Cassazione Penale, Sentenza n. 22531/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di merito chiedendo: 1) la derubricazione del reato alla fattispecie meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cd. fatto di lieve entità), lamentando la mancata motivazione della Corte d'appello su tale richiesta; 2) la rilevata eccessività del trattamento sanzionatorio, contestando che la Corte abbia fissato la pena in misura prossima al massimo edittale senza adeguata motivazione. I fatti: il ricorrente era stato ritenuto responsabile di aver coltivato circa 2700 piante di canapa indiana in serre su circa 2500 mq, con principio attivo del 9,56% corrispondente a circa 34.238 g di THC e potenzialità di 1.371.384 dosi medie singole.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla derubricazione: la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante dell'"ingente quantità" di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90 rilevando che la perizia chimica era stata svolta su un campionamento esiguo (solo 5 piante), ma aveva comunque qualificato l'attività di coltivazione come "significativa" per estensione, principio attivo e modalità, motivazione che esclude implicitamente la configurabilità del fatto di lieve entità. Sul trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p., richiamando la gravità della condotta e determinando la pena base in misura prossima al massimo edittale; tale motivazione è stata ritenuta adeguata e sufficiente, non essendo necessaria spiegazione più dettagliata salvo quando la pena superi la misura media edittale in modo rilevante. Conseguenze processuali: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Distinzione tra le ipotesi di rilevanza penale previste dal comma 4 (produzione/coltivazione rilevante) e la fattispecie meno grave di cui al comma 5 (ipotesi di lieve entità). La Corte ha ritenuto che, nonostante l'esclusione dell'aggravante per "ingente quantità", la consistente estensione della coltivazione e il principio attivo dedotto escludessero la derubricazione alla fattispecie di cui al comma 5.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80
L'aggravante dell'"ingente quantità" richiede prove adeguate sulla quantità effettiva; la Corte ha escluso l'aggravante perché la perizia si fondava su un campionamento esiguo (5 piante), dimostrando che il valore probatorio del campionamento è decisivo per l'applicazione dell'aggravante.
I criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, capacità a delinquere, ecc.) devono essere richiamati e utilizzati dal giudice di merito; la motivazione è adeguata se dà conto dell'impiego di tali criteri. Solo se la pena è significativamente superiore alla misura media è necessaria una spiegazione dettagliata del ragionamento.
codice di procedura penale - art. 616
Permette di imporre al ricorrente, in caso di inammissibilità per colpa, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicato disponendo il pagamento di Euro 3.000,00 in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per conformare l'applicazione dell'onere alla Cassa delle Ammende; richiamata dalla Corte per giustificare l'irrogazione della somma prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La sussistenza dell'aggravante per "ingente quantità" richiede una prova probatoria adeguata: campionamenti esigui possono impedire l'applicazione dell'aggravante.
- L'esclusione dell'aggravante non implica automaticamente la derubricazione a "fatto di lieve entità"; il giudice può comunque valutare la coltivazione come "significativa" in ragione dell'estensione, del principio attivo e delle modalità, escludendo la lieve entità.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è corretta se fa esplicito riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; è richiesta una motivazione più dettagliata solo quando la pena superi in modo rilevante la misura media edittale.
- I ricorsi manifestamente infondati o carenti sul piano dell'ammissibilità possono essere dichiarati inammissibili e comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
- In presenza di indagini tecniche basate su campionamenti, è fondamentale per la difesa contestare la significatività del campionamento o produrre perizie alternative per evitare accertamenti parziali che possano influenzare l'applicazione di aggravanti o l'entità della pena.
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