Cassazione Civile, Ordinanza n. 14377/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione immobiliare in cui una società, già conduttrice di un immobile pignorato, era stata autorizzata a permanervi dietro corresponsione di un’indennità di occupazione al custode giudiziario. Un supplemento di perizia aveva progressivamente ridotto l’importo dell’indennità; la società aveva quindi proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., poi accolta nel merito con rideterminazione dell’indennità. Il Tribunale aveva liquidato le spese in favore dell’opponente in euro 2.500, oltre accessori. Con il ricorso principale la società ha censurato la statuizione sulle spese, lamentando violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014: secondo la ricorrente, il Tribunale aveva liquidato un importo inferiore ai minimi/massimi tabellari, senza adeguata motivazione, e avrebbe dovuto applicare i parametri per una causa di valore indeterminabile, tenendo conto della struttura bifasica dell’opposizione esecutiva. Con ricorso incidentale il difensore di un’altra parte ha dedotto: (i) nullità dell’atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c. e per irregolarità delle notifiche; (ii) nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente, lamentando che il Tribunale si fosse limitato a recepire acriticamente la CTU senza adeguata argomentazione e in contrasto con fatti e documenti di causa. La società ricorrente principale ha a sua volta eccepito la tardività del ricorso incidentale, sostenendo che un precedente appello aveva fatto decorrere il termine breve per impugnare.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondata la doglianza sulle spese perché, quanto alla fase cautelare dell’opposizione esecutiva, le spese erano state integralmente compensate e tale statuizione non era stata validamente censurata; quanto alla fase di merito, ha affermato che il valore della controversia non era indeterminabile, poiché il parametro rilevante era l’importo dell’indennità di occupazione oggetto di rideterminazione (e non l’etichetta formale attribuita nell’atto introduttivo), con conseguente applicazione dello scaglione corrispondente e legittimità della liquidazione operata entro i parametri tabellari. Sul ricorso incidentale ha respinto l’eccezione di tardività, qualificandolo come impugnazione incidentale tardiva ammissibile nei termini di legge, ma ne ha poi rigettato il primo motivo ritenendo rispettato il termine a comparire perché, trattandosi di opposizione esecutiva, non opera la sospensione feriale; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto in realtà a contestare il giudizio di fatto del Tribunale e non una vera motivazione apparente, sindacabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale". Le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale sono state compensate per reciproca soccombenza; la ricorrente principale è stata invece condannata a rifondere le spese alla banca controricorrente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le spese seguono la soccombenza, ma la loro liquidazione, se contenuta nei parametri tabellari, non è censurabile in cassazione; la motivazione è necessaria solo per scostamenti ulteriori dai parametri.
L’opposizione agli atti esecutivi può articolarsi in una fase cautelare e in una successiva fase di merito; le spese della fase cautelare vanno regolate con la relativa statuizione.
Il termine a comparire va verificato tenendo conto dell’eventuale applicabilità della sospensione feriale; nelle opposizioni esecutive tale sospensione non opera.
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile se proposta nei termini di legge e se l’interesse nasce dall’impugnazione principale.
Per l’impugnazione incidentale tardiva rileva il termine complessivo risultante dal combinato disposto delle norme sul controricorso e sul ricorso incidentale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è deducibile solo se la censura investe correttamente la regola giuridica applicata, non la mera valutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al "minimo costituzionale"; è inammissibile la censura che mira a una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.
Le nullità della sentenza sono deducibili nei limiti previsti dal sistema delle impugnazioni e secondo i vizi effettivamente prospettati.
La motivazione deve rendere percepibile il ragionamento decisorio, ma non richiede un’analisi analitica di tutte le risultanze probatorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorre l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La liquidazione dei compensi deve muoversi entro i limiti minimo-massimo previsti dalla tabella applicabile allo scaglione di valore corretto; il giudice ha discrezionalità entro quei limiti.
art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale non si applica alle cause escluse dall’art. 92 del r.d. n. 12/1941, tra cui le opposizioni esecutive.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Individua le controversie sottratte alla sospensione dei termini nel periodo feriale.
Il secondo supplemento di perizia ex art. 568 c.p.c. costituiva il provvedimento oggetto di opposizione e la base per la determinazione dell’indennità.
Massime di principio
- Nell’opposizione agli atti esecutivi, le spese della fase cautelare devono essere regolate immediatamente all’esito di quella fase, e la relativa statuizione non può essere rimessa in discussione in sede di merito se non con specifica impugnazione.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa va determinato in base al concreto petitum sostanziale e non alla mera indicazione formale di valore indeterminabile contenuta nell’atto introduttivo, quando l’oggetto della controversia sia economicamente determinato o determinabile.
- La liquidazione dei compensi professionali compiuta entro i parametri minimi e massimi del d.m. n. 55/2014 non richiede un’autonoma motivazione specifica; una motivazione aggiuntiva è necessaria solo se il giudice si discosta ulteriormente dai valori tabellari.
- Nel processo civile la censura per vizio di motivazione è ammissibile in cassazione solo nei casi di motivazione mancante, apparente o radicalmente incoerente; non è consentito trasformare il ricorso in un riesame del merito o delle prove.
- Nelle opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale dei termini, con conseguente computo del termine a comparire senza escludere il periodo estivo.
- L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l’interesse ad impugnare nasce dall’impugnazione principale e il ricorso è proposto nei termini previsti dalle norme sul controricorso e sul ricorso incidentale.
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