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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22651/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva vizio di omessa motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). La richiesta era stata presentata in sede di discussione e annotata nel verbale e nel frontespizio della sentenza di merito. Il ricorrente sosteneva che, dato il richiamo specifico in appello, il Tribunale avrebbe dovuto motivare espressamente il rigetto del beneficio.

La decisione

La Corte respinge il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio conferma il principio secondo cui la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche può emergere anche da una motivazione implicita o da formule sintetiche e che il rigetto non deve necessariamente contenere un'argomentazione specifica quando il diniego risulta dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza. Nel caso concreto, benché il Tribunale non abbia affrontato espressamente l'applicazione dell'art. 62-bis, il rigetto è ricavabile implicitamente dalla motivazione: il Tribunale ha escluso l'esenzione di cui all'art. 131-bis motivando la decisione con il dato oggettivo dei precedenti penali (tre condanne per violazione dell'art. 73 d.p.r. n. 309/1990) e dalla descrizione del contesto fattuale (tentato furto in ipermercato, colluttazione con il personale di vigilanza e ritrovamento di due strumenti atti a offendere, tra cui un puntale di 9,5 cm e un cutter). Pertanto la Corte suprema ritiene che l'insieme delle considerazioni del Tribunale giustifichi il diniego implicito delle attenuanti generiche. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Norma invocata per la contestazione del porto di strumenti atti a offendere; la sentenza di merito ha ritenuto l'imputato responsabile ai sensi di tale disposizione per il possesso del cutter e del puntale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferimento alla normativa sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte afferma che il diniego di tale beneficio può desumersi implicitamente dalla motivazione complessiva quando i fatti e le valutazioni esposte rendono evidente il rigetto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di esclusione della punibilità (esimente); il Tribunale ha motivato il diniego del riconoscimento di tale causa con riferimento ai precedenti penali dell'imputato, elemento che la Corte ritiene idoneo anche a giustificare implicitamente il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese.

  • art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990

    Richiamato non come norma contestata nel merito ma come riferimento ai precedenti penali dell'imputato (tre condanne), circostanza rilevante per la valutazione negativa delle attenuanti e per la esclusione dell'esimente.

Massime di principio

  • La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche presentata in udienza deve essere verbalizzata; tuttavia, la sua omissione di un'esposizione specifica nella motivazione può essere superata se il rigetto è chiaramente desumibile dalla motivazione complessiva della sentenza.
  • La motivazione implicita è ammessa quando i motivi che giustificano la decisione su una questione esprimono logicamente e indirettamente il rigetto di una questione connessa (es.: precedenti penali, contesto del reato, gravitaà del fatto).
  • Se il giudice di merito affronta e argomenta questioni connesse che includono i presupposti per il diniego delle attenuanti, la Corte di legittimità tende a ritenere sufficiente la motivazione anche se non vi è una trattazione testuale separata dell'istanza di attenuanti generiche.
  • Se invece il profilo dedotto in gravame non è stato minimamente preso in carico dal giudice (cioè non entra nel novero delle questioni esaminate), non è possibile ricavare un diniego implicito e la mancanza di motivazione è censurabile.
  • Difesa pratica: quando si richiedono attenuanti genericamente in sede di merito o appello, è preferibile chiedere esplicitamente nel dispositivo che il giudice si pronunci e, se necessario, sollecitare in udienza l'inserimento di motivazione specifica o annotare dettagliatamente i motivi a supporto per evitare che il rigetto sia difficilmente contestabile.

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