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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20076/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'addebito di dazi e IVA per l'introduzione in Italia di un'autovettura proveniente dalla Florida, sostenendo che il veicolo era di proprietà del figlio Ercole e che l'importazione avrebbe dovuto beneficiare del regime di ammissione temporanea o della franchigia per trasferimento di residenza. Inoltre contesta la determinazione del valore doganale e denuncia ultrapetizione per la rideterminazione del valore da parte del giudice di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato gli accertamenti dei giudici di merito secondo cui Massimo Cellino era almeno cointestatario e utilizzatore del veicolo e si era occupato dello sdoganamento; l'autovettura era rimasta in Italia oltre il termine previsto per l'ammissione temporanea (6 mesi in 12) e quindi l'introduzione è stata ritenuta irregolare. Ne è conseguito l'obbligo al pagamento di dazi e IVA. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure relative alla titolarità reale, alla fruizione della franchigia e all'ultrapetizione; ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di Cassazione sulla valutazione delle prove e la regola di specificità del ricorso per cassazione. Condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.300, e possibile raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 202, par. 3, codice doganale comunitario (CDD)

    Qualifica come debitori dell'obbligazione doganale chi ha proceduto all'importazione irregolare e chi ha acquisito o detenuto la merce sapendo o dovendo sapere dell'irregolarità; base per ritenere Massimo Cellino obbligato al pagamento.

  • art. 216 d.P.R. n. 43/73

    Rimanda alla Convenzione di Istanbul e alle regole sull'ammissione temporanea; contesto normativo nazionale per il regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto.

  • art. 137 regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)

    "...permette l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto"

    Definisce il regime di ammissione temporanea: uso nel territorio comunitario per un periodo limitato con esonero totale/parziale da dazi, condizione per valutare l'applicabilità al caso concreto.

  • art. 232 e art. 233 regolamento di esecuzione (CEE) n. 2454/93

    testo riportato in sentenza sulle modalità di dichiarazione per ammissione temporanea e riesportazione (art. 232 e 233)

    Descrivono le forme di dichiarazione automatica o formale per i mezzi di trasporto in ammissione temporanea; rilevanti per stabilire se l'auto era stata regolarmente dichiarata.

  • art. 313 regolamento n. 2454/93

    Presunzione secondo cui le merci presenti nel territorio doganale sono considerate comunitarie salvo prova contraria; onere della prova grava sull'importatore per dimostrare la non acquisizione della posizione comunitaria.

  • art. 38 d.P.R. n. 43/73

    Stabilisce l'obbligo solidale al pagamento dell'imposta doganale del proprietario e di coloro per conto dei quali la merce è stata importata; richiamato per individuare i soggetti obbligati.

  • art. 70 d.P.R. n. 633/72

    Indica che l'IVA all'importazione è dovuta dall'importatore al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana; conferma il soggetto eventualmente tenuto al versamento.

  • regolamento (CE) n. 1186/09

    art. 3 e art. 4 (lett. a) e art. 7) citati in sentenza relativi alla franchigia per beni personali e condizioni (possesso/utilizzo per almeno sei mesi; termine di 12 mesi per la dichiarazione)

    Regola la franchigia per trasferimento di residenza: condizioni di possesso e periodo minimo di utilizzo, termini per la dichiarazione; applicabilità subordinata al rispetto delle condizioni e alla prova delle stesse.

  • art. 212-bis codice doganale comunitario

    "Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole... tale trattamento favorevole... è altresì applicabile ai casi in cui sorge un'obbligazione doganale... a condizione che il comportamento dell'interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e quest'ultimo fornisca la prova che sono soddisfatte le altre condizioni"

    Consente l'applicazione di franchigie o trattamenti favorevoli anche in caso di obbligazione doganale sorto per irregolarità, purché non vi siano frode o negligenza manifesta e l'interessato provi il soddisfacimento delle condizioni.

  • Cassazione e principi processuali (art. 115, 116, 360 c.p.c.)

    Ribadito il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie (art. 360 n.5): in Cassazione non si rivedono libremente i fatti e le prove; inoltre il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e non può introdurre documenti non trascritti nei motivi.

  • Corte di giustizia UE, causa C-714/20

    Principio citato secondo cui il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali e non dell'IVA all'importazione per le merci dichiarate: utile ma non applicabile nel caso perché Massimo Cellino è stato ritenuto cointestatario/utilizzatore e non semplice rappresentante indiretto.

  • Corte di giustizia UE, causa C-170/03 (Feron)

    Stabilisce che la nozione di possesso ai fini della franchigia riguarda il controllo effettivo sul bene, non necessariamente la titolarità formale; citata per spiegare la valutazione del possesso/uso del veicolo.

  • Corte di giustizia UE, causa C-679/15 (Ultra-Brag) e C-487/11 (Treimanis)

    Interpretazioni europee richiamate su chi sia 'interessato' ai fini dell'art. 212-bis e sugli obiettivi della franchigia: l'interessato è chi ha concorso, con i propri atti, all'introduzione irregolare; la franchigia mira a semplificare il trasferimento di residenza senza compromettere interessi economici degli Stati membri.

Massime di principio

  • Onere della prova: l'importatore deve dimostrare che le merci non hanno acquisito la posizione comunitaria; in mancanza di prova si ritiene l'introduzione irregolare e si applicano dazi e IVA.
  • Ammissione temporanea: i mezzi di trasporto per uso privato possono rimanere fino a 6 mesi per periodo di 12 mesi; il superamento di tale termine e la permanenza nel circuito economico comportano l'obbligo doganale.
  • Franchigia per trasferimento di residenza: è necessario dimostrare possesso e uso del bene per almeno 6 mesi nella precedente residenza e dichiarare i beni entro 12 mesi dal trasferimento; il controllo effettivo sul bene (utilizzatore/possesso) può valere più della titolarità formale.
  • Responsabilità per introduzione irregolare: sono debitori non solo i proprietari formali ma anche chi ha acquisito o detenuto la merce sapendo o dovendo sapere dell'irregolarità; la norma 212-bis consente ancora l'applicazione della franchigia solo se non sussistono frode o negligenza manifesta e le condizioni sono provate.
  • Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; i motivi che si riducono a diversa valutazione probatoria sono spesso inammissibili o infondati salvo vizio motivazionale grave e specificamente dedotto.
  • Regole processuali in Cassazione: il ricorso deve rispettare il principio di specificità (trascrizione/indicazione essenziale degli atti e documenti impugnati); l'allegazione di documenti non trascritti o nuove prove è generalmente inammissibile.
  • Valutazione del valore in sede tributaria: nei processi tributari il giudice di merito può rideterminare il valore doganale sulla base della documentazione probatoria prodotta, e questo non costituisce di per sé ultrapetizione.
  • Rischio pratico e consigli operativi: in casi analoghi conservare e trascrivere tutti i documenti doganali, prova di residenza anteriore e successiva, titoli di possesso e di utilizzo; se si agisce come rappresentante indiretto, documentare chiaramente la qualità di rappresentante e gli estremi della dichiarazione doganale per valutare effetti su IVA e dazi.

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