi.
art. 17 L. 6 agosto 1967, n. 765
la Corte ribadisce che, nei comuni privi di strumento urbanistico o non muniti dell'individuazione delle zone territoriali omogenee, continua a trovare applicazione la disciplina introdotta da tale norma, prima dell'abrogazione.
art. 41-quinquies L. 1150/1942
la disposizione, come introdotta dalla L. n. 765/1967, impone una distanza tra edifici vicini non inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire; essa si riferisce agli edifici e non a qualunque manufatto.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
non si applica nel caso di specie perché il Comune era privo di strumento urbanistico con zonizzazione; l'inserzione automatica delle sue distanze presuppone tale individuazione.
richiamato come norma di abrogazione della disciplina previgente delle distanze introdotta dalla L. n. 765/1967.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle distanze legali tra costruzioni, la nozione di costruzione comprende solo opere non completamente interrate con caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo; la mera pavimentazione di un'area, se non comporta incremento di volumetria o della sagoma d'ingombro, non integra nuova costruzione rilevante ai sensi dell'art. 873 c.c.
- La disciplina sulle distanze fondata sull'art. 41-quinquies L. n. 1150/1942, come introdotta dalla L. n. 765/1967, si applica nei comuni privi di strumento urbanistico idoneo o di zonizzazione omogenea; in tale regime la distanza va rapportata agli edifici e non a qualsiasi manufatto.
- La deduzione di una violazione dell'art. 905 c.c. non può essere utilizzata per introdurre in cassazione una questione non devoluta ai giudici di merito, quando essa costituisca un diverso tema di lite rispetto alla domanda originaria sulle distanze tra costruzioni.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua effettiva decisività; il giudice di merito incorre in errore se omette del tutto di esaminare un fatto costitutivo della domanda, anche se di entità materiale limitata, poiché la tutela della proprietà opera anche per violazioni minime.
- In cassazione non è sindacabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla misura delle distanze tra fabbricati, salvo che sia denunciato e dimostrato un vizio motivazionale nei limiti consentiti dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
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