Cassazione Civile, Ordinanza n. 14520/2026 del 16/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da due opposizioni all’esecuzione proposte da un architetto avverso pignoramenti presso terzi notificati dall’agente della riscossione, fondati su un avviso di addebito INPS relativo a contributi previdenziali e alle connesse sanzioni per l’anno 2008, che il professionista assumeva mai notificato. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell’avviso di addebito ma aveva respinto il resto; in appello la Corte territoriale aveva confermato in parte la decisione e dichiarato inammissibile la riconvenzionale dell’INPS. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla prescrizione dei contributi alla Gestione separata e sulla decorrenza del termine prescrizionale, sostenendo che i contributi 2008 sarebbero prescritti perché la Corte d’appello avrebbe errato nell’individuare il dies a quo nel 6 luglio 2009 anziché nel 20 giugno 2009 e nell’applicare il differimento dei termini di pagamento previsto dal d.P.C.M. 4 giugno 2009. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina delle sanzioni civili previdenziali, contestando la debenza delle sanzioni per omessa contribuzione/iscrizione alla Gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito sulla non maturazione della prescrizione: in materia previdenziale la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e, quindi, rileva anche il differimento normativo del termine; poiché il versamento del saldo per i redditi 2008 era slittato al 6 luglio 2009, l’atto interruttivo notificato il 30 giugno 2014 era tempestivo. Ha invece accolto il secondo motivo: per le sanzioni civili relative all’anno 2008, la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale richiamata dalla Cassazione comporta l’illegittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti del professionista, con conseguente esclusione del pagamento delle sanzioni. La sentenza è stata quindi cassata solo in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2008; spese compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 9, L. 335/1995
la prescrizione dei contributi previdenziali della Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo, sicché rileva il differimento del termine di versamento.
art. 2935 c.c.
il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato qui nella scadenza differita del pagamento contributivo.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno del riparto dell’onere probatorio, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento del primo motivo.
art. 18, comma 4, d.lgs. 241/1997
richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina del versamento dei contributi dovuti sui redditi da lavoro autonomo.
art. 17, d.p.r. 435/2001
richiamato nel primo motivo come norma sul termine di pagamento dei saldi d’imposta e, per riflesso, sui contributi collegati.
d.P.C.M. 4 giugno 2009
ha differito al 6 luglio 2009 il termine di pagamento del saldo per i redditi 2008, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.
art. 62 bis, d.l. 331/1993 conv. in L. 427/1993
richiamato nel primo motivo per il collegamento con gli studi di settore e la platea dei beneficiari del differimento dei termini.
art. 116, comma 8, L. 388/2000
invocato per la disciplina delle sanzioni civili previdenziali; la Corte esclude la debenza delle sanzioni alla luce dello ius superveniens costituzionale.
art. 18, comma 12, d.l. 87/2011 conv. in L. 111/2011
la relativa disciplina è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte richiamata, con effetti sulla non debenza delle sanzioni civili per il periodo anteriore.
art. 136 Cost.
la declaratoria di illegittimità costituzionale opera nei giudizi pendenti e impone di disapplicare la norma espunta nella parte censurata.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento; se un provvedimento normativo differisce tale termine, il dies a quo va individuato nella nuova scadenza.
- Il differimento dei termini di versamento si applica in base al dato oggettivo dell’attività economica rientrante tra quelle per cui sono stati elaborati gli studi di settore, non essendo decisiva la concreta assoggettabilità del singolo contribuente al relativo regime fiscale.
- Quando la pretesa contributiva o sanzionatoria sia colpita da sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata, il giudice di legittimità può cassare la sentenza e decidere nel merito se non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
- Le sanzioni civili previdenziali non sono dovute se, per effetto dello ius superveniens costituzionale, manca il presupposto normativo che ne giustifica l’applicazione per il periodo considerato.
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