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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20315/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva rigettato la sua opposizione all'esecuzione per più ragioni: (1) la cessione del credito dalla banca alla Mutina s.r.l., stipulata all'estero il 27.6.2002, sarebbe stata inefficace nei confronti del debitore perché l'atto fu depositato presso notaio italiano solo il 27.9.2002 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; (2) la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe inesistente perché consegnata a persona nominata rappresentante solo per la vendita immobiliare (poteri insufficienti) e nel relativo domicilio, con conseguente insanabilità; (3) omessa pronuncia della Corte d'appello sui profili relativi alla prescrizione del credito e alla eventuale interruzione da parte della cessione/precetto; (4) censura della decisione di inammissibilità per genericità del motivo di appello sulla prescrizione; (5) contestazione della possibilità che il cessionario del credito si giovi degli effetti di una azione revocatoria già vittoriosa proposta dal cedente (cioè che la revocatoria non trasferisca "il diritto all'inefficacia dell'atto" al cessionario).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) l'art. 106 della legge notarile non ha natura perfezionativa: l'atto estero esiste dalla stipula e il deposito nell'archivio notarile serve per il controllo e va effettuato "prima di farne uso"; qui il cessionario ha fatto uso solo nel 2006 (notifica del precetto), dunque la cessione era valida rispetto al debitore; (2) la notificazione del decreto ingiuntivo fu consegnata effettivamente ad un rappresentante: secondo la giurisprudenza di legittimità la mancanza di poteri specifici configura nullità e non inesistenza della notifica, e quindi il decreto poteva divenire inoppugnabile per mancata opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; (3)-(4) sulla prescrizione la Corte d'appello aveva motivato la dichiarazione di inammissibilità per genericità e comunque la proposizione dell'azione revocatoria interruppe/sospese la prescrizione, per cui la questione non avrebbe inciso sull'esito; (5) la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui il cessionario di un credito beneficia ope legis, in conseguenza della cessione, degli effetti dell'azione pauliana vittoriosamente esperita dal cedente (richiamando art. 2902 c.c. e argomentazioni sistematiche). In conseguenza il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento dell'ulteriore importo per contributo unificato previsto dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 106 l. 16.2.1913 n. 89 (legge notarile)

    "nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati (…) gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano"

    Il deposito nell'archivio notarile è finalizzato al controllo di conformità e non ha natura perfezionativa: l'atto stipulato all'estero produce effetti dalla stipula; il deposito va effettuato prima di "fare uso" dell'atto, e gli effetti si retrodatano alla stipula se il controllo è superato

  • art. 2901 c.c.

    Norma sulla revocatoria: la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria (pauliana) dichiara l'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore; è il contesto in cui si è discussa l'estensibilità degli effetti al cessionario

  • art. 2902 c.c.

    Secondo la Corte l'art. 2902 c.c. implica che, con l'accoglimento della revocatoria, il creditore può promuovere l'azione esecutiva e tale capacità si trasferisce al cessionario del credito, sicché il cessionario beneficia degli effetti della revocatoria

  • art. 1263 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui la cessione trasferisce i privilegi collegati al credito: la Corte usa questo argomento sistematico per sostenere che anche gli effetti della revocatoria (garanzia del credito) si trasferiscono al cessionario

  • art. 58 d.lgs. 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario)

    Norma richiamata in relazione alla cessione "in blocco" di crediti bancari; contestualizza la fattispecie di cessione tra più crediti

  • art. 615 c.p.c.

    Norma sull'opposizione all'esecuzione: la ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo vizi relativi alla cessione e alla legittimazione alla notificazione del precetto

  • art. 650 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di nullità di notificazione e non di inesistenza, il decreto ingiuntivo poteva divenire inoppugnabile per mancata opposizione tardiva ai sensi di questa norma

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello in relazione alla successione a titolo particolare nel diritto controverso (motivazione del primo grado invocata dal giudice di merito)

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in tema di omessa pronuncia: la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché l'inammissibilità della doglianza aveva trovato motivazione

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione: usata dalla ricorrente per fondare censure, ma ritenuta infondata

  • Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016 (Cass. SS.UU.)

    Stabilisce il concetto di "inesistenza" della notificazione come mancanza della consegna dell'atto; applicata dalla Corte per distinguere inesistenza (mancata consegna) da nullità (consegna a rappresentante senza poteri)

Massime di principio

  • La stipula all'estero di un atto traslativo o di cessione ha efficacia dalla data di stipula: il deposito dell'atto in archivio notarile (art.106 l. notarile) è un adempimento richiesto prima di "farne uso" ma non perfeziona l'atto; pertanto il momento rilevante rispetto al debitore è la data in cui il cessionario "fa uso" del titolo (es. notifica del precetto).
  • La distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione è cruciale: l'inesistenza richiede la mancata consegna dell'atto; la consegna a persona priva di poteri configura generalmente nullità che può produrre conseguenze diverse (es. possibilità di rendere il titolo inoppugnabile per mancata opposizione tardiva ex art.650 c.p.c.).
  • Il cessionario di un credito, se la cessione comprende anche i diritti accessori e le garanzie, beneficia ope legis degli effetti di una azione revocatoria (pauliana) vittoriosa esperita dal cedente: quindi può promuovere l'azione esecutiva e avvalersi dei risultati della revocatoria.
  • La proposizione di un'azione revocatoria interrompe o sospende il decorso della prescrizione del credito garantito, per cui in presenza di revocatoria pendente o vittoriosa la questione della prescrizione va valutata tenendo conto di tale effetto interruttivo/sospensivo.
  • In grado di appello è necessario formulare con precisione e specificità le censure (soprattutto in materia di prescrizione): argomentazioni generiche possono essere dichiarate inammissibili e precludere la verifica del motivo in cassazione.

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