Cassazione Civile, Ordinanza n. 14513/2026 del 16/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di accertamento negativo proposta da un soggetto che contestava la pretesa restitutoria dell'INPS per somme asseritamente indebitamente percepite a titolo di maggiorazione sociale, integrazione al minimo e trattamento di famiglia. La decisione di merito aveva accolto la domanda solo per il periodo agosto 2017-marzo 2018, mentre per il periodo aprile 2018-febbraio 2021 aveva ritenuto che la relativa domanda non fosse stata introdotta in primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'intera domanda di ripristino delle prestazioni assistenziali, sostenendo che essa dovesse comprendere anche il periodo aprile 2018-febbraio 2021; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l'INPS non avrebbe in concreto effettuato alcun pagamento per il secondo periodo, limitandosi ad annunciare un pagamento poi non eseguito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era stata omessa pronuncia: la Corte d'appello aveva spiegato che l'originaria domanda riguardava solo il periodo agosto 2017-marzo 2018 e che su tale domanda vi era stata piena decisione favorevole; per il periodo successivo, la domanda non era stata proposta in primo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, in presenza di doppia pronuncia conforme sui medesimi fatti, non era esperibile il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Nei confronti del ricorrente non è stata disposta condanna alle spese per mancata produzione della relativa documentazione, ma è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda proposta, ma non vi è violazione se il giudice ritiene che una parte della pretesa non sia stata introdotta nel giudizio di primo grado e che la decisione abbia già definito integralmente l'oggetto effettivamente devoluto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la decisione di merito sia sorretta da doppia pronuncia conforme sugli stessi fatti.
preclude la censura ex n. 5 dell'art. 360 c.p.c. in presenza di doppia conforme.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
in caso di rigetto del ricorso, comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
è richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, interpretando l'atto introduttivo, ritenga che la domanda sia limitata a un determinato segmento temporale e decida integralmente su tale domanda effettivamente proposta.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione se la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado sui medesimi fatti, per effetto della regola della doppia conforme.
- La censura per omesso esame deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza di merito e non può essere utilizzata per sollecitare una diversa lettura del perimetro della domanda o delle risultanze di fatto.
- In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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