Cassazione Civile, Sentenza n. 20319/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Club ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n.344/2011 relativa alla TARSU 2006, contestando la decadenza del Comune dal potere di riscossione ai sensi dell'art.72 D.lgs.507/1993, la mancata notifica dell'avviso di accertamento, la mancata considerazione della stagionalità dell'attività, l'errata quantificazione della superficie tassabile e la parziale attivazione del servizio rifiuti (obbligo di rivolgersi a terzi per smaltimento). In giudizio erano rilevati precedenti decisioni su annualità diverse e la questione della rilevanza del giudicato esterno
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Club. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di cassazione: i giudici di merito hanno correttamente concluso che la pretesa tributaria era divenuta incontestabile in quanto l'impugnazione dell'atto presupposto (un avviso avente valore anche di avviso di accertamento) era stata dichiarata inammissibile; il ricorso alla fattispecie di decadenza ex art.72 D.lgs.507/1993 non è stato ritenuto idoneo a superare tale inammissibilità. Quanto alla stagionalità e alla superficie tassabile, la Corte ha confermato che tali contestazioni devono essere allegati e documentati in sede di denuncia originaria o di variazione del presupposto e non possono essere sollevati tardivamente in giudizio contro un atto ormai definitivo. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il Club condannato alle spese di giudizio e agli oneri di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Invocato dal ricorrente come principio di efficacia del giudicato esterno; la Corte ha ritenuto che il giudicato su atti riferiti ad annualità diverse non vincola su elementi variabili relativi a annualità distinte e non può estendersi oltre i fatti costitutivi di natura tendenzialmente permanente
art. 72 D.lgs. 507/1993
Norma sulla decadenza dell'ente impositore per mancata iscrizione a ruolo entro il termine previsto; la Corte ha ritenuto la questione non risolutiva nel caso concreto poiché la pretesa tributaria era divenuta incontestabile a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione dell'atto presupposto
art. 1 comma 163 legge 296/2006
Citata dal ricorrente in relazione ai termini e profili di riscossione; non ha prodotto, nella decisione, un effetto tale da mutare la declaratoria di inammissibilità che ha reso definitiva la pretesa
art. 62 D.lgs. 507/1993
Norma richiamata relativamente alla determinazione della superficie e alla tariffazione per i rifiuti; la Corte ha richiamato il principio che le richieste di riduzione per uso stagionale e la contestazione della superficie tassabile devono essere provate e denunciate in sede originaria o di variazione, non possono essere sollevate tardivamente contro atto divenuto definitivo
art. 360 c.p.c. (n.3 e n.5)
Riferimenti alle censure di legittimità proposte in cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili perché non colgono la portata dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto presupposto e/o vertevano su elementi che non potevano essere rilevati tardivamente
art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis DPR 115/2002
Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo previsto per il contributo unificato, in linea con quanto previsto dalla normativa citata
Massime di principio
- Se l'impugnazione dell'atto presupposto (es. avviso di pagamento/avviso di accertamento) è dichiarata inammissibile, la pretesa tributaria può divenire incontestabile anche in assenza di un accertamento di merito passato in giudicato
- Il giudicato formato su annualità diverse è vincolante solo con riferimento a fatti costitutivi di natura tendenzialmente permanente; non vincola su elementi variabili specifici di singole annualità (es. superfici, stagionalità)
- Le circostanze che giustificano riduzioni tariffarie per carattere stagionale o modifiche della superficie tassabile devono essere documentate e denunciate dal contribuente nella dichiarazione originaria o in una variazione tempestiva; non è ammesso sollevarle tardivamente contro un atto ormai definitivo
- Le eccezioni di decadenza del potere impositivo (es. art.72 D.lgs.507/1993) possono essere inefficaci se l'atto impositivo o presupposto è divenuto incontestabile per inammissibilità delle impugnazioni precedenti
- In giudizio di cassazione occorre dimostrare che il vizio denunciato incide sull'efficacia o sulla regolarità sostanziale dell'atto; assertioni generiche o riproposizioni di questioni già dichiarate inammissibili dai giudici di merito sono normalmente respinte
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20278/2022 del 23/06/2022
- Sentenza civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20296/2022 del 23/06/2022
- Sentenza civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20315/2022 del 23/06/2022
- Sentenza civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20320/2022 del 23/06/2022
- Sentenza civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20075/2022 del 22/06/2022
- Sentenza civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20076/2022 del 22/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →