Cassazione Civile, Ordinanza n. 03739/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una compagnia assicuratrice, dopo avere risarcito i terzi trasportati su un veicolo assicurato coinvolto in un sinistro stradale, agiva in surrogazione contro il Comune per recuperare quanto pagato. Il sinistro era avvenuto su una strada a doppio senso con divieto di sorpasso e doppia linea continua: secondo l'attrice, il veicolo assicurato aveva effettuato un sorpasso vietato, aveva invaso la corsia opposta e, in corrispondenza di un cantiere, era transitato sopra un tombino aperto, perdendo il controllo. Il Comune aveva chiamato in causa il conducente, la società proprietaria/custode del tombino e la società appaltatrice dei lavori. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la causa esclusiva del danno fosse la condotta imprudente del conducente, idonea a interrompere il nesso causale ex art. 2051 c.c. La Corte d'appello aveva confermato, osservando che il tombino era adeguatamente segnalato nella corsia di regolare percorrenza, mentre nella corsia opposta, illegittimamente invasa, non era necessaria ulteriore segnalazione. Con il ricorso per cassazione la compagnia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., anche in relazione all'art. 140 cod. strada, sostenendo che la violazione del codice della strada da parte del conducente non avrebbe escluso, al più, la corresponsabilità dei custodi, i quali non avevano provato di avere organizzato e vigilato il cantiere con la dovuta diligenza né di avere predisposto segnalazioni anche sul lato opposto della carreggiata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che, in tema di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Nel caso concreto, la manovra di sorpasso vietato e la marcia contromano del conducente sono state qualificate come comportamento imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale. È stato quindi escluso che gravasse sul custode l'obbligo di prevedere e segnalare ulteriormente un pericolo rispetto a chi percorresse illegittimamente la strada in violazione del codice della strada. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità del custode richiede il nesso causale tra cosa e danno; il custode si libera provando che il danno è dipeso dal caso fortuito, incluso il fatto del danneggiato o del terzo. Non è dovuta una previsione di comportamenti imprudenti e contrari al codice della strada.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di diligenza nella circolazione stradale; la Corte ha ritenuto che il rispetto delle regole di circolazione legittimamente consenta di escludere ulteriori obblighi di segnalazione rispetto a manovre vietate e imprevedibili.
Indicata come base della trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare che il danno è stato cagionato dalla cosa in custodia; incombe invece sul custode la prova liberatoria del caso fortuito.
- Il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto del danneggiato quando la sua condotta sia imprevedibile e inevitabile e assuma efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento.
- Il custode non è tenuto a predisporre cautele o segnalazioni aggiuntive rispetto a situazioni di rischio generate solo da una condotta di circolazione vietata e contraria alle regole ordinarie di uso del bene.
- In presenza di una segnalazione conforme sulla direttrice di normale percorrenza, la responsabilità da cose in custodia può essere esclusa quando il sinistro derivi esclusivamente dall'illecita invasione di una diversa corsia da parte del danneggiato.
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