Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22531/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di merito chiedendo: 1) la derubricazione del reato alla fattispecie meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cd. fatto di lieve entità), lamentando la mancata motivazione della Corte d'appello su tale richiesta; 2) la rilevata eccessività del trattamento sanzionatorio, contestando che la Corte abbia fissato la pena in misura prossima al massimo edittale senza adeguata motivazione. I fatti: il ricorrente era stato ritenuto responsabile di aver coltivato circa 2700 piante di canapa indiana in serre su circa 2500 mq, con principio attivo del 9,56% corrispondente a circa 34.238 g di THC e potenzialità di 1.371.384 dosi medie singole.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla derubricazione: la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante dell'"ingente quantità" di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90 rilevando che la perizia chimica era stata svolta su un campionamento esiguo (solo 5 piante), ma aveva comunque qualificato l'attività di coltivazione come "significativa" per estensione, principio attivo e modalità, motivazione che esclude implicitamente la configurabilità del fatto di lieve entità. Sul trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p., richiamando la gravità della condotta e determinando la pena base in misura prossima al massimo edittale; tale motivazione è stata ritenuta adeguata e sufficiente, non essendo necessaria spiegazione più dettagliata salvo quando la pena superi la misura media edittale in modo rilevante. Conseguenze processuali: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Distinzione tra le ipotesi di rilevanza penale previste dal comma 4 (produzione/coltivazione rilevante) e la fattispecie meno grave di cui al comma 5 (ipotesi di lieve entità). La Corte ha ritenuto che, nonostante l'esclusione dell'aggravante per "ingente quantità", la consistente estensione della coltivazione e il principio attivo dedotto escludessero la derubricazione alla fattispecie di cui al comma 5.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80

    L'aggravante dell'"ingente quantità" richiede prove adeguate sulla quantità effettiva; la Corte ha escluso l'aggravante perché la perizia si fondava su un campionamento esiguo (5 piante), dimostrando che il valore probatorio del campionamento è decisivo per l'applicazione dell'aggravante.

  • codice penale - art. 133

    I criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, capacità a delinquere, ecc.) devono essere richiamati e utilizzati dal giudice di merito; la motivazione è adeguata se dà conto dell'impiego di tali criteri. Solo se la pena è significativamente superiore alla misura media è necessaria una spiegazione dettagliata del ragionamento.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Permette di imporre al ricorrente, in caso di inammissibilità per colpa, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicato disponendo il pagamento di Euro 3.000,00 in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per conformare l'applicazione dell'onere alla Cassa delle Ammende; richiamata dalla Corte per giustificare l'irrogazione della somma prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La sussistenza dell'aggravante per "ingente quantità" richiede una prova probatoria adeguata: campionamenti esigui possono impedire l'applicazione dell'aggravante.
  • L'esclusione dell'aggravante non implica automaticamente la derubricazione a "fatto di lieve entità"; il giudice può comunque valutare la coltivazione come "significativa" in ragione dell'estensione, del principio attivo e delle modalità, escludendo la lieve entità.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è corretta se fa esplicito riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; è richiesta una motivazione più dettagliata solo quando la pena superi in modo rilevante la misura media edittale.
  • I ricorsi manifestamente infondati o carenti sul piano dell'ammissibilità possono essere dichiarati inammissibili e comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
  • In presenza di indagini tecniche basate su campionamenti, è fondamentale per la difesa contestare la significatività del campionamento o produrre perizie alternative per evitare accertamenti parziali che possano influenzare l'applicazione di aggravanti o l'entità della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.