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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14511/2026 del 16/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società committente avverso un verbale di accertamento unico emesso da INPS e INAIL, che le aveva contestato la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 per omissioni contributive dell'appaltatrice del servizio di trasporto, consegna e ritiro di pacchi e plichi. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo che la responsabilità del committente prescindesse da una sua colpa e che fosse sufficiente l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi retributivi e contributivi, nonché che gli accertamenti fossero analiticamente supportati da verbale, documentazione contabile e deposizioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la solidarietà non potesse operare per omissioni contributive dovute alle esigenze organizzative dell'appaltatrice e in mancanza di prova della partecipazione del singolo lavoratore all'esecuzione dell'appalto nella data dell'omissione; 2) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., lamentando la genericità e l'inaffidabilità del verbale di accertamento; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che gli enti previdenziali non avessero dimostrato quale fosse il CCNL firmato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e contestando che l'accordo sindacale successivo potesse avere efficacia generale. L'INPS ha resistito con controricorso, mentre INAIL è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che la responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 integra un'obbligazione di garanzia posta a tutela della copertura previdenziale dei lavoratori nei casi di dissociazione tra titolarità del rapporto e utilizzazione della prestazione, e quindi non presuppone colpa del committente. Ha ritenuto irrilevante che l'assenza di alcuni lavoratori dipendesse da ordini della cooperativa per esigenze estranee al committente, essendo decisivo solo l'inadempimento dell'appaltatore. Ha inoltre giudicato inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, che aveva ritenuto sufficientemente analitici il verbale e gli allegati. Infine, ha reputato infondato il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva individuato il CCNL applicabile nel CCNL Autotrasporto Merci, Logistica e Spedizioni, e che, trattandosi di rapporto previdenziale, il minimale contributivo è inderogabile per legge indipendentemente dall'iscrizione dei lavoratori al sindacato stipulante. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'INPS e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    la responsabilità solidale del committente per trattamenti retributivi e contributivi dell'appaltatore opera come obbligazione di garanzia e prescinde da colpa del committente; rileva l'inadempimento dell'appaltatore.

  • art. 2697 c.c.

    la parte che contesta l'accertamento in fatto o la debenza contributiva non può limitarsi a deduzioni astratte; la censura è infondata se mira a sovvertire il prudente apprezzamento del giudice di merito senza indicare fatti decisivi omessi.

  • art. 2700 c.c.

    il verbale di accertamento può essere utilizzato come elemento probatorio, e la censura sulla sua genericità non è accoglibile quando il giudice di merito ne abbia valutato analiticamente il contenuto insieme agli ulteriori documenti.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    in sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione del materiale probatorio se non nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1 d.l. n. 338/1989

    nel rapporto previdenziale il minimale contributivo è inderogabile per legge e opera indipendentemente dall'iscrizione dei lavoratori al sindacato stipulante.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore è configurata come obbligazione di garanzia e non richiede l'accertamento di una colpa propria del committente.
  • Ai fini della solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è sufficiente l'inadempimento oggettivo dell'appaltatore; sono irrilevanti le ragioni interne o organizzative che abbiano determinato l'omissione.
  • La contestazione del verbale ispettivo e della quantificazione contributiva non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito in cassazione, salvo il rigoroso vizio di omesso esame di fatti decisivi.
  • Nel rapporto previdenziale il minimale contributivo applicabile è inderogabile e va individuato sulla base del CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, senza che rilevi l'iscrizione individuale dei lavoratori al sindacato firmatario.
  • Quando il giudice di merito valorizza una pluralità di documenti e deposizioni per identificare i lavoratori interessati dalle omissioni, la censura di genericità del verbale è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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