Cassazione Civile, Sentenza n. 20278/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I sanitari avevano chiesto il riconoscimento del diritto a una "remunerazione adeguata" per l'attività svolta durante i corsi di formazione medica specialistica (borsa di studio pari a Lire 21.500.000 annue o altra somma), in base alle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (direttiva codificata 93/16/CEE), oltre al risarcimento del danno per il ritardo nell'attuazione normativa da parte dello Stato. La questione centrale era se tale diritto spettasse anche ai medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE (ossia prima del 29/01/1982) e che hanno proseguito la formazione oltre il termine di recepimento, e in quali limiti temporali (decorrenza del diritto) e per quali tipologie di specializzazione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 82/76/CEE (riassuntiva delle 75/362 e 75/363) spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo per il periodo di formazione successivo al termine di adeguamento e con decorrenza dal 10/01/1983 fino alla conclusione della formazione. Tale diritto è subordinato al fatto che si tratti di specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi (quelle menzionate negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE). La Corte ha inoltre rigettato talune doglianze processuali e ha rinviato alla sezione di provenienza la decisione sulle altre questioni rimaste pendenti.
Norme richiamate
Direttiva 75/363/CEE (come modificata da Direttiva 82/76/CEE)
art. 2, par. 1, lett. c; art. 3, par. 1-2; allegato; art. 13 (remunerazione); art. 16 della 82/76/CEE (termine di attuazione 31/12/1982)
La Corte ha interpretato che la "remunerazione adeguata" prevista si applica anche alle formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore della direttiva del 1982 e proseguite oltre il termine di adeguamento, ma la corresponsione decorre dal 10/01/1983 e riguarda solo le specializzazioni comuni a tutti o ad almeno due Stati membri.
Direttiva 75/362/CEE
Le specializzazioni elencate negli artt. 5 o 7 sono quelle per le quali opera il diritto alla remunerazione; è necessario che la specializzazione sia comune a più Stati membri come previsto dalla direttiva.
Trattato sull'Unione Europea
Rilevanza del principio che impone agli Stati membri di attuare le direttive entro il termine stabilito; la mancata attuazione dà luogo a responsabilità per i danni derivanti dall'inadempimento una volta decorso il termine.
D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
previsione nazionale di borsa di studio (anche art. 6 richiamato in ricorso)
La disciplina nazionale che ha attribuito borse di studio a partire da specifici anni accademici non può escludere il diritto, derivante da direttiva comunitaria non recepita nei tempi, dei soggetti la cui formazione è proseguita oltre il termine di adeguamento.
Legge 19 ottobre 1999, n. 370
riconoscimento di borse per gli ammessi 1983/84–1990/91
Intervento nazionale che ha riconosciuto trattamenti per alcune annate, ma non limita il diritto al risarcimento stabilito in forza della direttiva per il periodo successivo al 10/01/1983.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE
C‑616/16 e C‑617/16 (24/01/2018); C‑590/20 (03/03/2022)
La Corte di giustizia ha affermato che la remunerazione deve essere corrisposta, per la formazione iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva e proseguita oltre il termine di adeguamento, a decorrere dal 10/01/1983, purché la specializzazione sia tra quelle comuni indicate dalle direttive.
Cassazione, sezioni unite
sent. 31 luglio 2018, n. 20348
Decisione che aveva già riconosciuto diritti correlati all'anno accademico 1982-1983 a decorrere dal 1° gennaio 1983; le Sezioni Unite hanno poi armonizzato la decorrenza con l'indicazione della Corte di giustizia (10/01/1983).
Massime di principio
- Le direttive comunitarie, se non attuate nel termine previsto, possono creare una responsabilità dello Stato e far sorgere un diritto al risarcimento per i privati; la decorrenza del diritto è il giorno successivo alla scadenza del termine di adeguamento indicato dalla direttiva (qui 10/01/1983).
- Il diritto alla remunerazione si estende anche ai corsi iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva se la formazione è proseguita oltre il termine di adeguamento, ma riguarda solo il periodo successivo a tale termine e fino alla conclusione della formazione.
- È essenziale verificare che la specializzazione sia effettivamente inclusa nell'elenco di quelle comuni agli Stati membri (artt. 5 o 7 della dir. 75/362/CEE): il diritto sussiste solo per tali specializzazioni.
- Le misure di recepimento nazionali successive (borse di studio riconosciute per alcune annate) non escludono automaticamente la responsabilità dello Stato per il periodo coperto dall'inadempimento comunitario; occorre calcolare il risarcimento con riferimento alla decorrenza comunitaria.
- In giudizio il ricorrente deve provare il rapporto temporale (iscrizione/inizio e durata della formazione) e la qualifica della specializzazione; al giudice nazionale spetta accertare l'ammontare del danno e l'eventuale prescrizione/compensazioni ricevute.
- Questioni processuali estranee al merito (es. doglianze su norme processuali sopravvenute o ultravpetizione non adeguatamente fondate) possono essere rigettate; in presenza di questioni complesse la Corte può rimandare parti della causa al giudice di merito per valutazioni e quantificazioni ulteriori.
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