Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari (che aveva confermato il rigetto del GIP di Trani) con cui era stata negata l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del dott. Di Reda e dei coindagati per reati di falsità ideologica e materiale in atti pubblici e relativi utilizzi per ottenere permessi retribuiti (presunta truffa). Il P.M. sosteneva che i certificati rilasciati e sottoscritti da soggetti diversi dal Di Reda dovessero essere qualificati come atti pubblici o comunque come certificati amministrativi rilevanti ai fini degli artt. 476-479-482 c.p., giustificando la misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente, ritenendo che il P.M. non abbia indicato le ragioni della attualità e concretezza delle esigenze cautelari (richieste obbligatorie quando non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.). In ogni caso, sul merito la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui i medici esercenti la libera professione costituiscono "esercenti un servizio di pubblica necessità" e non "pubblici ufficiali": pertanto le certificazioni rilasciate da tali soggetti si inquadrano nel paradigma dell'art. 481 c.p. (falsità in certificati di esercenti un servizio di pubblica necessità) e non negli artt. 476/479/482 c.p.; ne consegue una diversa soglia edittale che non giustifica la misura cautelare richiesta. Sono stati inoltre richiamati profili quali l'insufficiente idoneità di alcuni documenti (mancanza di orario) e la possibile riconducibilità di alcune firme a comportamenti ritenuti dalla Corte come "falso innocuo".
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Norma procedurale cui si è fatto ricorso per l'appello contro il provvedimento cautelare; usata nel procedimento di grado inferiore e menzionata nel percorso processuale.
art. 481 c.p.
Le falsità ideologiche relative a certificati rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità vanno inquadrate ex art. 481 c.p.; la Corte ha ritenuto applicabile questa fattispecie ai certificati rilasciati dai medici liberi professionisti, con conseguente diversa rilevanza edittale rispetto ai falsi commessi da pubblici ufficiali.
artt. 476, 477, 479, 480, 482 c.p.
Norme richiamate nella contestazione originaria (falsità in atti pubblici e certificati amministrativi). La Corte ha escluso la loro applicazione ai certificati emessi da medici liberi professionisti, perché tali soggetti non sono pubblici ufficiali e i loro attestati non sono atti pubblici o certificati amministrativi ai sensi di quelle norme.
art. 55-septies, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001
("(n)el caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica")
La disposizione regola la giustificazione dei permessi per i dipendenti pubblici mediante attestazioni anche di medici privati. La Corte ha precisato che questa funzione normativa non vale a trasformare i medici privati in pubblici ufficiali né a far decorrere la qualifica di "funzione amministrativa" ex art. 357 c.p.; quindi non determina di per sé la qualificazione dei certificati come atti pubblici.
art. 357 cod. pen. (pubblico ufficiale) e art. 359 n.1 cod. pen. (esercenti un servizio di pubblica necessità)
La Corte ha applicato la distinzione normativa: i medici liberi professionisti rientrano nella categoria degli "esercenti un servizio di pubblica necessità" (art. 359 n.1) e non in quella dei "pubblici ufficiali" (art. 357). Questo incide direttamente sulla tipologia di reato di falsità applicabile ai certificati da loro rilasciati.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Norma richiamata nella giurisprudenza sul regime delle presunzioni cautelari. La Corte ricorda che, in assenza dell'operare di tale presunzione, il P.M. deve dimostrare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari per avere interesse ad impugnare; la mancata indicazione di tali ragioni rende il ricorso inammissibile.
art. 280 c.p.p.
Richiamato in relazione alla soglia di gravità indiziaria necessaria per misure cautelari: la diversa qualificazione dei fatti (art. 481 anziché artt. 476/479/482) abbassa il tenore edittale e influisce sulla valutazione della sussistenza dei presupposti cautelari.
Massime di principio
- I certificati rilasciati da medici liberi professionisti, anche se utilizzati per giustificare assenze nella pubblica amministrazione, non trasformano automaticamente tali medici in "pubblici ufficiali": vanno normalmente considerati "esercenti un servizio di pubblica necessità" e le eventuali falsità si inquadrano nel relativo regime (art. 481 c.p.).
- La qualificazione giuridica del documento (atto pubblico vs. certificato di esercente un servizio di pubblica necessità) è determinante per la tipologia di reato applicabile e per la soglia necessaria all'adozione di misure cautelari: una riclassificazione verso fattispecie meno gravi rende meno probabile l'adozione di misure cautelari personali.
- Il pubblico ministero che impugni un provvedimento di rigetto della misura cautelare deve indicare chiaramente e motivare le esigenze cautelari attuali e concrete; l'omissione di tali argomentazioni può comportare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
- Documenti incompleti (es. assenza dell'indicazione dell'orario) o firme apposte all'interno dello stesso studio possono essere valutati come non idonei allo scopo o, in casi specifici, come "falso innocuo"; la sussistenza del reato va valutata caso per caso con attenzione alla rilevanza penale effettiva del vizio.
- L'uso dei certificati per ottenere benefici (es. permessi retribuiti) può integrare altri reati (es. truffa) a carico dell'utilizzatore, ma non modifica automaticamente la natura giuridica del documento che li ha consentiti.
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