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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14509/2026 del 16/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Il giudizio originava da un procedimento in cui il Tribunale aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario in favore del ricorrente, ma aveva compensato integralmente le spese di lite richiamando la natura della controversia, la qualità delle parti e la mancata produzione della documentazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Il soccombente sul capo spese ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo risultato totalmente vittorioso sul merito sanitario, non ricorressero i presupposti per la compensazione integrale; con il secondo ha dedotto, ai sensi degli artt. 132 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c., illogicità e carenza di motivazione della statuizione di compensazione. L'INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha osservato che il tribunale non aveva fondato la compensazione su soccombenza reciproca, ma su ragioni diverse e generiche, ossia la qualità delle parti e la natura della controversia, oltre alla mancata produzione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., circostanza però ritenuta illogica e comunque irrilevante poiché il ricorrente era risultato vittorioso sul requisito sanitario. Richiamando la giurisprudenza sul sindacato di legittimità della motivazione della compensazione e ritenendo la motivazione del decreto stereotipata e priva di adeguata giustificazione, la Corte ha cassato il decreto limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato al Tribunale di Vibo Valentia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro per la regolazione delle spese in base alla soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede una motivazione sindacabile in cassazione se fondata su ragioni illogiche, erronee o stereotipate

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per censurare il difetto di motivazione della statuizione sulle spese

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale vizio processuale per la dedotta carenza/illogicità della motivazione

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la dichiarazione reddituale ivi prevista è stata ritenuta irrilevante ai fini della compensazione nel caso in cui la parte abbia conseguito vittoria nel merito

  • Corte Cost., n. 77/18

    richiamata per affermare la sindacabilità in legittimità della motivazione sulla compensazione delle spese

  • Cass., S.U., 18467/25

    richiamata per il principio della censurabilità di motivazioni illogiche o erronee sulla compensazione

  • Cass. 14036/24

    richiamata nello stesso senso

  • Cass. 9977/19

    richiamata nello stesso senso

  • Cass. 23914/25

    richiamata per il principio sulla motivazione stereotipata e meramente apparente

  • Cass. 8486/25

    richiamata nello stesso senso

  • Cass. 15945/22

    richiamata nello stesso senso

  • Cass. 7452/26

    richiamata come precedente conforme su analoga motivazione del medesimo tribunale

Massime di principio

  • La compensazione integrale delle spese di lite deve essere sorretta da una motivazione effettiva e non meramente formulaica; sono censurabili in cassazione le ragioni illogiche, erronee o stereotipate.
  • Il richiamo alla natura della controversia o alla qualità delle parti non è di per sé sufficiente a giustificare la compensazione se non accompagna un concreto fondamento riconducibile ai presupposti di legge.
  • Una circostanza processuale o documentale è irrilevante ai fini della regolazione delle spese quando la parte che la invoca è comunque risultata vittoriosa sul punto decisivo della lite.
  • Quando il giudice di merito dispone la compensazione senza adeguata motivazione, la cassazione può limitarsi a censurare il capo spese e rinviare al giudice di merito per nuova regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteInvalidità
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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