Cassazione Civile, Ordinanza n. 14523/2026 del 16/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da avvisi bonari e da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010, con sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000; il professionista contestava anche la debenza dei contributi già versati per gli anni 2011-2013. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda relativa al 2009 e rigettato il resto; la Corte d'appello aveva poi dichiarato non dovute le somme versate per il 2011-2013 e aveva confermato il rigetto per il 2010. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2, commi 25 e 26, l. n. 335/1995 e 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, sostenendo che la soglia di euro 5.000 costituisca fascia di esenzione e che, comunque, l'INPS avesse illegittimamente tassato l'intero reddito invece della sola parte eccedente; 2) violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000 e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, lamentando l'illegittimità delle sanzioni civili e invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che l'avvocato era tenuto all'iscrizione alla Gestione separata e che la soglia di euro 5.000 non opera come franchigia per chi sia iscritto a un albo professionale, ma solo per i lavoratori autonomi occasionali non iscritti ad albi, elenchi o registri. Ha invece accolto la seconda censura limitatamente alle sanzioni civili per l'anno 2010, applicando la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non esonerava gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La sentenza impugnata è stata cassata in parte qua e, decidendo nel merito, è stata dichiarata la non debenza delle sanzioni civili relative all'iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2010; compensate le spese dell'intero processo.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
istituisce la Gestione separata e l'obbligo contributivo per determinate categorie di lavoratori autonomi/professionisti; nel caso di specie l'iscrizione era dovuta per l'avvocato iscritto all'Albo che percepiva redditi professionali
art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269
richiamato dal ricorrente per sostenere che i contributi sarebbero dovuti solo sulla quota di reddito eccedente euro 5.000, tesi respinta dalla Corte
art. 116, comma 8, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388
norma sanzionatoria invocata per le sanzioni civili; la Corte ne esclude l'applicazione nei termini pretesi dal ricorrente, ma riconosce la non debenza delle sanzioni per effetto della declaratoria di incostituzionalità sopravvenuta
art. 116, commi 10 e 15, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388
richiamati dalla Corte per affermare che l'eventuale buona fede rileva soltanto nelle ipotesi ivi previste e presuppone l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
dichiarato parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 104/2022 nella parte in cui non prevedeva l'esonero dalle sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore
art. 22, L. 20 settembre 1980, n. 576
richiamato come parametro delle soglie reddituali/di volume d'affari che escludono l'iscrizione alla Cassa forense
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad un albo che producano redditi professionali, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS sussiste anche se non vi è iscrizione alla cassa professionale, quando non siano integrati i presupposti per l'iscrizione alla cassa stessa.
- La soglia di euro 5.000 prevista in materia contributiva non opera come franchigia generale per ogni lavoratore autonomo, ma come limite di esenzione riferito ai soli soggetti che svolgono attività occasionale e non risultano iscritti in albi, elenchi o registri professionali.
- In tema di sanzioni per omissioni contributive verso la Gestione separata, la buona fede del contribuente non assume rilievo per distinguere tra omissione ed evasione se il contributo non è stato versato; può rilevare solo nelle specifiche ipotesi agevolative previste dalla disciplina sanzionatoria e in presenza di contribuzione già pagata.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma sanzionatoria opera sui rapporti non esauriti e impone di escludere le sanzioni civili per i periodi anteriori coperti dall'incostituzionalità, anche se permane l'obbligo contributivo sostanziale.
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