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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22683/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per la dott.ssa Maria Lucia Natale (e altri) contestando la produzione e la sottoscrizione, materialmente e ideologicamente, di certificati medici falsi (34 certificati con firme apocrife e 7 certificati che attestavano visite inesistenti) utilizzati da Maurizio Stagnì per ottenere indebiti permessi retribuiti. Il Giudice per le indagini preliminari di Trani aveva rigettato la richiesta; il Tribunale di Bari aveva confermato il rigetto ritenendo che i medici fossero esercenti un servizio di pubblica necessità e non pubblici ufficiali, che i documenti dovessero essere inquadrati secondo l'art. 481 c.p. (falsità in atti provenienti da soggetti non investiti di pubbliche funzioni) e che, in alcuni casi, mancando elementi essenziali (es. orario) o essendo verosimilmente riconducibili a visite effettivamente svolte, le condotte potessero rientrare nella nozione di falso innocuo; il PM ha proposto ricorso per cassazione contestando la qualificazione giuridica dei fatti e la non applicabilità della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile per carenza di interesse, perché il ricorso non ha indicato le ragioni della attualità e concretezza delle esigenze cautelari richieste (principio di giurisprudenza richiamato). Sul merito la Corte ha comunque ritenuto infondate le censure: ha confermato che i medici operavano come esercenti un servizio di pubblica necessità e non come pubblici ufficiali, che le certificazioni non devono essere considerate atti pubblici tutelati dagli artt. 476/479 ecc. ma rientrano nel paradigma dell'art. 481 c.p., e che la implicazione cautelare non risultava giustificata. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la decisione che ha negato la misura cautelare è sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina l'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari; ha costituito la base formale del ricorso del PM.

  • art. 481 c.p.

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni e certificazioni rese da medici liberi professionisti rientrino nel paradigma dell'art. 481 (falsità ideologica in certificati emessi da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), non come falsità in atti pubblici.

  • art. 357 c.p.

    Definizione di pubblico ufficiale: la Corte ha escluso che i medici liberi professionisti siano pubblici ufficiali ai sensi di questa norma.

  • art. 359 n.1 c.p.

    Rilevanza della qualifica di 'esercenti un servizio di pubblica necessità'; la Corte ha ricondotto i medici a tale categoria e non alla qualità di pubblico ufficiale.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Richiama la presunzione prevista per taluni reati; la Corte ha osservato che, non essendo il caso ricompreso nelle ipotesi di presunzione, il PM doveva provare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

  • artt. 476-482 c.p. (richiamati nella motivazione)

    Norme relative alle falsità in atti pubblici e alle falsità in certificati: la Corte ha chiarito che gli artt. 476 e 477 (reati relativi ad atti pubblici o certificazioni amministrative) non si applicano ai certificati rilasciati da esercenti un servizio di pubblica necessità; per tali certificati entra in gioco l'art. 481.

  • art. 280 c.p.p.

    Criteri per l'adozione delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto che, alla luce della qualificazione giuridica dei fatti e della documentazione, non sussistesse una gravità indiziaria idonea a giustificare la misura richiesta.

  • D.Lgs. n.165/2001, art. 55, comma 5-ter

    Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica

    La Corte ha osservato che questa disposizione regolamenta l'efficacia della certificazione ai fini del rapporto di pubblico impiego (giustificazione del permesso) ma non trasforma il medico privato in pubblico ufficiale né giustifica di per sé la qualificazione dell'atto come atto pubblico penale.

  • art. 485 c.p. (richiamato nel contesto storico)

    La Corte ha ricordato che la falsità in scrittura privata disciplinata dall'art. 485 c.p. è ormai abrogata e che la fattispecie di falsità materiale, nel contesto, deve essere valutata alla luce delle categorie attuali (certificati di esercenti servizio di pubblica necessità).

Massime di principio

  • Quando le certificazioni sono rilasciate da medici liberi professionisti operanti presso strutture private, queste vanno in genere inquadrate come certificazioni provenienti da esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) e non come atti pubblici redatti da pubblici ufficiali.
  • In procedimento cautelare l'ufficio requirente deve indicare, con il ricorso, la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari; la mancanza di tale indicazione può comportare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
  • La qualificazione giuridica dei fatti (atto pubblico vs certificato di servizio di pubblica necessità) incide direttamente sulla soglia di gravità indiziaria e quindi sulla possibilità di adottare misure cautelari.
  • Documenti privi di elementi essenziali (per es. orario della visita) possono essere ritenuti inutilizzabili o comunque meno idonei a dimostrare l'effettivo svolgimento della prestazione contestata.
  • Il fenomeno del cosiddetto 'falso innocuo' (firma apposta da un collega in contesto di studio professionale a fronte di visita realmente effettuata) può, a seconda delle circostanze, escludere la rilevanza penale tipica della falsità o ridurne l'incidenza ai fini cautelari.
  • L'uso delle attestazioni previste dalla normativa sul pubblico impiego (D.Lgs. n.165/2001) non trasforma automaticamente la natura penale della certificazione né attribuisce agli esercenti di servizi di pubblica necessità la qualifica di pubblici ufficiali.

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