Cassazione Civile, Sentenza n. 20320/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava la decisione della Corte d'Appello che aveva riconosciuto la qualità di "terzi" e la legittimazione di Finaria s.p.a. e Meridi s.r.l. ad esperire l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; sosteneva che le suddette società non potevano essere considerate terzi ontologici rispetto alle deliberazioni impugnate del 1992/1993, che la Corte d'Appello aveva erroneamente applicato l'art. 2377 c.c. (salva i diritti dei terzi acquirenti di buona fede) e aveva accertato la buona fede delle opponenti senza una motivazione adeguata, omettendo l'esame di fatti decisivi (es. la coincidenza delle cariche ricoperte da Antonino Pulvirenti). Inoltre deduceva vizi di omissione di pronuncia e violazione delle norme processuali (art. 112 c.p.c.) e doglianze in ordine alla qualificazione delle azioni possedute dalle parti come derivanti da emissioni diverse nel tempo.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto infondate o inammissibili buona parte delle censure, ma ha corretto in diritto alcune argomentazioni della Corte d'appello: ha confermato la legittimazione di Finaria e Meridi ad agire come terzi ex art. 404 c.p.c., sulla base della ricostruzione dei trasferimenti azionari (gli acquisti delle opponenti provenivano da emissioni successive e diverse da quelle oggetto delle delibere 1992/1993), e ha escluso la rilevanza dell'art. 2377 c.c. rispetto agli acquisti effettuati in esecuzione di ricostituzioni del capitale successive; di conseguenza l'accertamento della buona fede delle opponenti è stato ritenuto inconferente. Sono state condannate le spese processuali a carico della società ricorrente, liquidate in euro 13.200,00 oltre oneri e spese forfettarie.
Norme richiamate
Riconosciuta la legittimazione delle società Finaria e Meridi ad esperire l'opposizione di terzo perché acquirenti di quote diverse da quelle originarie oggetto del giudizio; pertanto sono terzi rispetto alle deliberazioni impugnate.
La Corte ha ritenuto inconferente l'applicazione dell'art. 2377 (salva i diritti dei terzi acquirenti di buona fede) alle acquisizioni di Finaria e Meridi, poiché tali acquisiti sono derivati da emissioni e ricostituzioni del capitale successive alle deliberazioni annullate e non in esecuzione delle deliberazioni del 1992/1993.
La Corte ha escluso che il mancato esame di una questione processuale abbia determinato omissione di pronuncia, richiamando l'orientamento secondo cui il vizio di omissione sussiste solo per domande o eccezioni di merito non esaminate.
art. 384 ultimo comma cod. proc. civ.
La Corte ha corretto in diritto la motivazione della sentenza di merito laddove necessario, senza però mutare l'esito favorevole alle resistenti.
art. 115 e 116 cod. proc. civ.
Le censure relative a presunto omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute inammissibili perché equivalgono a censure di merito o perché mancava la decisività richiesta.
art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.
Il motivo relativo all'omesso esame di fatto decisivo non è stato accolto per assenza del requisito della decisività del fatto indicato.
art. 2379 ultima comma cod. civ. in relazione all'art. 11 disp. prel. cod. civ. e d.lgs. n. 6/2003
Il ricorso incidentale condizionato relativo a questa norma, introdotta successivamente al primo grado, è stato dichiarato assorbito.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Citata solo per dare atto dell'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti; la Corte ne prende atto nel dispositivo.
Massime di principio
- La qualifica di "terzo" ai fini dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. si valuta sulla base della concreta provenienza delle azioni: chi acquista azioni emesse in momenti successivi rispetto alle deliberazioni annullate può essere considerato terzo rispetto alle deliberazioni stesse.
- L'art. 2377 c.c. (salva i diritti dei terzi acquirenti di buona fede) trova applicazione solo quando l'acquisto è avvenuto in esecuzione della deliberazione annullata; acquisti derivanti da emissioni o ricostituzioni successive non sono necessariamente protetti da questa norma.
- La Corte di legittimità può correggere in diritto la motivazione della sentenza di merito (art. 384 c.p.c.) senza riformare l'esito se le conclusioni sostanziali restano fondate.
- Le doglianze per omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiedono che il fatto indicato sia realmente decisivo per il giudizio; altrimenti la censura non è accoglibile.
- Il mancato esame di questioni processuali pure (non di merito) non configura automaticamente omissione di pronuncia rilevante ai fini di cassazione; è necessario che si tratti di domande o eccezioni di merito non valutate.
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