Cassazione Civile, Sentenza n. 20296/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n.343 del 31/08/2011, notificata il 15/09/2011, relativa alla TARSU per l'anno 2003. Il ricorrente deduceva: decadenza dall'esercizio del potere di riscossione per mancata iscrizione a ruolo nei termini (art.72 D.Lgs.507/1993), prescrizione del credito (art.2948 n.4 c.c.), omessa previa notifica dell'avviso di accertamento (atto presupposto), errata determinazione della superficie tassabile e mancata considerazione della stagionalità dell'attività (art.66 D.Lgs.507/1993 e art.38 Regolamento comunale), nonché parziale attivazione del servizio raccolta rifiuti e conseguente necessità di smaltimento esterno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno ritenuto i motivi inammissibili perché il provvedimento impugnato era fondato su atti presupposti che erano divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione (decorso del termine di 60 giorni per ricorrere). La Corte ha chiarito che la pretesa tributaria può diventare incontestabile non solo per giudicato sul merito, ma anche quando l'impugnazione degli atti presupposti venga dichiarata inammissibile per tardività. Molti dei motivi si risolvevano in censure di merito che avrebbero dovuto essere sollevate con i ricorsi avverso gli atti presupposti; inoltre il ricorso mancava di chiarezza e dei requisiti previsti dall'art.366 c.p.c. per alcune censure. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio (euro 5.000,00 per compensi più euro 200,00 per spese non documentabili e accessori di legge) e dà atto dei presupposti per eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.
Norme richiamate
Richiamata in rapporto alla valutazione di pronunce precedenti; la Corte osserva che non si è trattato di affermare un giudicato sul merito della pretesa tributaria, ma che l'incontestabilità può derivare dalla mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti
Rilevata dalla ricorrente per contestare la decadenza del comune dalla riscossione qualora il tributo non sia iscritto a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo; la Corte osserva però che tale eccezione doveva essere sollevata tempestivamente avverso gli atti presupposti e non può essere opposta in cassazione come nuova censura meramente sostanziale
Richiamato dal ricorrente in connessione con termini di riscossione; la Corte non ha approfondito nel merito perché la questione era inquadrata come mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti
art. 1 comma 163 legge 296/2006
Citato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei termini e riscossione; la decisione non procede ad interpretazioni specifiche di questa norma dato il rigetto per inammissibilità delle censure
Richiamato in tema di prescrizione; la Corte ha ritenuto l'eccezione non fondata in cassazione perché avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con riferimento agli atti presupposti e non sollevata tardivamente
Richiamato in relazione alla necessità di un avviso di accertamento per modificare la dichiarazione del contribuente; la Corte osserva che l'eventuale illegittimità della pretesa doveva essere dedotta nei termini e nei modi previsti avverso l'atto presupposto
Richiamato dal ricorrente in relazione alla riduzione per stagionalità; la Corte ha ritenuto che la censura fosse meramente di fatto e doveva essere tempestivamente fatta valere nei gradi precedenti
art. 38 Regolamento Tarsu Comune di Pizzo
Riferimento normativo comunale invocato per sostenere la stagionalità; la Corte non ha ritenuto il motivo idoneo a superare l'ostacolo della inoppugnabilità degli atti presupposti
Invocato dal ricorrente in rapporto ai principi impositivi e al diritto di imposizione; la Corte ha giudicato la censura generica e non attinente alla questione processuale decisiva (tempestività dell'impugnazione)
art. 23 Costituzione
Riferimento costituzionale fatto dal ricorrente sulla necessità di fonte per l'imposizione; la Corte non ha accolto la censura ritenendola sostanziale e non risolutiva rispetto alla mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti
Norma invocata per i motivi di cassazione (vizi di diritto); la Corte ha valutato l'ammissibilità e la pertinenza delle censure ai sensi di questa disposizione
Richiamata per rilevare la carenza di chiarezza e dei requisiti essenziali del ricorso in relazione ad alcune censure, con conseguente inammissibilità
art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Richiamato in dispositivo per la statuizione relativa all'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente
art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002
Citato in connessione con il regime del contributo unificato, come integrato nel dispositivo
Massime di principio
- Se si impugna un'ingiunzione di pagamento tributaria è fondamentale verificare e, se del caso, impugnare tempestivamente gli atti presupposti (es. avviso di accertamento o avviso bonario); la mancata impugnazione nei termini rende la pretesa tributaria incontestabile anche se i motivi sarebbero meritevoli sul merito
- Le eccezioni di decadenza dalla riscossione (art.72 D.Lgs.507/1993) e di prescrizione (art.2948 c.c.) devono essere sollevate nei modi e nei termini processuali corretti e, in genere, con riferimento agli atti presupposti: non sono efficaci se dedotte tardivamente in cassazione
- I giudizi di merito sulle questioni di fatto (es. superficie tassabile, stagionalità, attivazione del servizio di raccolta) devono essere documentati e proposti tempestivamente nei gradi di merito; la cassazione non è la sede per introdurre nuovi fatti o prove
- Un precedente favorevole pronunciato su atti presupposti può incidere sull'esito, ma l'esistenza e la portata del precedente devono essere chiaramente indicate e collegate logicamente alla censura in cassazione
- I motivi di cassazione devono essere formulati con chiarezza e rispettare i requisiti dell'art.366 c.p.c.; censure generiche o inconsapevoli rispetto alla ratio decidendi dei giudici di merito rischiano l'inammissibilità
- Quando si contesta la legittimità di una pretesa tributaria è opportuno agire tempestivamente anche in sede amministrativa quando previsto, raccogliere e conservare documentazione amministrativa (es. autorizzazioni di esercizio stagionale) e impugnare gli atti presupposti per preservare i diritti
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